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DECRETO-LEGGE 28 febbraio 1983, n. 55

Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 1983, n. 131 (in G.U. 30/04/1983, n.117).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/11/2000)
Testo in vigore dal:  9-12-2000
aggiornamenti all'articolo

Art. 27


(1) L'articolo 190 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Per il rilascio degli estratti e certificati di stato civile, oltre all'importo della carta bollata, l'ufficiale di stato civile riscuote il diritto di lire 1.000 per ogni facciata o parte di facciata".
(2) L'articolo 191 del suddetto regio decreto n. 1238 del 1939 è sostituito dal seguente:
"Gli estratti e certificati di cui al precedente articolo sono rilasciati gratuitamente alle pubbliche autorità per uso d'ufficio.
Il diritto di cui all'articolo precedente è ridotto del 50 per cento per il rilascio di estratti e certificati a qualsiasi persona nei casi in cui è prevista l'esenzione dell'imposta di bollo".
(3) All'articolo 192 del regio decreto n. 1238 del 1939 è aggiunto il seguente comma:
"Qualora il rilascio dei certificati di cui agli articoli precedenti venga effettuato con sistemi meccanici i comuni sono esentati dalla tenuta del registro di cui ai commi precedenti".
(4) L'articolo 194 del predetto regio decreto n. 1238 del 1939 è sostituito dal seguente:
"I diritti di stato civile di cui agli articoli precedenti spettano ai comuni nella misura del 90 per cento.
Il rimanente 10 per cento è destinato alla costituzione di un fondo per la formazione professionale degli ufficiali di stato civile, gestito secondo le modalità di cui all'articolo 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604".
(5) Il regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 551, e successive modificazioni, è abrogato.
(6) La tassa di ammissione ai concorsi per gli impieghi presso i comuni, le province, loro consorzi ed aziende stabilita dall'articolo 1 del regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2361, nonché la tassa di concorso di cui all'articolo 45 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni,
((sono eventualmente previste dalle predette amministrazioni in base ai rispettivi ordinamenti e comunque fino ad un massimo di lire 20.000))
.
(7) I diritti di segreteria di cui alla tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, sono così modificati:
1) le tariffe previste ai numeri 1), 2), 3), 5), 6), 7) e 8 sono fissate in lire 1.000;
2) il numero 4) è così sostituito:
"sul valore delle stipulazioni relative agli oggetti indicati al n. 1) è dovuta:

sulle prime lire 100.000. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 10.000 sull'importo eccedente le lire centomila e sino a lire due milioni. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 2,00% sull'importo eccedente le lire due milioni e sino a lire dieci milioni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1,00% sull'importo eccedente le lire dieci milioni e sino a lire sessanta milioni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 0,60% sull'importo eccedente le lire sessanta milioni e sino a lire trecento milioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 0,40% sull'importo eccedente le lire trecento milioni e sino a lire un miliardo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 0,20% sugli importi eccedenti le lire un miliardo e senza limite di valore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 0,10%";

3) dopo il n. 6) è aggiunto il seguente numero:
"6-bis) certificati e attestati redatti a mano, con ricerca d'archivio, rilasciati anche per la determinazione dell'albero genealogico, per ogni singolo nominativo contenuto in tali atti L. 10.000";
4) il diritto di scritturazione per gli esemplari degli avvisi d'asta destinati alla pubblicazione, previsto dalla norma speciale n. 4 allegata alla predetta tabella D di cui alla citata legge n. 604 del 1962, è elevato a lire 2.000;
5) il diritto fisso da esigere dai comuni, oltre il diritto di segreteria di cui alla predetta tabella D, all'atto del rilascio o del rinnovo della carta d'identità, è stabilito in lire 1.000. (14) (8) Le percentuali del 70 per cento e del 30 per cento previste dal secondo comma dell'articolo 30 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono modificate rispettivamente in 90 per cento e 10 per cento.
(9) La misura delle sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 11 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, è decuplicata.
(10) Sono abrogate le disposizioni contenute nell'articolo 25 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51.
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AGGIORNAMENTO (14)
Il D.L. 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni dalla L. 19 marzo 1993, n. 68, ha disposto (con l'art. 10, comma 12-ter) che: "Il diritto fisso da esigere dai comuni quale rimborso spesa, oltre ai diritti di segreteria di cui alla tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, all'atto del rilascio o rinnovo della carta di identità, già stabilito in L. 1.000 dall'articolo 27, comma 7, n. 5), del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, è elevato a L. 10.000, con esclusione di ogni altro onere a carico del richiedente, salvo l'assolvimento degli eventuali obblighi previsti dalla legge sul bollo."