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Document 32007R0875

Regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione, del 24 luglio 2007 , relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca e recante modifica del regolamento (CE) n. 1860/2004

OJ L 193, 25.7.2007, p. 6–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 08 Volume 004 P. 68 - 74

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/875/oj

25.7.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 193/6


REGOLAMENTO (CE) N. 875/2007 DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 2007

relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca e recante modifica del regolamento (CE) n. 1860/2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull’applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 1,

dopo aver pubblicato il progetto del presente regolamento (2),

sentito il parere del comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 994/98 consente alla Commissione di fissare, mediante regolamento, una soglia al di sotto della quale si considera che gli aiuti non corrispondano a tutti i criteri di cui all’articolo 87, paragrafo 1, del trattato e non siano pertanto soggetti alla procedura di notifica di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

(2)

Sulla base del suddetto regolamento, la Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 69/2001, del 12 gennaio 2001, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d’importanza minore («de minimis») (3), che stabilisce un massimale di 100 000 EUR per beneficiario nell’arco di un triennio. In origine il suddetto regolamento non si applicava ai settori dell’agricoltura, della pesca e dell’acquacoltura e dei trasporti, in considerazione delle norme specifiche vigenti in questi settori.

(3)

Per quanto riguarda i settori dell’agricoltura e della pesca, il regolamento (CE) n. 1860/2004 della Commissione, del 6 ottobre 2004, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nei settori dell’agricoltura e della pesca (4) ha fissato per tali settori un massimale specifico di 3 000 EUR per beneficiario e per triennio, in quanto, alla luce dell’esperienza maturata dalla Commissione, risulta che gli aiuti di entità molto ridotta concessi in tali settori non integrano gli estremi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato, sempreché siano soddisfatte determinate condizioni. Queste si verificano quando l’importo dell’aiuto percepito dai singoli produttori rimane modesto e l’importo complessivo degli aiuti concessi a questi settori non supera una percentuale esigua del valore della produzione.

(4)

A causa delle mutate circostanze economiche e alla luce delle esperienze acquisite nell’applicazione delle attuali regole de minimis, si è ritenuto necessario modificare tali regole. Per tale motivo la Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 1998/2006, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore (de minimis) (5). Detto regolamento ha sostituito il regolamento (CE) n. 69/2001, ha innalzato la soglia generale de minimis da 100 000 EUR a 200 000 EUR, ha esteso l’applicazione del regolamento al settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e ha introdotto una nuova soglia de minimis di 100 000 EUR per gli aiuti di Stato al settore del trasporto su strada.

(5)

L’esperienza recentemente acquisita nell’applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al settore della pesca, e in particolare nell’applicazione del massimale de minimis stabilito nel regolamento (CE) n. 1860/2004 e degli Orientamenti per l’esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell’acquacoltura (6), ha dimostrato che il rischio che gli aiuti de minimis falsino la concorrenza è meno elevato di quanto si stimasse nel 2004.

(6)

Alla luce dell’esperienza maturata dalla Commissione, gli aiuti concessi a imprese del settore della pesca non eccedenti nel triennio 30 000 EUR per beneficiario, sempre che l’importo globale degli aiuti concessi all’insieme delle imprese di tale settore nell’arco di tre anni sia inferiore a un massimale pari al 2,5 % circa del valore della sua produzione annuale, non incidono sugli scambi tra gli Stati membri e/o non falsano né minacciano di falsare la concorrenza. È quindi appropriato affermare che tali aiuti non rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato. Gli anni da prendere in considerazione a questo fine sono gli esercizi finanziari utilizzati per scopi fiscali nello Stato membro interessato. Il periodo di riferimento di tre anni dovrebbe essere valutato su una base mobile, nel senso che, ad ogni nuova concessione di un aiuto de minimis, deve essere calcolato l’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi nell’esercizio finanziario in questione nonché nei due esercizi finanziari precedenti.

(7)

Al momento della concessione di un aiuto de minimis occorre anche tener conto degli altri aiuti di Stato concessi da uno Stato membro.

(8)

Le misure di aiuto di Stato superiori alla soglia de minimis non devono poter essere suddivise in varie parti più piccole allo scopo di farle rientrare nel campo d’applicazione del presente regolamento.

(9)

Conformemente ai principi alla base degli aiuti che rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato, l’aiuto de minimis si deve considerare erogato nel momento in cui al beneficiario è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere l’aiuto stesso.

