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DECRETO-LEGGE 7 novembre 1983, n. 623

Interventi urgenti per le zone colpite dal bradisismo dell'area flegrea e dal terremoto del 1980.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1983, n. 748 (in G.U. 02/01/1984, n.1).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/01/1987)
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Testo in vigore dal:  3-1-1984
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ravvisata la straordinaria necessità ed urgenza di realizzare un piano di edilizia industrializzata per la sistemazione dei nuclei familiari di Pozzuoli rimasti senza tetto per effetto del bradisismo in atto nell'area flegrea, di salvaguardia dei beni culturali della medesima area nonché di adottare ulteriori provvedimenti per le zone terremotate della Campania e della Basilicata;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 novembre 1983;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il coordinamento della protezione civile, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dei lavori pubblici, delle finanze e per i beni culturali e ambientali;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. Per far fronte alle esigenze abitative, ivi comprese le necessarie opere di urbanizzazione
((primaria e secondaria))
, conseguenti al fenomeno bradisismico dell'area flegrea, è autorizzata la complessiva spesa di lire
((420 miliardi))
in ragione di lire 100 miliardi nell'anno 1983 e di lire
((320 miliardi))
nell'anno 1984
((fermi restando gli interventi programmati o in corso di realizzazione delle amministrazioni statali, ordinarie e straordinarie, nonché regionali))
.
((
1-bis. Le opere di edilizia residenziale e di urbanizzazione di cui al comma precedente sono realizzate sulla base di un apposito piano, articolato per parti funzionali. Il piano, che può localizzare le opere di urbanizzazione secondaria anche in zone esterne a quelle previste per gli insediamenti residenziali, è approvato dal comune di Pozzuoli, con le procedure di urgenza fissate con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1-ter. A valere sulla predetta autorizzazione di spesa, una quota di lire 40 miliardi è finalizzata ad interventi di recupero del patrimonio edilizio, ivi compresa la corresponsione delle indennità di espropriazione, determinate ai sensi del titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, nonché, fino al limite di lire 5 miliardi, a studi, progettazioni e sperimentazioni.
1-quater. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile predispone, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, uno schema di ordinanza per gli interventi finalizzati al recupero. Il consiglio comunale di Pozzuoli, nel termine di trenta giorni dalla ricezione, esprime il proprio parere. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile adotta l'ordinanza su conforme parere del consiglio comunale.
1-quinquies. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la regione Campania provvede all'attribuzione dei fondi per l'edilizia convenzionata e agevolata non ancora ripartiti alla data predetta, con priorità per le cooperative assegnatarie di aree in piani di zona del comune di Pozzuoli
))
2. All'onere relativo all'anno 1983 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità esistenti nel conto corrente di tesoreria intestato alla Cassa depositi e prestiti, denominato "Cassa depositi e prestiti - Apporto dello Stato per mutui decennali destinati alla acquisizione ed urbanizzazione aree - Art. 3 legge 25 marzo 1982, n. 94". Resta conseguentemente ridotta di pari importo l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, e successive modificazioni e integrazioni.
3. Il Ministro del tesoro, in deroga all'articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è autorizzato ad effettuare il prelevamento di cui al precedente comma 2, nonché ad apportare le variazioni di bilancio necessarie per l'iscrizione dello stanziamento di lire 100 miliardi nello anno 1983 in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro relativo al medesimo anno finanziario, per il successivo versamento al fondo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938.
((4.All'onere di lire 320 miliardi relativo all'anno 1984 si provvede mediante i prestiti esteri di cui al comma 2 dell'articolo 5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ed a provvedere al successivo versamento al fondo di cui al comma 3))
.
5. Le suddette riduzioni che con il presente articolo vengono apportate alle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, ed alla legge 12 febbraio 1981, n. 17, saranno reintegrate nell'anno 1985 in sede di legge finanziaria dell'anno medesimo.
6.
((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 23 DICEMBRE 1983, N.748))