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Document 32000R1685

Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione, del 28 luglio 2000, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali

OJ L 193, 29.7.2000, p. 39–48 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 14 Volume 001 P. 122 - 131
Special edition in Estonian: Chapter 14 Volume 001 P. 122 - 131
Special edition in Latvian: Chapter 14 Volume 001 P. 122 - 131
Special edition in Lithuanian: Chapter 14 Volume 001 P. 122 - 131
Special edition in Hungarian Chapter 14 Volume 001 P. 122 - 131
Special edition in Maltese: Chapter 14 Volume 001 P. 122 - 131
Special edition in Polish: Chapter 14 Volume 001 P. 122 - 131
Special edition in Slovak: Chapter 14 Volume 001 P. 122 - 131
Special edition in Slovene: Chapter 14 Volume 001 P. 122 - 131
Special edition in Bulgarian: Chapter 14 Volume 001 P. 29 - 38
Special edition in Romanian: Chapter 14 Volume 001 P. 29 - 38

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/01/2007; abrogato da 32006R1828

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/1685/oj

32000R1685

Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione, del 28 luglio 2000, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali

Gazzetta ufficiale n. L 193 del 29/07/2000 pag. 0039 - 0048


Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione

del 28 luglio 2000

recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali(1), in particolare gli articoli 30, paragrafo 3 e 53, paragrafo 2,

sentiti il comitato di cui all'articolo 147 del trattato, il comitato per le strutture agrarie e lo sviluppo rurale e il comitato per le strutture del settore della pesca e dell'acquacoltura,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), che modifica e abroga taluni regolamenti(2), specifica che le misure di sviluppo rurale che sono integrate nelle misure che promuovono lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo (obiettivo 1) o che accompagnano le misure di sostegno alla riconversione economica e sociale di aree svantaggiate da difficoltà strutturali (obiettivo 2) nelle regioni interessate, tengono conto dei fini specifici del sostegno comunitario nel quadro dei Fondi strutturali alle condizioni stabilite nel regolamento (CE) n. 1260/1999. L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1257/1999 precisa le attività che possono essere oggetto del sostegno allo sviluppo rurale.

(2) L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1783/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale(3) precisa il tipo di iniziative che il FESR può contribuire a finanziare.

(3) L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1784/1999 del Parlamento e del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativo al Fondo sociale europeo(4) precisa il tipo di iniziative che il FSE può contribuire a finanziare.

(4) L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1263/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo allo strumento finanziario di orientamento della pesca(5) precisa il tipo di misure che lo SFOP può contribuire a finanziare. Il regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio(6) definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca.

(5) L'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/1999 prevede che alle spese ammissibili applichino le norme nazionali pertinenti a meno che, ove necessario, la Commissione decida di addotare norme comuni. Per taluni tipi di iniziative la Commissione, allo scopo di garantire un'applicazione uniforme ed equa dei fondi strutturali in tutta la Comunità, giudica necessario adottare una serie di norme comuni sulle spese ammissibili. L'adozione di una norma relativa ad un tipo particolare di iniziativa non pregiudica la scelta del Fondo, fra quelli sopraindicati, attraverso il quale l'iniziativa in questione può ottenere, un cofinanziamento. L'adozione delle suddette regole non impedisce agli Stati membri, in determinati casi che devono essere precisati, di applicare disposizioni nazionali più rigide. Le norme in questione devono applicarsi a tutte le spese sostenute nel periodo compreso fra le date di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/1999.

(6) L'articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1257/1999 prevede che il regolamento (CE) n. 1260/1999 e le relative disposizioni di applicazione, si applichino, fatto salvo quanto altrimenti disposto dal regolamento (CE) n. 1257/1999, alle misure di sviluppo rurale nelle aree interessate dall'obiettivo 2, finanziate dal FEAOG (Garanzia). pertanto, le norme indicate nel suddetto regolamento si applicano a tali misure, a meno che il regolamento (CE) n. 1257/1999 e il regolamento (CE) n. 1750/1999 della Commissione(7), recante le disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999, stabiliscano diversamente.

