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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 1987, n. 469

Norme integrative di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.

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Testo in vigore dal:  1-12-1987

Art. 5

Attribuzione di funzioni amministrative agli enti locali
1. Fermo quanto disposto dagli articoli 8 e 59 dello statuto, nelle materie di competenza primaria la regione Fr.-V.G., con proprie leggi, determina ed attribuisce agli enti locali le funzioni amministrative. Allo stesso modo si provvede per l'attribuzione agli enti locali di funzioni amministrative, pertinenti a materie di competenza secondaria, se tali funzioni siano comprese fra quelle già trasferite dallo Stato alla regione.
2. La legge regionale appresta i necessari adeguamenti normativi nell'ordinamento degli enti, cui le funzioni sono attribuite, ed ogni altra previsione rivolta a renderne possibile l'esercizio.
Nota all'art. 5, comma 1:
Il testo degli articoli 8 e 59 dello statuto speciale è il seguente:
"Art. 8. - La regione esercita le funzioni amministrative nelle materie in cui ha potestà legislativa a norma degli articoli 4 e 5, salvo quelle attribuite agli enti locali dalle leggi della Repubblica".
"Art. 59. - Le province ed i comuni della regione sono enti autonomi ed hanno ordinamenti e funzioni stabilite dalle leggi dello Stato e della regione.
Le province ed i comuni sono anche circoscrizioni di decentramento regionale.
Con legge regionale possono essere istituiti, nell'ambito delle circoscrizioni provinciali circolari per il decentramento di funzioni amministrative".