(10)

La giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee ha stabilito che, quando la Comunità ha istituito un’organizzazione comune di mercato in un dato comparto dell’agricoltura, gli Stati membri sono tenuti ad astenersi dal prendere qualsiasi misura che deroghi o rechi pregiudizio a siffatta organizzazione (7). Questo principio si applica anche al settore della pesca. Per questo motivo, il presente regolamento non deve applicarsi agli aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o al quantitativo commercializzato.

(11)

Il regolamento non deve applicarsi agli aiuti all’esportazione o agli aiuti de minimis che favoriscono i prodotti nazionali rispetto ai prodotti importati. Inoltre non deve applicarsi agli aiuti che finanziano la costituzione e la gestione di una rete di distribuzione in altri paesi. Non costituiscono di norma aiuti all’esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali, né quelli relativi a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti ovvero per il lancio di prodotti già esistenti su un nuovo mercato.

(12)

Il presente regolamento non deve applicarsi alle imprese in difficoltà ai sensi degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (8), dati i problemi legati alla determinazione dell’equivalente sovvenzione lordo degli aiuti concessi a questo tipo di imprese.

(13)

Visti gli obiettivi della politica comune della pesca, gli aiuti diretti ad aumentare la capacità di pesca e gli aiuti concessi per la costruzione o l’acquisto di pescherecci non rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento, con l’eccezione degli aiuti per l’ammodernamento del ponte principale, di cui all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (9).

(14)

A fini di trasparenza, di parità di trattamento e di corretta applicazione del massimale de minimis, è opportuno che gli Stati membri applichino uno stesso metodo di calcolo. Al fine di agevolare tale calcolo e in conformità del regolamento (CE) n. 1998/2006, è opportuno che gli aiuti non costituiti da sovvenzioni dirette in denaro siano convertiti in equivalente sovvenzione lorda. Ai fini del calcolo dell’equivalente sovvenzione di tipi di aiuto trasparenti, diversi dalle sovvenzioni erogabili in più quote, devono essere applicati i tassi di interesse praticati sul mercato al momento della concessione di tali aiuti. Per un’applicazione uniforme, trasparente e semplificata delle norme in materia di aiuti di Stato, è opportuno considerare che i tassi di mercato applicabili ai fini del presente regolamento sono i tassi di riferimento fissati periodicamente dalla Commissione in base a criteri oggettivi e pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o su Internet. Potrebbe tuttavia essere necessario aggiungere punti di base supplementari al tasso minimo, tenuto conto delle garanzie fornite o del rischio associato al beneficiario.

(15)

A fini di trasparenza, di parità di trattamento e di controllo efficace, è opportuno che il presente regolamento si applichi solo agli aiuti de minimis che sono trasparenti. Gli aiuti trasparenti sono quelli per i quali è possibile calcolare con precisione l’equivalente sovvenzione lordo ex ante, senza che sia necessario effettuare un’analisi del rischio. Questo calcolo preciso può essere realizzato, ad esempio, per quanto riguarda le sovvenzioni, i contributi in conto interessi e le esenzioni fiscali limitate. Gli aiuti concessi sotto forma di conferimenti di capitale non vanno considerati come aiuti de minimis trasparenti, a meno che l’importo totale dell’apporto pubblico sia inferiore alla soglia de minimis. Gli aiuti concessi sotto forma di misure a favore del capitale di rischio di cui agli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese (10) non devono essere considerati aiuti de minimis trasparenti, a meno che il regime relativo al capitale di rischio di cui trattasi preveda apporti di capitali per un importo non superiore alla soglia de minimis per ogni impresa destinataria. Gli aiuti concessi sotto forma di prestiti vanno trattati come aiuti de minimis trasparenti se l’equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base dei tassi di interesse praticati sul mercato al momento della concessione.

(16)

Il presente regolamento non esclude la possibilità che una misura adottata da uno Stato membro non sia considerata come aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato sulla base di motivi diversi da quelli indicati nel regolamento medesimo, ad esempio, nel caso di conferimenti di capitale, perché tali misure sono state decise in conformità col principio dell’investitore in un’economia di mercato.

(17)

