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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 novembre 1975, n. 902

Adeguamento ed integrazione delle norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/06/2003)
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Testo in vigore dal:  18-3-1976

Art. 12



Sono abrogate le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 1 ed all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1966, n. 833, e riguardo al passaggio di funzioni amministrative dello Stato alla regione Friuli-Venezia Giulia in materia di trasporti su funivie e linee automobilistiche, tramviarie e filoviarie d'interesse regionale, sono soppresse le limitazioni stabilite nel primo comma, n. 3, dell'art. 3, relative all'approvazione dei progetti, alle operazioni di collaudo ed alla vigilanza tecnica. Restano ferme le attribuzioni degli organi dello Stato, oltre che nell'emanazione di prescrizioni tecniche per l'impianto e l'esercizio dei trasporti a fune, anche in materia di approvazione e collaudo dei prototipi di impianti o loro componenti.
Sono altresì soppresse le limitazioni stabilite nell'art. 5 e nel secondo comma dell'art. 6 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1966, n. 833.