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DECRETO-LEGGE 24 novembre 1990, n. 344

Corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1988-1990, nonchè disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego.

note: Entrata in vigore del decreto: 24/11/1990.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 gennaio 1991, n. 21 (in G.U. 23/01/1991, n.19).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/05/1997)
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Testo in vigore dal:  24-11-1990

Art. 5

1. Gli stipendi iniziali annui lordi dei dirigenti civili e militari dello Stato, delle categorie di personale ad essi equiparate, nonché dei dipendenti che godono dei trattamenti commisurati o rapportati a quelli dei dirigenti, risultanti dall'applicazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37, sono incrementati del quindici per cento con decorrenza 1 luglio 1990.
3. L'orario ordinario di lavoro dei dirigenti delle Amministrazioni civili dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché dei dirigenti degli enti pubblici non economici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1987, n. 551, è stabilito in 36 ore settimanali. È soppressa la disposizione prevista dall'articolo 20, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.