(7) Gli articoli 87 e 88 del trattato si applicano a iniziative cofinanziate dai Fondi strutturali. La decisione con la quale la Commissione approva la concessione di un aiuto non pregiudica l'eventuale valutazione alla luce delle norme sugli aiuti di Stato e non solleva lo Stato membro dagli obblighi ad esso derivanti da tali articoli.

(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per lo sviluppo e la riconversione delle regioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'ammissibilità delle spese nell'ambito delle forme di intervento definite all'articolo 9, lettera e), del regolamento (CE) n. 1260/1999 è determinata secondo le norme di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2000.

Per la Commissione

Michaele Schreyer

Membro della Commissione

(1) GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1.

(2) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

(3) GU L 213 del 13.8.1999, pag. 1.

(4) GU L 213 del 13.8.1999, pag. 5.

(5) GU L 161 del 26.6.1999, pag. 54.

(6) GU L 337 del 30.12.1999, pag. 10.

(7) GU L 214 del 13.8.1999, pag. 31.

ALLEGATO

NORME SULL'AMMISSIBILITÀ

Norma n. 1. Spese effettivamente sostenute

1. PAGAMENTI EFFETTUATI DAI BENEFICIARI FINALI

1.1. I pagamenti effettuati dai beneficiari finali di cui all'articolo 32, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1260/1999 (in appresso "regolamento generale") devono essere effettuati in denaro fatte salve le deroghe di cui al punto 1.4.

1.2. Nel caso dei regimi di aiuto ai sensi dell'articolo 87 del trattato e dell'aiuto concesso da organismi designati dagli Stati membri, per "pagamenti effettuati dai beneficiari finali" si intendono finanziamenti versati ai singoli destinatari ultimi dagli organismi che concedono l'aiuto. I pagamenti dell'aiuto effettuati dai beneficiari finali devono essere giustificati con riferimento alle condizioni e obiettivi dell'aiuto.

1.3. Nei casi diversi da quelli indicati al punto 1.2, per "pagamenti effettuati dai beneficiari finali" si intendono i pagamenti effettuati dagli organismi o dalle imprese pubbliche o private del tipo definito nel complemento di programmazione ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 3, lettera b), del regolamento generale, direttamente responsabili della attuazione dell'operazione specifica.

1.4. Alle condizioni indicate ai punti da 1.5 a 1.7, anche l'ammortamento, i contributi in natura e le spese generali possono rientrare nei pagamenti di cui al punto 1.1. Tuttavia, il cofinanziamento da parte dei Fondi strutturali di un'operazione, non deve superare la spesa massima ammissibile alla fine dell'operazione, escludendo i contributi in natura.

1.5. Il costo dell'ammortamento di immobili o attrezzature per i quali vi è un nesso diretto con gli obiettivi dell'operazione, è considerato spesa ammissibile, a condizione che:

a) finanziamenti nazionali o comunitari non abbiano contribuito all'acquisto degli immobili o impianti in questione;

b) il costo dell'ammortamento venga calcolato conformemente alle norme contabili pertinenti; e

c) tale costo si riferisca esclusivamente al periodo di cofinanziamento dell'operazione in questione.

1.6. I contributi in natura vengono considerati spese ammissibili a condizione che:

a) consistano nella fornitura di terreni o immobili, attrezzature o materiali, attività di ricerca o professionali o prestazioni volontarie non retribuite;

b) non siano collegati a misure di ingegneria finanziaria di cui alle norme 8, 9 e 10;

c) il loro valore possa essere oggetto di revisione contabile e valutazione indipendenti;

d) in caso di apporto di terreni o immobili, il loro valore viene certificato da un professionista qualificato e indipendente o da un organismo debitamente autorizzato;

e) in caso di prestazioni volontarie non retribuite, il relativo valore viene determinato tenendo conto del tempo effettivamente prestato e delle normali tariffe orarie e giornaliere in vigore per l'attività eseguita.

1.7. Le spese generali sono considerate spese ammissibili a condizione che siano basate sui costi effettivi relativi all'esecuzione dell'operazione cofinanziata dai Fondi strutturali e che vengano imputate con calcolo pro-rata all'operazione, secondo un metodo equo e corretto debitamente giustificato.

1.8. Le disposizioni dei punti da 1.4 a 1.7 si applicano ai singoli destinatari di cui al punto 1.2 nel caso di regimi di aiuto ai sensi dell'articolo 87 del trattato e di aiuti concessi da organismi designati dagli Stati membri.

1.9. Gli Stati membri possono applicare disposizioni nazionali più rigorose per determinare la spesa ammissibile di cui ai punti da 1.5 a 1.7.

2. PROVA DELLA SPESA

Di norma, i pagamenti effettuati dai beneficiari finali devono essere comprovati da fatture quietanzate. Ove ciò non sia possibile, tali pagamenti devono essere comprovati da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente.

Inoltre, quando l'esecuzione delle operazioni non è soggetta ad una gara di appalto, i pagamenti effettuati dai beneficiari finali devono essere giustificati dalle spese effettivamente sostenute (incluse le spese di cui al punto 1.4) dagli organismi o delle imprese pubbliche o private implicate nell'esecuzione dell'operazione.

3. SUBAPPALTO

3.1. Fatta salva l'applicazione di disposizioni nazionali più rigorose le spese relative ai seguenti subappalti, non sono ammissibili al cofinanziamento da parte dei Fondi strutturali:

a) subappalti che contribuiscono ad aumentare il costo di esecuzione dell'operazione senza alcun valore aggiunto proporzionato;

b) subappalto stipulato con intermediari o consulenti in cui il pagamento è espresso in percentuale del costo totale dell'operazione, a meno che tale pagamento sia giustificato dal beneficiario finale con riferimento all'effettivo valore dell'opera o dei servizi prestati.

3.2. Per tutti i contratti di subappalto i subappaltatori si impegnano a fornire agli organi di revisione e controllo tutte le informazioni necessarie relative alle attività oggetto del subappalto.

Norma n. 2. Contabilizzazione delle entrate

1. Per "entrate", ai fini della presente norma, si intendono le entrate generate da un'operazione durante il periodo del suo cofinanziamento o per un periodo più lungo fino alla chiusura dell'intervento, deciso dallo Stato membro, attraverso vendite, attività di noleggio, servizi, tasse di iscrizione/canoni o altre entrate equivalenti, ad eccezione di quanto segue:

a) entrate generate durante l'intera vita economica degli investimenti cofinanziati e soggette alle disposizioni specifiche dell'articolo 29, paragrafo 4 del regolamento generale;

b) entrate generate nell'ambito delle misure di ingegneria finanziaria di cui alle norme 8, 9 e 10;

c) contributi del settore privato per il cofinanziamento di operazioni, che figurano accanto ai contributi pubblici nelle tabelle finanziarie del relativo intervento.

2. Le entrate di cui al punto 1 rappresentano un introito che riduce l'importo del cofinanziamento dei Fondi strutturali richiesto per l'operazione in questione. Prima che la partecipazione dei Fondi strutturali venga calcolata, e non oltre la chiusura dell'intervento, esse vengono detratte dalla spesa ammissibile dell'operazione integralmente o pro-rata a seconda che siano generate integralmente o solo parzialmente dall'operazione cofinanziata.

Norma n. 3. Oneri finanziari e di altro genere e spese legali

1. ONERI FINANZIARI

Gli interessi debitori (ad esclusione degli abbuoni di interessi miranti a ridurre il costo del denaro per le imprese nell'ambito di un regime di aiuti di Stato autorizzato), gli aggi, le spese e le perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari non sono ammissibili al cofinanziamento dei Fondi strutturali. Tuttavia, nel solo caso di finanziamenti globali, gli interessi debitori pagati dall'intermediario designato, prima del pagamento del saldo finale dell'intervento, sono ammissibili, previa detrazione degli interessi creditori sugli anticipi.

2. ONERI RELATIVI A CONTI BANCARI

Qualora il cofinanziamento da parte dei Fondi strutturali richieda l'apertura di un conto o di più conti bancari distinti per l'esecuzione di ciascun'operazione, le spese di apertura e di gestione dei suddetti conti sono ammissibili.

3. PARCELLE PER CONSULENZE LEGALI, PARCELLE NOTARILI, SPESE PER CONSULENZA TECNICA O FINANZIARIA, NONCHÉ SPESE PER CONTABILITÀ O REVISIONE CONTABILE

Tali spese sono ammissibili quando sono direttamente legate all'operazione e sono necessarie per la sua preparazione o esecuzione ovvero, per quanto riguarda le spese per contabilità o revisione contabile, se sono connesse a requisiti imposti dall'autorità di gestione.

4. SPESE PER GARANZIE BANCARIE FORNITE DA UNA BANCA O DA ALTRI ISTITUTI FINANZIARI

Tali spese sono ammissibili quando tali garanzie sono previste dalla normativa nazionale o comunitaria o nella decisione della Commissione che autorizza l'intervento.

5. AMMENDE, PENALI E SPESE PER CONTROVERSIE LEGALI

Tali spese non sono ammissibili.

Norma n. 4. Acquisto di materiale usato

L'acquisto di materiale usato può essere considerato spesa ammissibile ai fini del cofinanziamento se sono soddisfatte le tre seguenti condizioni, fatta salva l'applicazione di disposizioni nazionali più rigorose:

a) una dichiarazione del venditore attestante l'origine esatta del materiale e che confermi che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non ha mai beneficiato di un contributo nazionale o comunitario;

b) il prezzo del materiale usato non deve essere superiore al suo valore di mercato e deve essere inferiore al costo di materiale simile nuovo;

c) le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito devono essere adeguate alle esigenze dell'operazione ed essere conformi alle norme e standard pertinenti.

Norma n. 5. Acquisto di terreni

1. NORMA GENERALE

1.1. L'acquisto di terreni non edificati rappresenta una spesa ammissibile ai fini del cofinanziamento dei Fondi strutturali alle tre condizioni seguenti fatta salva l'applicazione di disposizioni nazionali più rigorose:

a) deve sussistere un nesso preciso fra l'acquisto del terreno e gli obiettivi dell'operazione cofinanziata;

b) la percentuale della spesa ammissibile totale dell'operazione, rappresentata dall'acquisto del terreno non può superare il 10 %, con l'eccezione dei casi menzionati al punto 2, a meno che venga stabilita una percentuale più elevata nell'intervento approvato dalla Commissione;

c) un professionista qualificato indipendente o un organismo debitamente autorizzato deve fornire un certificato nel quale si conferma che il prezzo d'acquisto non è superiore al valore di mercato.

1.2. Nel caso di regimi di aiuto ai sensi dell'articolo 87 del trattato, l'ammissibilità dell'acquisto del terreno deve essere valutata sulla base della totalità del regime di aiuto.

2. OPERAZIONI DI TUTELA DELL'AMBIENTE

Nel caso di operazioni di tutela dell'ambiente, la spesa è considerata ammissibile quando vengono rispettate tutte le seguenti condizioni:

- l'acquisto è oggetto di una decisione positiva da parte dell'autorità di gestione,

- il terreno è destinato all'uso stabilito per un periodo determinato nella suddetta decisione,

- il terreno non ha una destinazione agricola salvo in casi debitamente giustificati accettati dall'autorità di gestione,

- l'acquisto viene effettuato da parte o per conto di un'istituzione pubblica o di un organismo di diritto pubblico.

