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DECRETO-LEGGE 11 gennaio 1985, n. 2

Adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad essi collegato.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 08 marzo 1985, n. 72 (in G.U. 13/03/1985, n.62).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/03/1986)
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Testo in vigore dal:  2-3-1986
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare ulteriormente, fino al 31 dicembre 1985, il trattamento economico provvisorio dei dirigenti civili e militari dello Stato e del personale ad essi collegato, riconoscendo altresì un parziale adeguamento del trattamento medesimo in attesa della definizione legislativa della nuova disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 gennaio 1985;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. Il trattamento economico provvisorio del personale di cui all'articolo 1 della legge 17 aprile 1984, n. 79, come determinato negli articoli 1, 2, 4, 6 e 7 della medesima legge, è prorogato fino al 31 dicembre 1985.
((2))
2. Con decorrenza 1 gennaio 1985, sono maggiorati del 4,50 per cento gli stipendi iniziali annui lordi, nelle misure risultanti dall'applicazione dell'articolo 1 della legge 17 aprile 1984, n. 79, e le classi e gli aumenti periodici biennali spettanti al personale di cui al precedente comma 1.
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 28 febbraio 1986, n. 49 (in G.U. 01/03/1986, n. 50) convertito in legge, con modificazioni, con L. 18 aprile 1986, n. 120 (in G.U. 26/04/1986, n. 96) ha disposto (con l'art. 1) che "Il trattamento economico provvisorio del personale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 8 marzo 1985, n. 72, come determinato dall'articolo 1 della legge medesima, e prorogato fino al 30 aprile 1986."