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DECRETO LEGISLATIVO 16 aprile 1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/2024)
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Testo in vigore dal:  6-2-2008
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Art. 613

Ufficio scolastico regionale
1. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 6 NOVEMBRE 2000, N. 347.
2. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 6 NOVEMBRE 2000, N. 347.
3. Alle spese per la fornitura e la manutenzione dei locali, e per la fornitura dell'arredamento e degli impianti dell'acqua, dell'illuminazione, del riscaldamento e dei telefoni, provvede l'amministrazione della provincia in cui ha sede l'ufficio scolastico regionale. Il relativo onere è ripartito fra tutte le province della circoscrizione regionale in misura proporzionale al numero degli alunni delle scuole medie statali funzionanti in ciascuna di esse.(29) (37)
((47))
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AGGIORNAMENTO (29)
Il D.P.R. 6 novembre 2000, n. 347 ha disposto (con l'art. 6,comma
1) che "In ciascun capoluogo di regione è istituito l'ufficio scolastico regionale, di livello dirigenziale generale, che costituisce un autonomo centro di responsabilità amministrativa, al quale sono assegnate tutte le funzioni già spettanti agli uffici periferici dell'amministrazione della pubblica istruzione a norma della vigente legislazione. Esso assorbe gli uffici scolastici regionali di cui all'articolo 613 del testo unico approvato con decreto legislativo n. 297 del 1994, che sono soppressi alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ed esercita le funzioni non trasferite alle istituzioni scolastiche o non riservate all'amministrazione centrale dal presente regolamento, o non conferite alle regioni e agli enti locali"; ha inoltre disposto (con
l'art. 9,comma 1) che "gli obblighi di cui agli articoli 613, comma 3, e 614, comma 4, del medesimo testo unico si intendono riferiti alle sedi dei nuovi uffici periferici dell'amministrazione".





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AGGIORNAMENTO (37)
Il D.P.R. 11 agosto 2003, n. 319 ha disposto (con l'art. 11, comma
1) che "gli obblighi di cui agli articoli 613, comma 3, e 614, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, si intendono riferiti alle sedi dei nuovi uffici periferici dell'amministrazione."

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AGGIORNAMENTO (47)
Il D.P.R. 21 dicembre 2007, n.260 ha disposto ( con l'art. 10,comma 1) che "Gli obblighi di cui agli articoli 613, comma 3, e 614, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, si intendono riferiti alle sedi dei nuovi uffici periferici dell'amministrazione".