È necessario offrire certezza del diritto per i regimi di garanzia che non hanno il potenziale per incidere sugli scambi o falsare la concorrenza, e riguardo ai quali sono disponibili dati sufficienti per valutare in modo attendibile qualsiasi effetto potenziale. Il presente regolamento deve pertanto trasporre la soglia generale de minimis di 30 000 EUR per beneficiario in una specifica soglia di garanzia basata sull’importo garantito del prestito individuale che sottende tale garanzia. È opportuno calcolare tale soglia specifica utilizzando una metodologia per valutare l’importo dell’aiuto di Stato compreso nei regimi di garanzia che coprono i prestiti a favore delle imprese efficienti. La metodologia e i dati utilizzati per calcolare la specifica soglia di garanzia deve escludere le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà. Tale soglia specifica non deve pertanto applicarsi agli aiuti individuali ad hoc accordati al di fuori dell’ambito di un regime di garanzia, agli aiuti ad imprese in difficoltà, o a garanzie su operazioni sottese che non costituiscono prestito, come le garanzie sulle operazioni in equity. La soglia specifica deve essere determinata sulla base del fatto che, prendendo in considerazione un tasso massimo (tasso di insolvenza netto) del 13 % corrispondente allo scenario peggiore per i regimi di garanzia nella Comunità, una garanzia pari a 225 000 EUR può essere considerata come avente un equivalente sovvenzione lordo identico alla soglia de minimis stabilita nel presente regolamento. Solo le garanzie fino all’80 % del prestito sotteso devono essere coperte da questa soglia specifica.

(18)

La Commissione ha il dovere di provvedere affinché siano osservate le disposizioni in materia di aiuti di Stato e in particolare affinché gli aiuti concessi secondo la norma de minimis siano conformi alle condizioni prestabilite. In conformità dell’articolo 10 del trattato, gli Stati membri sono tenuti ad agevolare l’adempimento di tale compito istituendo meccanismi atti a garantire che l’importo complessivo degli aiuti concessi secondo la norma de minimis non ecceda il massimale di 30 000 EUR per beneficiario o il massimale globale fissato dalla Commissione in base al valore della produzione del settore della pesca per Stato membro nell’arco di tre esercizi finanziari. A tal fine è opportuno che gli Stati membri, quando concedono un aiuto de minimis, informino l’impresa interessata dell’importo dell’aiuto e della sua natura de minimis, facendo riferimento al presente regolamento. Inoltre, prima di concedere l’aiuto, lo Stato membro interessato deve ottenere dall’impresa una dichiarazione sugli eventuali altri aiuti de minimis da essa percepiti nell’esercizio finanziario interessato e nei due esercizi finanziari precedenti, e deve controllare accuratamente che il nuovo aiuto de minimis non comporti il superamento dei massimali. In via alternativa, il rispetto del massimale può essere garantito per mezzo di un registro centrale.

(19)

A fini di chiarezza e dato che il massimale per gli aiuti de minimis per il settore della pesca differisce da quello previsto per il settore agricolo, è necessario adottare un regolamento specifico applicabile esclusivamente al settore della pesca e modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1860/2004.

(20)

Alla luce dell’esperienza della Commissione, e in particolare della frequenza con la quale è in genere necessario rivedere la politica in materia di aiuti di Stato, in particolare tenendo conto del periodo di applicazione del regolamento (CE) n. 1998/2006 e del regolamento (CE) n. 1860/2004, è opportuno limitare il periodo di applicazione del presente regolamento al 31 dicembre 2013. Nel caso in cui il presente regolamento giunga a scadenza senza essere prorogato, gli Stati membri devono disporre di un periodo di adeguamento di sei mesi per i regimi di aiuti de minimis da esso contemplati. Ai fini della certezza del diritto, è opportuno definire gli effetti del presente regolamento sugli aiuti concessi prima della sua entrata in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo di applicazione

Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese nel settore della pesca, ad eccezione:

a)

degli aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o al quantitativo commercializzato;

b)

degli aiuti a favore di attività connesse all’esportazione, ossia degli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, degli aiuti alla costituzione e alla gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all’attività di esportazione;

c)

degli aiuti condizionati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d’importazione;

d)

degli aiuti diretti a incrementare la capacità di pesca, espressa in termini di stazza o di potenza motrice, secondo la definizione contenuta all’articolo 3, lettera n), del regolamento (CE) n. 2371/2002, a meno che si tratti di aiuti per l’ammodernamento del ponte principale di cui all’articolo 11, paragrafo 5, dello stesso regolamento;

e)

degli aiuti per l’acquisto o la costruzione di navi da pesca;

f)

degli aiuti concessi a imprese in difficoltà.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

a)

«imprese del settore della pesca»: le imprese dedite alla produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti della pesca;

b)

«prodotti della pesca»: i prodotti di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (11);

c)

«trasformazione e commercializzazione»: l’intera serie di operazioni di movimentazione, trattamento, produzione e distribuzione effettuate tra il momento dello sbarco e l’ottenimento del prodotto finale.

Articolo 3

Aiuti di importanza minore (de minimis)

1.   Gli aiuti che soddisfano le condizioni stabilite nel presente articolo e negli articoli 4 e 5 del presente regolamento devono considerarsi come aiuti che non corrispondono a tutti i criteri di cui all’articolo 87, paragrafo 1, del trattato e non sono pertanto soggetti all’obbligo di notifica di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

2.   L’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a una medesima impresa non deve superare i 30 000 EUR nell’arco di tre esercizi finanziari. Tale massimale si applica indipendentemente dalla forma degli aiuti o dall’obiettivo perseguito. Il periodo viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati nello Stato membro interessato.

