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DECRETO LEGISLATIVO 2 gennaio 1997, n. 9

Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione FriuliVenezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni.

note: Entrata in vigore del decreto: 13-02-1997
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Testo in vigore dal:  13-2-1997

Art. 2

Ordinamento degli enti locali
1. La regione, nel rispetto degli articoli 5 e 128 della Costituzione, nonché dell'articolo 4 dello statuto di autonomia, fissa i principi dell'ordinamento locale e ne determina le funzioni, per favorire la piena realizzazione dell'autonomia degli enti locali.
Note all'art. 2:
- L'art. 5 della Costituzione prevede che "La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento".
- L'art. 128 della Costituzione prevede che: "Le province e i comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni".