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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 febbraio 2002, n. 65

Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena, a norma dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/01/2019)
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Testo in vigore dal:  15-2-2019
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 3 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;
Visto l'articolo 3 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, recante norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia, che prevede l'istituzione del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena e l'emanazione di norme per il relativo funzionamento;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 ottobre 2001;
Sentita la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 febbraio 2002;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 23 febbraio 2001, n. 38, di seguito denominata: "legge", è istituito il Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena, di seguito denominato: "Comitato".
((
1-bis. Il Comitato è organismo permanente di raccordo tra le istituzioni pubbliche e la minoranza linguistica slovena.
))
2. Fanno parte del Comitato i membri nominati secondo le procedure indicate dall'articolo 3 della legge.
((
2-bis. I membri del Comitato durano in carica cinque anni. Il termine decorre dalla data della prima riunione del Comitato.
))