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DECRETO-LEGGE 28 dicembre 1989, n. 415

Norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni, nonchè disposizioni varie.

note: Entrata in vigore del decreto: 31/12/1989.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1990, n. 38 (in G.U. 28/02/1990, n.49).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/01/1998)
Testo in vigore dal:  31-12-1989

Art. 18

Riduzione di fondi per le regioni a statuto speciale e per le province autonome
1. A decorrere dall'anno 1990 cessa la corresponsione alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano dei finanziamenti di cui all'articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405, all'articolo 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, all'articolo 3 della legge 22 maggio 1978, n. 194, ed all'articolo 1 della legge 29 novembre 1977, n. 891. Le predette regioni sono altresì escluse dal riparto del fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto di cui all'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, e provvedono alla concessione dei contributi alle aziende di trasporto con propri mezzi finanziari.
Restano comunque fermi per le medesime regioni i principi di cui alla legge 10 aprile 1981, n. 151.
2. Per l'anno 1990, le somme spettanti alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 103 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, sono corrisposte dal Ministero del tesoro in proporzione a quelle spettanti per l'anno 1989.