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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 1979, n. 761

Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/05/1999)
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Testo in vigore dal:  1-3-1980

Art. 44

Comando per esigenze di servizio


Il personale può essere comandato a prestare servizio presso altra unità sanitaria locale. Il comando è ·disposto, per tempo determinato e in via eccezionale, per riconosciute esigenze di servizio, con provvedimento regionale, d'intesa con le unità sanitarie locali interessate, sentito il dipendente.
Alla spesa per il personale comandato provvede direttamente ed a proprio carico l'unità sanitaria locale presso cui detto personale va a prestare servizio.
Il posto lasciato disponibile dal dipendente comandato non può essere coperto per concorso, trasferimento o altro comando.
I posti vacanti, temporaneamente ricoperti da personale comandato, sono in ogni caso considerati disponibili ai fini della determinazione dei posti da mettere a concorso ed ai fini dei trasferimenti.
Il personale può essere comandato presso la regione per particolari esigenze dei servizi sanitari regionali.
Il comando è disposto, per tempo determinato, con provvedimento regionale, sentito il dipendente e l'unità sanitaria locale interessata. Gli oneri relativi sono a carico della regione.