stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 8 maggio 1998, n. 178

Trasformazione degli Istituti superiori di educazione fisica e istituzione di facoltà e di corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, a norma dell'articolo 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

note: Entrata in vigore del decreto: 23-6-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/10/1999)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal:  23-6-1998

Art. 2

Istituzione del corso di laurea in scienze motorie
1. La ricerca scientifica e gli studi di livello superiore nel campo delle scienze motorie si svolgono nelle università.
2. Il corso di laurea in scienze motorie è finalizzato all'acquisizione di adeguate conoscenze di metodi e contenuti culturali, scientifici e professionali nelle seguenti aree:
a) didatticoeducativa, finalizzata all'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado;
b) della prevenzione e dell'educazione motoria adattata, finalizzata a soggetti di diversa età e a soggetti disabili;
c) tecnicosportiva, finalizzata alla formazione nelle diverse discipline;
d) manageriale, finalizzata all'organizzazione e alla gestione delle attività e delle strutture sportive.
3. Con riferimento alle predette aree i regolamenti didattici di ateneo di cui all'articolo 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, definiscono il relativo ordinamento. In sede di prima applicazione i settori scientificodisciplinari caratterizzanti sono indicati nella tabella allegata.
4. Il corso di laurea ha durata quadriennale. L'accesso è a numero programmato, in relazione all'effettiva disponibilità di strutture e attrezzature didattiche, scientifiche e sportive idonee e previo accertamento dell'idoneità fisica per le attività disciplinari a prevalente contenuto tecnicosportivo.
5. Per le successive modifiche e integrazioni all'ordinamento degli studi del corso di laurea, per la definizione degli ordinamenti dei corsi di diploma e per l'aggiornamento dei settori scientificodisciplinari, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 95 e 99, della legge l5 maggio 1997, n. 127.
6. Il corso di laurea e i corsi di diploma sono di norma attivati nell'ambito di una specifica facoltà di scienze motorie con il concorso di altre facoltà e dipartimenti. Nel caso di attivazione di corso di laurea o di diploma in scienze motorie nell'ambito di facoltà diversa è comunque garantita la specifica finalizzazione dei corsi, assicurando la rilevanza dei settori scientifico-disciplinari di cui alla lettera B) dell'allegato. Per attivare la facoltà si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica del 27 gennaio 1998, n. 25. Le relative modalità organizzative sono definite negli statuti e nei regolamenti didattici di ateneo.
7. Il diploma di laurea in scienze motorie non abilita all'esercizio delle attività professionali sanitarie di competenza dei laureati in medicina e chirurgia e di quelle di cui ai profili professionali disciplinati ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni.
Note all'art. 2:
- L'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, prevede:
"Art. 11 (Autonomia didattica). - 1. L'ordinamento degli studi dei corsi di cui all'art. 1, nonché dei corsi e delle attività formative di cui all'art. 6, comma 2, è disciplinato, per ciascun ateneo, da un regolamento degli ordinamenti didattici, denominato ''regolamento didattico di ateneò'. Il regolamento è deliberato dal senato accademico, su proposta delle strutture didattiche, ed è inviato al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'approvazione. Il Ministro, sentito il Consiglio universitario nazionale, approva il regolamento entro centottanta giorni dal ricevimento, decorsi i quali senza che il Ministro si sia pronunciato il regolamento si intende approvato. Il regolamento è emanato con decreto del rettore.
2. I consigli delle strutture didattiche determinano, con apposito regolamento, in conformità al regolamento didattico di ateneo e nel rispetto della libertà di insegnamento, l'articolazione dei corsi di diploma universitario e di laurea, dei corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, i piani di studio con relativi insegnamenti fondamentali obbligatori, i moduli didattici, la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese quelle dell'insegnamento a distanza, le forme di tutorato, le prove di valutazione della preparazione degli studenti e la composizione delle relative commissioni, le modalità degli obblighi di frequenza anche in riferimento alla condizione degli studenti lavoratori, i limiti delle possibilità di iscrizione ai fuori corso, fatta salva la posizione dello studente lavoratore, gli insegnamenti utilizzabili per il conseguimento di diplomi, nonché la propedeuticità degli insegnamenti stessi, le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio e l'introduzione di un sistema di crediti didattici finalizzati al riconoscimento dei corsi seguiti con esito positivo, ferma restando l'obbligatorietà di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera d).
3. Nell'ambito del piano di sviluppo dell'università, tenuto anche conto delle proposte delle università, deliberate dagli organi competenti, può essere previsto il sostegno finanziario ad iniziative di istruzione universitaria a distanza attuate dalle università anche in forma consortile con il concorso di altri enti pubblici e privati, nonché a programmi e a strutture nazionali di ricerca relativi al medesimo settore. Tali strutture possono essere costituite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro del tesoro".
