stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 8 luglio 1974, n. 264

Norme per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, il finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio della riforma sanitaria.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 1974, n. 386 (in G.U. 29/08/1974, n.225).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/08/1982)
Testo in vigore dal:  5-8-1982
aggiornamenti all'articolo

Art. 7



Ai membri di organi di amministrazione ed ai dipendenti di enti ospedalieri chiamati a far parte delle commissioni giudicatrici dei concorsi per l'assunzione del personale presso gli enti ospedalieri e di altre commissioni consultive nominate dalla stessa amministrazione non spetta alcun compenso salvo l'indennità di missione in quanto dovuta, nella misura stabilita dalle leggi regionali.
Le leggi regionali dovranno, altresì, determinare i limiti non superabili dei compensi dovuti agli altri componenti delle commissioni di cui al precedente comma, che non siano membri di organi di amministrazione né dipendenti di enti ospedalieri.
È fatto divieto agli enti ospedalieri:
a) di corrispondere al personale dipendente compensi, proventi, indennità , addizionali , a qualsiasi titolo, in eccedenza a quelli previsti da disposizioni di legge o dagli accordi nazionali di cui all'art. 40 della legge 12 febbraio 1968, n. 132;
b) di fare effettuare al personale dipendente prestazioni di lavoro straordinario oltre i limiti massimi previsti dagli accordi nazionali stipulati ai sensi dell'articolo 40 della legge 12 febbraio 1968, n. 132.
((5))

Gli assegni eccedenti la misura di cui al punto a) e salvo quanto disposto ai successivi quarto e quinto comma, sono conservati a titolo di assegno personale che dovrà essere riassorbito con i futuri miglioramenti di carattere generale.
È garantito il diritto all'esercizio della libera attività professionale per i medici degli ospedali e dei policlinici convenzionati, nonché per quelli degli istituti a carattere scientifico. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dettano norme per stabilire le modalità e i limiti per l'esercizio di tale attività.
Sono nulli gli accordi normativi ed economici a livello locale, provinciale e regionale in contrasto con le disposizioni del presente articolo, o che riconoscano parametri retributivi superiori a quelli previsti dai contratti collettivi nazionali.
Sono altresì nulli tutti gli accordi che riconoscano anzianità di servizio convenzionale e compartecipazione del personale ai proventi delle prestazioni ospedaliere ed ambulatoriali.
Fino all'entrata in vigore della riforma sanitaria è fatto divieto agli enti ospedalieri di procedere ad alienazioni di beni immobili e di titoli facenti parte del loro patrimonio, nonché alla costituzione di diritti reali sui medesimi salve le deroghe consentite con autorizzazione della regione. La predetta autorizzazione è di competenza della giunta regionale fatte salve le attribuzioni del consiglio regionale o di altri organi della regione eventualmente previsti dallo statuto o da leggi della regione. Gli atti posti in essere in violazione di tale divieto sono nulli.
Il divieto di cui al precedente comma non si applica agli atti già deliberati e pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Gli amministratori e il direttore amministrativo degli enti ospedalieri sono direttamente e solidamente responsabili per le erogazioni e per gli atti in contrasto con le disposizioni del presente articolo.
---------------
AGGIORNAMENTO (5)

La Corte Costituzionale, con sentenza 21 - 29 luglio 1982, n. 161 (in G.U. 1a s.s. 04/08/1982, n. 213), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 comma 2 decreto legge 8 luglio 1974 n. 264 (divenuto 3 con la legge 17 agosto 1974 n. 386 di conversione)".