3.   Se l’importo complessivo dell’aiuto supera il suddetto massimale, tale importo non può beneficiare del presente regolamento neppure per una parte che non superi detto massimale. In tal caso, il beneficio del presente regolamento non può essere invocato per tale misura d’aiuto né al momento della concessione dell’aiuto né in un momento successivo.

4.   L’importo cumulativo corrisposto alle imprese del settore della pesca non deve superare, nell’arco di tre esercizi finanziari, il valore indicato per ciascuno Stato membro nell’allegato.

5.   I massimali di cui ai paragrafi 2 e 4 sono espressi in termini di sovvenzione diretta in denaro. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione, l’importo dell’aiuto è l’equivalente sovvenzione lordo.

6.   Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell’attualizzazione e del calcolo dell’equivalente sovvenzione lordo è costituito dal tasso di riferimento vigente al momento della concessione.

7.   Il presente regolamento si applica solo agli aiuti per i quali è possibile calcolare con precisione l’equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare un’analisi del rischio («aiuti trasparenti»). In particolare:

a)

gli aiuti concessi sotto forma di prestiti sono trattati come aiuti de minimis trasparenti se l’equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base dei tassi di interesse praticati sul mercato al momento della concessione;

b)

gli aiuti concessi sotto forma di conferimenti di capitale non sono considerati aiuti de minimis trasparenti, a meno che l’importo totale dell’apporto pubblico sia inferiore alla soglia de minimis;

c)

gli aiuti concessi sotto forma di misure a favore del capitale di rischio non sono considerati aiuti de minimis trasparenti, a meno che il regime relativo al capitale di rischio di cui trattasi preveda apporti di capitali per un importo non superiore alla soglia de minimis per ogni impresa destinataria;

d)

gli aiuti concessi sotto forma di anticipi rimborsabili non sono considerati aiuti trasparenti se l’importo totale dell’anticipo rimborsabile supera la soglia applicabile nell’ambito del presente regolamento;

e)

gli aiuti individuali concessi nell’ambito di un regime di garanzia a imprese che non sono imprese in difficoltà sono trattati come aiuti de minimis se la parte garantita del prestito sotteso concesso nell’ambito di tale regime non supera 225 000 EUR per impresa. Se la parte garantita del prestito sotteso rappresenta solo una data percentuale di questa soglia, si riterrà che l’equivalente sovvenzione lordo di tale garanzia corrisponda alla stessa proporzione della soglia applicabile stabilita al paragrafo 2. La garanzia non deve superare l’80 % del prestito sotteso.

8.   Gli aiuti de minimis non sono cumulabili con aiuti statali relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo dà luogo a un’intensità d’aiuto superiore a quella fissata, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d’esenzione per categoria o in una decisione della Commissione.

Articolo 4

Sorveglianza

1.   Quando concede un aiuto de minimis lo Stato membro informa per iscritto l’impresa interessata circa l’importo dell’aiuto (espresso come equivalente sovvenzione lordo) e circa la natura de minimis dell’aiuto stesso, facendo esplicito riferimento al presente regolamento e citandone il titolo e il riferimento di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Se l’aiuto de minimis è concesso a più imprese nell’ambito di un regime e importi diversi di aiuti individuali sono concessi a tali imprese nel quadro del regime, lo Stato membro interessato può scegliere di adempiere a quest’obbligo comunicando alle imprese una somma fissa che corrisponde all’importo massimo di aiuto che è possibile concedere nel quadro del regime. In tal caso, la somma fissa è usata per determinare se sono rispettate la soglie stabilite all’articolo 3, paragrafi 2 e 4. Prima di concedere l’aiuto, lo Stato membro richiede una dichiarazione all’impresa interessata, in forma scritta o elettronica, relativa a qualsiasi altro aiuto de minimis ricevuto durante i due esercizi finanziari precedenti e nell’esercizio finanziario in corso.

2.   Lo Stato membro può erogare il nuovo aiuto de minimis soltanto dopo aver accertato che esso non comporti un innalzamento dell’importo complessivo degli aiuti de minimis percepiti dall’impresa in tale Stato membro nel periodo comprendente l’esercizio finanziario interessato e i due esercizi finanziari precedenti, ad un livello eccedente il massimale di cui all’articolo 3, paragrafi 2 e 4.

