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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1972, n. 423

Semplificazione e snellimento di procedure relative ai trattamenti di attività e di quiescenza dei dipendenti dello Stato, comprese le aziende autonome.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/11/1978)
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Testo in vigore dal:  31-8-1972

Art. 4

(Trattamento economico dell'ultimo mese di servizio)


In caso di decesso di dipendente statale in attività di servizio è corrisposta al coniuge superstite non separato legalmente per sua colpa o, in mancanza, ai figli, con le modalità di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, l'intera mensilità del trattamento economico spettante alla data di morte.
Nel caso previsto dal precedente comma la decorrenza della pensione, ai fini del pagamento, ha inizio dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa.