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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 marzo 1990, n. 70

Ulteriori norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia in materia di assistenza scolastica a favore degli studenti universitari e di assistenza a particolari categorie.

note: Entrata in vigore del decreto: 19/04/90
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Testo in vigore dal:  19-4-1990

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che ha approvato lo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia;
Sentito il parere della commissione paritetica prevista dall'art. 65 della citata legge costituzionale n. 1 del 1963;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 marzo 1990;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. Sono trasferite alla regione Friuli-Venezia Giulia, relativamente al suo territorio, le funzioni amministrative esercitate dallo Stato in materia di assistenza scolastica a favore degli studenti universitari.
2. Le opere universitarie, di cui all'art. 189 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, relative alle Università degli studi di Trieste e di Udine assumono la posizione giuridica di enti dipendenti dalla regione, agli effetti dell'art. 4, n. 1, dello statuto speciale, continuando a svolgere i compiti loro attribuiti sino a quando non sarà diversamente disposto con legge regionale.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il testo dell'art. 65 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, è il seguente:
"Art. 65. - Con decreti legislativi, sentita una commissione paritetica di sei membri, nominati tre dal Governo della Repubblica e tre dal consiglio regionale, saranno stabilite le norme di attuazione del presente statuto e quelle relative al trasferimento all'amministrazione regionale degli uffici statali che nel Friuli-Venezia Giulia adempiono a funzioni attribuite alla regione".
Note all'art. 1:
- L'art. 189 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R.D. n. 1592/1933, è così formulato:
"Art. 189. - Presso ogni Università e Istituto superiore è costituita l'opera dell'Università o Istituto.
Alle opere è riconosciuta personalità giuridica. Esse sono ammministrate da un consiglio composto dal rettore dell'Università o direttore dell'Istituto superiore che lo presiede, da un componente del consiglio di amministrazione scelto dallo stesso, da un professore ufficiale nominato dal consiglio di amministrazione, dal direttore amministrativo e da tre studenti eletti dall'organismo rappresentativo locale. Nel regolamento sono stabilite le norme per il funzionamento delle opere.
Ciascuna opera ha il compito di promuovere, attuare e coordinare le varie forme di assistenza materiale, morale e scolastica degli studenti nel modo che ritiene più opportuno; deve, in ogni caso, organizzare un ufficio sanitario per provvedere gratuitamente all'esame preventivo e periodico dello stato di salute degli studenti universitari, alla prescrizione di eventuali misure profilattiche e alla cura degli studenti infermi di condizione economica disagiata.
Ciascuna opera ha inoltre un regolamento speciale che contiene norme particolari per il funzionamento di essa.
Tale regolamento è emanato, e occorrendo, modificato con decreto del rettore o direttore, udito il consiglio di cui al secondo comma del presente articolo. Il regolamento e le eventuali sue modificazioni, debbono essere pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione".
- Il testo dell'art. 4, comma 1, n. 1, dello statuto speciale è il seguente:
"Art. 4. - In armonia con la Costituzione, con i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato, con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato, nonché nel rispetto degli interessi nazionali e di quelli delle altre regioni, la regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie:
1) ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla regione e stato giuridico ed economico del personale ad essi addetto".