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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 novembre 1975, n. 902

Adeguamento ed integrazione delle norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/06/2003)
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Testo in vigore dal:  18-3-1976

Art. 22


Sono trasferiti alla regione Friuli-Venezia Giulia gli uffici del provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Friuli-Venezia Giulia e gli uffici del genio civile, con esclusione delle sezioni o servizi cui sono affidate le funzioni rimaste di competenza statale.
Nei casi di sezioni o servizi che siano addetti contemporaneamente a funzioni rimaste di competenza statale ed a funzioni attribuite alla regione, la determinazione delle sezioni o servizi esclusi dal trasferimento sarà effettuata di intesa fra il Ministero dei lavori pubblici e la regione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.