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DECRETO-LEGGE 8 luglio 1974, n. 264

Norme per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, il finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio della riforma sanitaria.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 1974, n. 386 (in G.U. 29/08/1974, n.225).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/08/1982)
Testo in vigore dal:  30-8-1974
aggiornamenti all'articolo

Art. 12


I compiti in materia di assistenza ospedaliera degli enti anche previdenziali che gestiscono forme di assistenza contro le malattie, nonché delle casse mutue anche aziendali, comunque denominati e strutturati, sono trasferiti alle regioni a statuto ordinario e speciale
((. . .))
, le quali erogano le relative prestazioni in forma diretta e senza limiti di durata agli iscritti e rispettivi familiari che ne abbiano titolo avvalendosi degli enti ospedalieri nonché, a seguito di convenzioni,
((stipulate a norma del successivo articolo 18))
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((Sino alla data di entrata in vigore della legge di riforma sanitaria le regioni erogano, altresì, l'assistenza ospedaliera in forma indiretta nei confronti dei soggetti assistibili che ne abbiano diritto in base ai vigenti ordinamenti dei rispettivi enti o casse mutue di malattia.
Qualora gli iscritti e i rispettivi familiari che ne abbiano titolo non si avvalgano dell'assistenza ospedaliera gestita dalle regioni, ma si ricoverino in istituti di cura non convenzionati o in classi diverse da quelle convenzionate, le regioni rimborseranno una quota non inferiore alla spesa media sostenuta dalla regione per analoghe prestazioni nelle case di cura private convenzionate ubicate nella regione))
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Con decreto del Ministro per la sanità, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale, sarà stabilita la data, non successiva al 31 dicembre 1974, dalla quale diventa operativo il trasferimento degli anzidetti compiti.
((Le regioni assicurano, secondo i vigenti ordinamenti degli enti mutualistici, l'assistenza ospedaliera all'estero nei confronti degli aventi diritto che si trovino fuori dal territorio nazionale per ragioni di lavoro))

Sino all'entrata in vigore della legge sulla riforma sanitaria restano ferme le norme di cui al regio decreto-legge 23 settembre 1937, n. 1918, convertito nella legge 24 aprile 1938, n. 831, relativa all'assistenza dei marittimi all'estero.
Gli oneri sostenuti dalle casse marittime per l'assistenza ospedaliera all'estero sono rimborsati dalle regioni.
((È fatto obbligo agli enti ospedalieri e agli istituti di ricovero e cura di cui al presente articolo di comunicare al competente ente gestore di assistenza malattia la data del ricovero, con la relativa diagnosi e - al termine della degenza - la data del dimissionamento del ricoverato avente diritto all'indennità economica di malattia))
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