stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 16 settembre 1996, n. 514

Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione FriuliVenezia Giulia recanti delega di funzioni amministrative alla regione in materia di collocamento e avviamento al lavoro.

note: Entrata in vigore del decreto: 19/10/1996
nascondi
Testo in vigore dal:  19-10-1996

Art. 4

Rimborso degli oneri
per l'esercizio delle funzioni delegate
1. Il Ministero del lavoro rimborsa annualmente alla regione la spesa per l'esercizio delle funzioni delegate, compresa quella per il personale.
2. In attesa del provvedimento di revisione organica dell'ordinamento finanziario della regione previsto dal decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 567, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 82, e considerato quanto stabilito dall'art. 2, comma 56, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, all'importo del rimborso si applica una riduzione dell'1 per cento.
3. La regione fornisce al Ministero del lavoro, sulla base di una apposita convenzione, i programmi di gestione automatizzata elaborati per soddisfare esigenze di interesse comune in materia di lavoro.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 settembre 1996

SCALFARO

PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri

BASSANINI, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali

CIAMPI, Ministro del tesoro

TREU, Ministro del lavoro e della previdenza sociale

Visto, il Guardasigilli: FLICK

Note all'art. 4:
- Il D.L. 30 dicembre 1995, n. 567, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 82, recante: "Adeguamento delle entrate ordinarie della regione Friuli-Venezia Giulia per l'anno 1995, nonché utilizzazione degli stanziamenti relativi al Fondo per Trieste", è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 49 del 28 febbraio 1996.
- Il comma 56 dell'art. 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) così recita: "56. Alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, con norme di attuazione, previo parere delle relative commissioni paritetiche, sono trasferite ulteriori funzioni per completare le competenze previste dai rispettivi statuti speciali; al fine di rendere possibile l'esercizio organico delle funzioni trasferite con le medesime norme di attuazione viene altresì delegato alle regioni e province autonome stesse, per il rispettivo territorio, l'esercizio di funzioni legislative nonché di quelle amministrative che, esercitate dagli uffici statali soppressi, residuano alle competenze dello Stato; al finanziamento degli oneri necessari per l'esercizio delle funzioni trasferite o delegate provvedono gli enti interessati, avvalendosi a tal fine delle risorse che sono determinate d'intesa con il Governo in modo da assicurare risparmi di spesa per il bilancio dello Stato e a condizione che il trasferimento effettivo venga completato entro il 30 giugno del rispettivo anno".