- Il comma 6 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonché ai comitati regionali di coordinamento, a norma dell'art. 20, comma 8, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59), prevede:
"6. Nel caso di istituzione di nuove facoltà, nella stessa o in altra sede di università esistenti, non finalizzate all'obiettivo di cui al comma 5, lettera a), i predetti atenei disciplinano la procedura per la costituzione dei relativi organi accademici e per l'avvio delle attività".
- Il testo del comma 3 dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), è il seguente:
"3. A norma dell'art. 1, lettera o), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione avviene in sede ospedaliera ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate. I requisiti di idoneità e l'accreditamento delle strutture sono disciplinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica d'intesa con il Ministro della sanità. Il Ministro della sanità individua con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili. Il relativo ordinamento didattico è definito, ai sensi dell'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica emanato di concerto con il Ministro della sanità. Per tali finalità le regioni e le università attivano appositi protocolli di intesa per l'espletamento dei corsi di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341. La titolarità dei corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento didattico universitario è affidata di norma a personale del ruolo sanitario dipendente dalle strutture presso le quali si svolge la formazione stessa, in possesso dei requisiti previsti. I rapporti in attuazione delle predette intese sono regolati con appositi accordi tra le università, le aziende ospedaliere, le unità sanitarie locali, le istituzioni pubbliche e private accreditate e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. I diplomi conseguiti sono rilasciati a firma del responsabile del corso e del rettore dell'università competente.
L'esame finale, che consiste in una prova scritta ed in una prova pratica, abilita all'esercizio professionale.
Nelle commissioni di esame è assicurata la presenza di rappresentanti dei collegi professionali, ove costituiti. I corsi di studio relativi alle figure professionali individuate ai sensi del presente articolo e previsti dal precedente ordinamento che non siano stati riordinati ai sensi del citato art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono soppressi entro due anni a decorrere dal 1 gennaio 1994, garantendo, comunque, il completamento degli studi agli studenti che si iscrivono entro il predetto termine al primo anno di corso. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'accesso alle scuole ed ai corsi disciplinati dal precedente ordinamento è in ogni caso richiesto il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado di durata quinquennale. Alle scuole ed ai corsi disciplinati dal precedente ordinamento e per il predetto periodo temporale possono accedere gli aspiranti che abbiano superato il primo biennio di scuola secondaria superiore per i posti che non dovessero essere coperti dai soggetti in possesso del diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado".
- Il testo dei commi 95 e 99 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, è il seguente:
"95. L'ordinamento degli studi dei corsi di diploma universitario, di laurea e di specia lizzazione di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, è disciplinato dagli atenei, con le modalità di cui all'art. 11, commi 1 e 2, della predetta legge, in conformità a criteri generali definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le commissioni parlamentari competenti, con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati, limitatamente ai criteri relativi agli ordinamenti per i quali il medesimo concerto è previsto alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui al presente comma determinano altresì:
a) la durata, il numero minimo di annualità e i contenuti minimi qualificanti per ciascun corso di cui al presente comma, con riferimento ai settori scientificodisciplinari;
b) modalità e strumenti per l'orientamento e per favorire la mobilità degli studenti, nonché la più ampia informazione sugli ordinamenti degli studi, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici;
c) modalità di attivazione da parte di università italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi universitari di cui al presente comma, nonché di dottorati di ricerca, anche in deroga alle disposizioni di cui al capo II del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382".
"99. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede, con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su proposta del Consiglio universitario nazionale, secondo criteri di affinità scientifica e didattica, all'accorpamento e al successivo aggiornamento dei settori scientificodisciplinari, nell'ambito dei quali sono raggruppati gli insegnamenti, anche al fine di stabilire la pertinenza della titolarità ai medesimi settori, nonché i raggruppamenti concorsuali".