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DECRETO LEGISLATIVO 7 dicembre 1993, n. 517

Modificazioni al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

note: Entrata in vigore del decreto: 30/12/1993
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Testo in vigore dal:  30-12-1993

Art. 2

1. Nell'art. 1:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
" 1. Gli obiettivi fondamentali di prevenzione, cura e riabilitazione e le linee generali di indirizzo del Servizio sanitario nazionale nonché i livelli di assistenza da assicurare in condizioni di uniformità sul territorio nazionale ed i relativi finanziamenti di parte corrente ed in conto capitale sono stabiliti con il Piano sanitario nazionale, nel rispetto degli obiettivi della programmazione socio-economica nazionale e di tutela della salute individuati a livello internazionale ed in coerenza con l'entità del finanziamento assicurato al Servizio sanitario nazionale. Il Piano sanitario nazionale è predisposto dal Governo, sentite le commissioni parlamentari permanenti competenti per la materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di presentazione dell'atto.
Il Governo, ove si discosti dal parere delle commissioni parlamentari,
é tenuto a motivare. Il Piano è adottato, ai sensi dell'art. 1 della legge 12 gennaio 1991, n. 13, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Ove non vi sia l'intesa entro trenta giorni dalla data di presentazione dell'atto, il Governo provvede direttamente con atto motivato.".
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
" 4. Il Piano sanitario nazionale indica:
a) le aree prioritarie di intervento anche ai fini del riequilibrio territoriale delle condizioni sanitarie della popolazione;
b) i livelli uniformi di assistenza sanitaria da
individuare sulla base anche di dati epidemiologici e clinici, con la specificazione delle prestazioni da garantire a tutti i cittadini, rapportati al volume delle risorse a disposizione;
c) i progetti-obiettivo da realizzare anche mediante l'integrazione funzionale e operativa dei servizi sanitari e dei servizi socio-assistenziali degli enti locali, fermo restando il disposto dell'art. 30 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, in materia di attribuzione degli oneri relativi;
d) le esigenze prioritarie in materia di ricerca biomedica e di ricerca sanitaria applicata, orientata anche alla sanità pubblica veterinaria, alle funzioni gestionali ed alla valutazione dei servizi e delle attività svolte;
e) gli indirizzi relativi alla formazione di base del personale;
f) le misure e gli indicatori per la verifica dei livelli di assistenza effettivamente assicurati in rapporto a quelli previsti;
g) i finanziamenti relativi a ciascun anno di validità del piano in coerenza con i livelli uniformi di assistenza.";
c) il comma 6 è sostituito dal seguente:
" 6. La Relazione sullo stato sanitario del Paese, predisposta annualmente dal Ministro della sanità, espone i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dal Piano sanitario nazionale, illustra analiticamente e comparativamente costi, rendimenti e risultati delle unità del Servizio e fornisce indicazioni per l'ulteriore programmazione. La Relazione fa menzione dei risultati conseguiti dalle regioni in riferimento all'attuazione dei piani sanitari regionali.";
d) è aggiunto dopo il comma 6 il seguente:
" 7. Su richiesta delle regioni o direttamente, il Ministero della sanità promuove forme di collaborazione nonché l'elaborazione di apposite linee guida, in funzione dell'applicazione coordinata del Piano sanitario nazionale e della normativa di settore, salva l'autonoma determinazione regionale in ordine al loro recepimento.
Per quest'attività il Ministero si avvale dell'Agenzia per l'organizzazionedei servizi sanitari regionali.".
Note all'art. 2:
- L'art. 1 della legge 12 gennaio 1991, n. 13 (Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica) è il seguente:
"Art. 1. - 1. Il Presidente della Repubblica, oltre gli atti previsti espressamente dalla Costituzione o da norme costituzionali e quelli relativi all'organizzazione e al personale del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, emana i seguenti altri atti, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro competente:
a) nomina dei Sottosegretari di Stato;
b) nomina dei commissari straordinari del Governo;
c) nomina del presidente e del segretario generale del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
d) approvazione della nomina del governatore della Banca d'Italia;
e) nomina alla presidenza di enti, istituti e aziende a carattere nazionale ai sensi dell'art. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
f) nomina e conferimento di incarichi direttivi a magistrati ordinari, amministrativi, militari e ad avvocati dello Stato;
g) nomina del presidente, dei presidenti di sezione e dei componenti della commissione tributaria centrale;
h) nomina dei funzionari dello Stato con qualifica non inferiore a dirigente generale o equiparata;
i) nomina e destinazione dei commissari del Governo presso le regioni;
l) destinazione dei prefetti presso i capoluoghi di provincia;
m) destinazione degli ambasciatori e dei ministri plenipotenziari presso sedi diplomatiche estere e conferimento delle funzioni di capo di rappresentanza diplomatica;
n) nomina degli ufficiali delle Forze armate di grado non inferiore a generale di brigata o equiparato;
o) nomina del capo di stato maggiore della difesa, del segretario generale della difesa e dei capi di stato maggiore delle tre Forze armate;
p) nomina del presidente del Consiglio superiore delle Forze armate;
q) nomina dei comandanti delle regioni militari, dei dipartimenti militari marittimi, delle regioni aeree e dei comandanti di corpo d'armata e di squadra navale;
r) nomina del segretario generale del Ministero degli affari esteri;
s) nomina del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza;
t) nomina del comandante generale dell'Arma dei carabinieri;
u) nomina del comandante generale della Guardia di finanza;
v) prima nomina degli ufficiali delle Forze armate;
z) scioglimento anticipato dei consigli provinciali e comunali e nomina dei relativi commissari;
aa) concessione della cittadinanza italiana;
bb) decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica;
cc) provvedimento di annullamento straordinario degli atti amministrativi illeggittimi;
dd) conferimento di ricompense al valore e al merito civile e militare e concessione di bandiere, stemmi, gonfaloni e insegne, nei casi in cui la forma del decreto del Presidente della Repubblica sia prevista dalla legge;
ee) concessione del titolo di città;
ff) atti per i quali la forma del decreto del Presidente della Repubblica sia prevista dalla legge in relazione a provvedimenti elettorali o referendari;
gg) atti per i quali la forma del decreto del Presidentre della Repubblica sia prevista da norme di attuazione degli statuti delle regioni a statuto speciale;
hh) atti di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni e, nel rispetto delle disposizioni statutarie, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, previsti dall'art. 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400;
ii) tutti gli atti per i quali è intervenuta la deliberazione del Consiglio dei Ministri".
- L'art. 30 della legge n. 730/1983 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1984) è il seguente:
"Art. 30. - Per l'esercizio delle proprie competenze nelle attività di tipo socio-assistenziale, gli enti locali e le regioni possono avvalersi, in tutto o in parte, delle unità sanitarie locali, facendosi completamente carico del relativo finanziamento. Sono a carico del fondo sanitario nazionale gli oneri delle attività di rilievo sanitario connesse con quelle socio assistenziali.
Le unità sanitarie locali tengono separata contabilità per le funzioni di tipo socio-assistenziale ad essa dele- gate".