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DECRETO-LEGGE 8 agosto 1994, n. 507

Misure urgenti in materia di dighe.

note: Entrata in vigore del decreto: 22-8-1994.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 ottobre 1994, n. 584 (in G.U. 21/10/1994, n.247).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/06/2023)
Testo in vigore dal:  28-12-2011
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che le dighe costruite senza l'approvazione del relativo progetto ed in esercizio senza i controlli previsti possono costituire un grave rischio per le popolazioni;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per l'istituzione di una procedura di approvazione in sanatoria di quelle tra le dighe suddette che non presentino pericoli per le popolazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 agosto 1994;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. La realizzazione di opere di sbarramento, dighe di ritenuta o traverse, che superano i 15 metri di altezza o che determinano un volume d'invaso superiore a 1.000.000 di metri cubi, di seguito denominate dighe, è soggetta, ai fini della tutela della pubblica incolumità in particolare delle popolazioni e dei territori a valle delle opere stesse, all'approvazione tecnica del progetto da parte del Servizio nazionale dighe. L'approvazione viene rilasciata nel caso di conformità del progetto alla normativa vigente in materia di progettazione, costruzione ed esercizio di dighe. L'approvazione interviene entro 180 giorni dalla presentazione della domanda e dall'acquisizione di tutta la documentazione prescritta. Il provvedimento può essere emanato nella forma dell'approvazione condizionata all'osservanza di determinate prescrizioni; in tal caso è fissato un termine per l'attuazione delle prescrizioni secondo la natura e la complessità delle medesime. Sono, in ogni caso, fatti salvi i controlli successivi riguardanti l'osservanza delle prescrizioni medesime. Sono escluse tutte le opere di sbarramento che determinano invasi adibiti esclusivamente a deposito o decantazione o lavaggio di residui industriali, che restano di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.Ai fini della sottoposizione alla valutazione di impatto ambientale, restano fermi i limiti di cui all'articolo 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. (5)
2. Il comma 3 dell'articolo 10 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è sostituito dal seguente:
" 3. Il Servizio nazionale dighe provvede in via esclusiva, anche nelle zone sismiche, alla identificazione, al controllo dei progetti di massima, nonché al controllo dei progetti esecutivi delle opere di sbarramento, dighe di ritenuta o traverse che superano 15 metri di altezza o che determinano un volume di invaso superiore a 1.000.000 di metri cubi. Restano di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato tutte le opere di sbarramento che determinano invasi adibiti esclusivamente a deposito o decantazione o lavaggio di residui industriali."
3. Il comma 4 dell'articolo 10 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è sostituito dal seguente:
" 4. Rientrano nella competenza delle regioni a statuto ordinario e a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano le attribuzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1959, n. 1363, per gli sbarramenti che non superano i 15 metri di altezza e che determinano un invaso non superiore a 1.000.000 di metri cubi. Per tali sbarramenti, ove posti al servizio di grandi derivazioni di acqua di competenza statale, restano ferme le attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici. Il servizio nazionale dighe fornisce alla regioni il supporto tecnico richiesto.".
4. Ai fini dell'applicazione dei commi 1, 2 e 3, l'altezza della diga è data dalla differenza tra la quota del piano di coronamento e quella del punto più depresso dei paramenti; il volume d'invaso è pari alla capacità del serbatoio compreso tra la quota più elevata delle soglie sfioranti degli scarichi, o della sommità delle eventuali paratoie, e la quota del punto più depresso del paramento di monte.
5. È soggetta all'approvazione tecnica del progetto anche ogni opera di modificazione che incida sulle caratteristiche considerate ai fini dell'approvazione del progetto originario.
6. L'approvazione tecnica del progetto ai fini della pubblica incolumità da parte del Servizio nazionale dighe non sostituisce obblighi, oneri e vincoli, gravanti sul soggetto e sulle opere interessate, con riferimento alla valutazione di impatto ambientale, all'assetto idrografico, agli interessi urbanistici, paesaggistici, artistici, storico-archeologici, sanitari, demaniali, della difesa nazionale, dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza che restano di competenza delle autorità previste dalle norme vigenti.
7. Compete al Presidente del Consiglio dei Ministri promuovere la conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
7-bis. L'approvazione tecnica dei progetti da parte del Servizio nazionale dighe tiene integralmente luogo degli adempimenti tecnici ed amministrativi di cui alle leggi 25 novembre 1962, n. 1684, 2 febbraio 1974, n. 64, e 5 novembre 1971, n. 1086.
((Per le opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica, realizzate antecedentemente all'entrata in vigore della legge 5 novembre 1971, n. 1086, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti acquisisce o, in assenza prescrive, il collaudo statico delle opere anche complementari e accessorie degli sbarramenti. Per le opere realizzate successivamente i concessionari o i richiedenti la concessione di derivazione d'acqua da dighe sono tenuti a presentare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i collaudi statici delle opere stesse redatti ai sensi della normativa sopra indicata))
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AGGIORNAMENTO (5)

Il D.L. 29 marzo 2004, n. 79, convertito con modificazioni dalla L. 28 maggio 2004, n. 139, ha disposto (con l'art. 4, comma 4) che "Il Registro italiano dighe richiede, qualora dai risultati delle verifiche effettuate risulti necessario, ai soggetti di cui al comma 3, la redazione di un progetto degli interventi per l'incremento delle condizioni di sicurezza delle opere. I tempi per l'approvazione tecnica di tale progetto sono fissati in novanta giorni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584."