Norma n. 6. Acquisto di beni immobili

1. NORMA GENERALE

L'acquisto di un bene immobile (vale a dire edifici già costruiti e terreni su cui si trovano) costituisce una spesa ammissibile ai fini del cofinanziamento da parte dei Fondi strutturali purché sia direttamente connesso alle finalità dell'operazione in questione, alle condizioni esposte al punto 2 e fatta salva l'applicazione di disposizioni nazionali più rigide.

2. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

2.1. Un professionista qualificato e indipendente od un organismo debitamente autorizzato deve certificare che il prezzo non supera il valore di mercato ed attestare che l'immobile è conforme alla normativa nazionale oppure specificare i punti non conformi quando l'operazione prevede la loro regolarizzazione da parte del beneficiario finale.

2.2. L'immobile non deve aver fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento nazionale o comunitario che darebbe adito ad un doppio aiuto nel caso di cofinanziamento dell'acquisto da parte dei Fondi strutturali.

2.3. L'immobile deve essere utilizzato per la destinazione e per il periodo stabiliti dall'autorità di gestione.

2.4. L'edificio può essere utilizzato solo conformemente alle finalità dell'operazione. In particolare, l'edificio può servire ad ospitare servizi dell'amministrazione pubblica solo quando tale uso è conforme alle attività ammissibili del Fondo strutturale interessato.

Norma n. 7. IVA e altre imposte e tasse

1. L'IVA può costituire una spesa ammissibile solo se è realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario finale, oppure dal singolo destinatario nell'ambito dei regimi di aiuto ai sensi dell'articolo 87 del trattato, e nel caso di aiuti concessi dagli organismi designati dagli Stati. L'IVA che può essere in qualche modo recuperata, non può essere considerata ammissibile anche se non è effettivamente recuperata dal beneficiario finale o dal singolo destinatario.

2. Quando il beneficiario finale o il singolo destinatario è soggetto ad un regime forfettario ai sensi del titolo XIV della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio(1) sull'IVA, l'IVA pagata è considerata recuperabile ai fini del punto 1.

3. In nessun caso il cofinanziamento comunitario può superare la spesa ammissibile totale, IVA esclusa.

4. Le altre imposte, tasse o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la sicurezza sociale su stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento da parte dei Fondi strutturali non costituiscono una spesa ammissibile tranne quando sono effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale o dal singolo destinatario.

Norma n. 8. Fondi per mutui e capitali di rischio

1. NORMA GENERALE

I Fondi strutturali possono cofinanziare capitali di rischio e/o fondi per mutui o fondi di partecipazione in capitale di rischio (in appresso "Fondi") alle condizioni indicate al punto 2. Per "Fondi di capitale di rischio e fondi per mutui" si intende, ai fini della presente norma, strumenti di investimento appositamente istituiti per fornire capitale o altre forme di capitale di rischio, inclusi mutui, alle piccole e medie imprese (PMI) ai sensi della raccomandazione 96/280/CE della Commissione(2). Per "Fondi di partecipazione in capitale di rischio" si intende fondi costituiti per l'investimento in diversi fondi di finanziamento e di capitale di rischio. La partecipazione dei Fondi strutturali a tali fondi può essere accompagnata da coinvestimenti o garanzie da parte di altri strumenti di finanziamento comunitari.

2. CONDIZIONI

2.1. I cofinanziatori del fondo devono presentare un piano di attività prudente che precisi, fra l'altro, il mercato dove opera il fondo, i criteri e le condizioni del finanziamento, il bilancio di esercizio del fondo, la proprietà e i soci cofinanziatori, la professionalità, la competenza e l'indipendenza del personale dirigente, lo statuto del fondo, la giustificazione e il previsto utilizzo del contributo dei Fondi strutturali, la politica di uscita dagli investimenti e le disposizioni di liquidazione del fondo, incluso il reimpiego delle entrate attribuibili al contributo dei Fondi strutturali. Il piano di attività deve essere attentamente valutato e la sua applicazione sorvegliata sotto la responsabilità della autorità di gestione.

