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DECRETO LEGISLATIVO 16 settembre 1996, n. 514

Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione FriuliVenezia Giulia recanti delega di funzioni amministrative alla regione in materia di collocamento e avviamento al lavoro.

note: Entrata in vigore del decreto: 19/10/1996
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Testo in vigore dal:  19-10-1996

Art. 3

Trasferimento del personale
1. Fino all'inquadramento nell'amministrazione regionale il personale di ruolo degli uffici trasferiti e quello del soppresso ufficio regionale, nonché il personale in servizio presso i medesimi uffici al 1 gennaio 1996 ai sensi dell'art. 1 della legge 9 marzo 1971, n. 98, è messo a disposizione della regione conservando lo stesso stato giuridico e il trattamento economico in godimento. Il relativo onere è a carico del bilancio della regione.
2. Il personale di cui al comma 1 ha diritto di chiedere il mantenimento in servizio presso l'amministrazione dello Stato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di inquadramento, mantenendo la propria posizione. Il restante personale che non esercita tale diritto è trasferito alla regione secondo le modalità stabilite dalla normativa regionale. Ai fini dell'inquadramento presso la regione, la legge regionale fa riferimento alle qualifiche o ai livelli posseduti dal personale da inquadrare ed alla consistenza organica dello stesso alla data del 1 gennaio 1997, senza valutare eventuali variazioni successive di qualifiche o di livelli apportate, anche se con effetto retroattivo, dall'amministrazione di provenienza.
3. Il personale che chiede il mantenimento in servizio presso l'Amministrazione dello Stato viene prioritariamente trasferito agli ispettorati del lavoro della regione, nei limiti delle vacanze di organico. Il restante personale viene trasferito ad altre amministrazioni statali operanti nel territorio regionale, conservando lo stato giuridico ed il trattamento economico acquisito, ovvero, a richiesta, viene destinato ad uffici di altre regioni dell'amministrazione di appartenenza, nei limiti delle vacanze di organico.
4. In corrispondenza al contingente di personale trasferito è ridotta, con decorrenza dalla data del trasferimento, la dotazione organica delle amministrazioni statali di provenienza.
5. Sino a quando non sia diversamente disposto con legge regionale, gli uffici di cui all'art. 1, comma 1, continuano a svolgere le attribuzioni ad essi demandate dalle norme in vigore attinenti alle funzioni delegate.
Nota all'art. 3:
- L'art. 1 della legge 9 marzo 1971, n. 98 (Provvidenze per il personale dipendente da organismi militari operanti nel territorio nazionale nell'ambito della Comunità atlantica), è il seguente:
"Art. 1. - I cittadini italiani che alla data del 30 giugno 1969 prestavano da almeno un anno la loro opera nel territorio nazionale alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, e che successivamente siano stati o siano licenziati in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione degli organismi medesimi sono assunti a domanda, se in possesso dei prescritti requisiti, nelle categorie non di ruolo di cui alla tabella I annessa al regio decreto 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni, o in categorie salariali non di ruolo corrispondenti a quelle previste per gli operai di ruolo dalla legge 5 marzo 1961, n. 90, e successive modificazioni, in relazione al titolo di studio posseduto e alla diversa natura delle mansioni prevalentemente svolte nel biennio anteriore al 30 giugno 1969 o nel minore periodo di servizio prestato anteriormente alla stessa data.
Al personale assunto nelle categorie impiegatizie sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32, salvo quanto previsto al successivo quarto comma.
L'assunzione degli operai non di ruolo di cui al primo comma è a tempo indeterminato. Al compimento di un periodo di servizio lodevole ed ininterrotto di anni sei, ridotto a due per le categorie indicate nel quarto comma dell'art. 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, gli interessati sono collocati nella corrispondente categoria del ruolo organico degli operai dell'Amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, cui vengono assegnati ai sensi dell'art. 2, prescindendosi dal limite di età.
L'inquadramento nei ruoli organici del personale di cui ai precedenti commi avverrà in soprannumero in quanto occorra".