3.   Se uno Stato membro ha istituito un registro centrale degli aiuti de minimis per il settore della pesca contenente informazioni complete su tutti gli aiuti de minimis concessi da qualsiasi autorità di detto Stato membro, le disposizioni di cui al paragrafo 1 cessano di applicarsi a tale Stato membro dal momento in cui il registro copre un periodo di tre esercizi finanziari.

4.   Gli Stati membri registrano e raccolgono tutte le informazioni riguardanti l’applicazione del presente regolamento: si tratta di tutte le informazioni necessarie ad accertare che le condizioni del presente regolamento siano state soddisfatte. I dati riguardanti gli aiuti de minimis individuali sono conservati per dieci esercizi finanziari dalla data della concessione. I dati relativi a un regime di aiuti de minimis sono conservati per 10 anni dalla data in cui è stato concesso l’ultimo aiuto individuale a norma del regime di cui trattasi. Su richiesta scritta, lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione, entro 20 giorni lavorativi ovvero entro un termine più lungo fissato nella richiesta, tutte le informazioni che la Commissione ritiene necessarie per accertare se siano state rispettate le condizioni del presente regolamento, con particolare riferimento all’importo complessivo degli aiuti de minimis ricevuti dalle singole imprese nonché dall’insieme del settore della pesca dello Stato membro di cui trattasi.

Articolo 5

Disposizioni transitorie

1.   Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi anteriormente alla sua entrata in vigore purché soddisfino tutte le condizioni previste agli articoli da 1 a 3 nonché, ove del caso, l'articolo 4. Gli aiuti che non soddisfano tali condizioni sono esaminati dalla Commissione in base alle discipline, agli orientamenti, alle comunicazioni e agli avvisi pertinenti.

2.   Si considera che per gli aiuti de minimis concessi tra il 1o gennaio 2005 e sei mesi dopo l’entrata in vigore del presente regolamento, che soddisfano le condizioni del regolamento (CE) n. 1860/2004 applicabili al settore della pesca fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non ricorrano tutti i criteri dell’articolo 87, paragrafo 1 del trattato e che essi non siano pertanto soggetti all’obbligo di notificazione di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

3.   Al termine del periodo di validità del presente regolamento, è possibile dare esecuzione per un periodo di sei mesi a tutti gli aiuti de minimis che soddisfano le condizioni del regolamento stesso.

Articolo 6

Modifiche

Il regolamento (CE) n. 1860/2004 è così modificato:

a)

Nel titolo, le parole «nei settori dell’agricoltura e della pesca» sono sostituite da «nel settore dell’agricoltura».

b)

All’articolo 1, le parole «nel settore agricolo e nel settore della pesca» sono sostituite da «nel settore agricolo».

c)

All’articolo 2:

i)

al punto 2, le parole «esclusi i prodotti della pesca di cui al punto 5 del presente regolamento» sono sostituite da «esclusi i prodotti della pesca di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio»;

ii)

i punti 4, 5 e 6 sono soppressi.

d)

All’articolo 3, paragrafo 2, il terzo comma è soppresso.

e)

All’articolo 4, paragrafo 2, le parole «ovvero per la pesca» sono soppresse.

f)

All’articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, le parole «o del settore della pesca» sono soppresse.

g)

L’allegato II è soppresso.

Articolo 7

Entrata in vigore e applicabilità

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso scade il 31 dicembre 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2007.

Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1.

(2)  GU C 276 del 14.11.2006, pag. 7.

(3)  GU L 10 del 13.1.2001, pag. 30.

(4)  GU L 325 del 28.10.2004, pag. 4.

(5)  GU L 379 del 28.12.2006, pag. 5.

(6)  GU C 229 del 14.9.2004, pag. 5.

(7)  Causa C-113/2000 Spagna/Commissione, Racc. 2002 pag. I-7601, punto 73.

(8)  GU C 244 dell’1.10.2004, pag. 2.

(9)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(10)  GU C 194 del 18.8.2006, pag. 2.

(11)  GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.


ALLEGATO

Importi cumulativi per la pesca di cui all’articolo 3, paragrafo 4, per Stato membro

(EUR)

BE

11 800 000

BG

433 000

CZ

1 008 000

DK

57 650 000

DE

48 950 000

EE

3 718 000

IE

8 508 000

EL

18 015 000

ES

127 880 000

FR

138 550 000

IT

94 325 000

CY

1 562 000

LV

3 923 000

LT

5 233 000

LU

0

HU

740 000

MT

255 000

NL

35 875 000

AT

620 000

PL

21 125 000

PT

15 688 000

RO

524 000

SL

338 000

SK

1 133 000

FI

7 075 000

SE

11 153 000

UK

102 725 000


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