2.2. Il fondo deve essere costituito come entità giuridica indipendente disciplinata da accordi fra gli azionisti o come un capitale in seno ad un'istituzione finanziaria già esistente. In quest'ultimo caso, il fondo deve essere oggetto di una convenzione di attuazione specifica, che preveda in particolare una contabilità separata che distingua le nuove risorse investite nel fondo (incluse quelle investite dai Fondi strutturali) da quelle inizialmente esistenti nell'istituzione. Tutti i partecipanti al fondo devono versare contributi in denaro.

2.3. La Commissione non può diventare socio o azionista del fondo.

2.4. Il contributo dei Fondi strutturali è soggetto ai limiti di cui all'articolo 29, paragrafi 3 e 4, del regolamento generale.

2.5. I fondi possono investire solo in PMI al momento della fondazione, nelle prime fasi (incluso il capitale di crescita) o durante l'espansione e solo in attività che i gestori del fondo giudicano potenzialmente efficienti da un punto di vista economico. La valutazione dell'efficienza economica deve tener conto di tutti i tipi di entrate delle imprese in questione. I fondi non possono investire in imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà(3).

2.6. Devono essere prese le misure necessarie per ridurre al minimo le distorsioni di concorrenza sul mercato dei finanziamenti o dei capitali di rischio. In particolare i rendimenti ottenuti dagli investimenti di capitali e dai prestiti (detratta una quota pro-rata dei costi di gestione) possono essere destinati in via preferenziale agli azionisti privati fino al livello di remunerazione stabilito nel contratto e successivamente devono essere ripartiti equamente fra tutti gli azionisti e i Fondi strutturali. I rendimenti attribuibili ai contributi dei Fondi strutturali devono essere riutilizzati per le attività di sviluppo di PMI nella stessa area ammissibile.

2.7. I costi di gestione non possono superare il 5 % del capitale versato in media annuale per la durata dell'intervento a meno che, in seguito ad una gara di appalto, si renda necessaria una percentuale più elevata.

2.8. Al momento della chiusura dell'operazione, la spesa ammissibile del fondo (il beneficiario finale) dovrà essere il capitale del fondo che è stato investito in o prestato a PMI, inclusi i costi di gestione sostenuti.

2.9. I Fondi strutturali e gli altri contributi pubblici ai fondi, nonché gli investimenti effettuati dai fondi nelle singole PMI, sono soggetti alle norme sugli aiuti di Stato.

3. RACCOMANDAZIONI

3.1. La Commissione raccomanda le regole di buona pratica fissate ai punti da 3.2 a 3.6 per i fondi ai quali i Fondi strutturali contribuiscono. La Commissione considererà il rispetto di queste raccomandazioni un elemento positivo quando si tratterà di esaminare la compatibilità del fondo con le norme sugli aiuti di Stato. Le raccomandazioni non sono vincolanti ai fini della ammissibilità della spesa.

3.2. Il contributo finanziario del settore privato deve essere considerevole ed in ogni caso superiore al 30 %.

3.3. I fondi dovrebbero essere sufficientemente ampi e riguardare un numero di beneficiari sufficientemente elevato da poter essere economicamente efficienti, con una scala temporale per gli investimenti compatibile con il periodo di partecipazione dei Fondi strutturali e concentrarsi su aree di insufficienza del mercato.

3.4. La scadenza dei versamenti di capitale nel fondo dovrebbe essere la stessa per i Fondi strutturali e per gli azionisti su base pro-rata secondo le quote sottoscritte.

3.5. I fondi dovrebbero essere gestiti da professionisti indipendenti con una esperienza sufficiente da garantire la capacità e la credibilità necessarie per gestire un fondo di capitale di rischio. Il personale di gestione andrebbe scelto di preferenza sulla base di una procedura di selezione competitiva, tenendo conto del livello degli onorari previsto.

