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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 dicembre 1997, n. 465

Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell'articolo 17, comma 78, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

note: Entrata in vigore del decreto: 6-1-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/10/2009)
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Testo in vigore dal:  6-1-1998

Art. 9

Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali
e sezioni regionali
1. L'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali istituito dall'articolo 17, comma 75, della legge, è gestito dall'Agenzia di cui all'articolo 1.
2. L'albo è articolato in sezioni regionali - fatta eccezione per la regione Trentino-Alto Adige ai sensi dell'articolo 17, comma 84, della legge - nelle quali sono iscritti in appositi elenchi, distinti per fasce professionali, secondo quanto previsto dal presente regolamento, i segretari comunali e provinciali iscritti nell'albo provvisorio approvato con decreto del Ministro dell'interno del 14 giugno 1997 ed i funzionari in possesso dell'abilitazione all'esercizio delle funzioni di segretario comunale conseguita ai sensi dell'articolo 17, comma 77, della legge, a seguito dell'assegnazione alle sezioni regionali.
3. Ai fini della determinazione del numero complessivo degli iscritti all'albo, i comuni comunicano al consiglio di amministrazione della sezione regionale e quest'ultimo al consiglio nazionale di amministrazione, l'avvenuta conclusione di convenzioni per l'ufficio di segretario comunale, ai sensi dell'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell'articolo 10 del presente regolamento.
4. Per garantire una adeguata opportunità di scelta nella nomina del segretario da parte dei sindaci e dei presidenti di provincia, il consiglio nazionale di amministrazione determina nella prima seduta e, successivamente, con cadenza biennale, la percentuale di maggiorazione di cui all'articolo 17, comma 77, della legge.
Note all'art. 9:
- Il testo del comma 75 dell'art. 17 della legge n. 127/1997 è il seguente: "75. L'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, al quale si accede per concorso, è articolato in sezioni regionali".
- Il testo del comma 84 dell'art. 17 della legge n. 127/1997 è il seguente: "84. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano la materia di cui ai commi da 67 a 86 del presente articolo con propria legislazione. Nel territorio della regione Trentino-Alto Adige, fino all'emanazione di apposita legge, rimane ferma l'applicazione del titolo VI della legge 11 marzo 1972, n. 118".
- Il testo del comma 77 dell'art. 17 della legge n. 127/1997 è il seguente: "77. Il numero complessivo degli iscritti all'albo non può essere superiore al numero dei comuni e delle province ridotto del numero delle sedi unificate, maggiorato di una percentuale determinata ogni due anni dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia e funzionale all'esigenza di garantire una adeguata opportunità di scelta da parte dei sindaci e dei presidenti di provincia. Resta ferma la facoltà dei comuni di stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale comunicandone l'avvenuta costituzione all'Agenzia regionale. L'iscrizione all'albo è subordinata al possesso dell'abilitazione concessa dalla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale ovvero dalla sezione autonoma della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno di cui al comma 79. Al relativo corso si accede mediante concorso nazionale a cui possono partecipare i laureati in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio".
- Il testo dell'art. 24 della legge n. 142/1990 è il seguente:
"Art. 24 (Convenzioni). - 1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, i comuni e le province possono stipulare tra loro apposite convenzioni.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra i comuni e le province, previa statuizione di un disciplinaretipo".