3.6. I fondi normalmente non dovrebbero acquisire quote di maggioranza di imprese e dovrebbero perseguire l'obiettivo di realizzare tutti gli investimenti entro la durata di vita del fondo.

Norma n. 9. Fondi di garanzia

1. NORMA GENERALE

I Fondi strutturali possono cofinanziare il capitale di fondi di garanzia alle condizioni esposte al punto 2. Per "Fondi di garanzia" si intende, ai fini della presente norma, strumenti di finanziamento che garantiscono fondi per capitale di rischio e per mutui ai sensi della norma n. 8 e regimi di finanziamento del rischio delle PMI (inclusi mutui) nei confronti delle perdite derivanti dai loro investimenti in piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 96/280/CE. I fondi possono essere Fondi comuni a sostegno pubblico sottoscritti da PMI, fondi gestiti commercialmente con partecipanti del settore privato o fondi a finanziamento totalmente pubblico. La partecipazione dei Fondi strutturali a questi fondi può essere accompagnata da garanzie parziali fornite da altri strumenti di finanziamento comunitari.

2. CONDIZIONI

2.1. Un piano di attività prudente deve essere presentato dai cofinanziatori applicando, in quanto compatibili, le regole per i fondi di capitale di rischio (norma n. 8), mutatis mutandis, e specificando il portafoglio di garanzia beneficiario. Il piano di attività deve essere attentamente valutato e la sua applicazione sorvegliata sotto la responsabilità dell'autorità di gestione.

2.2. Il fondo deve essere costituito come un'entità giuridica indipendente disciplinata da accordi fra gli azionisti o come un capitale separato in seno ad un'istituzione finanziaria preesistente. In quest'ultimo caso, il fondo deve essere oggetto di una specifica convenzione di attuazione, che preveda in particolare una contabilità separata che distingua le nuove risorse investite nel fondo (incluse quelle provenienti dai Fondi strutturali) da quelle inizialmente disponibili nell'istituzione.

2.3. La Commissione non può divenire socio o azionista del fondo.

2.4. I fondi possono garantire soltanto investimenti in attività reputate economicamente efficienti. I fondi non possono fornire garanzie per imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

2.5. L'eventuale quota residua del contributo dei Fondi strutturali dopo che le garanzie siano state onorate deve essere riutilizzata per attività di sviluppo delle PMI nella stessa area ammissibile.

2.6. I costi di gestione non possono superare il 2 % del capitale versato su una media annuale per la durata dell'intervento a meno che, in seguito a gara d'appalto, si riveli necessaria una percentuale più elevata.

2.7. Al momento della chiusura dell'intervento, la spesa ammissibile del fondo (il beneficiario finale) è l'importo del capitale versato del fondo, necessario, sulla base di una valutazione indipendente, a coprire le garanzie fornite, comprese le spese di gestione sostenute.

2.8. I contributi dei Fondi strutturali e gli altri contributi pubblici ai fondi di garanzia, nonché le garanzie fornite da tali fondi alle singole PMI sono soggetti alle norme sugli aiuti di Stato.

Norma n. 10. Locazione finanziaria ("Leasing")

1. La spesa sostenuta in relazione ad operazioni di locazione finanziaria è ammissibile al cofinanziamento da parte dei fondi strutturali nel rispetto delle norme di cui ai punti 2, 3 e 4.

2. AIUTO CONCESSO ATTRAVERSO IL CONCEDENTE

2.1. Il concedente è il beneficiario diretto del cofinanziamento comunitario che viene utilizzato al fine di ridurre l'importo dei canoni versati dall'utilizzatore del bene oggetto del contratto di locazione finanziaria.

2.2. I contratti di locazione finanziaria che beneficiano dell'aiuto comunitario devono comportare una clausola di riacquisto oppure prevedere una durata minima pari alla vita utile del bene oggetto del contratto.

2.3. In caso di risoluzione del contratto prima della scadenza del periodo di durata minimo, senza la preventiva approvazione delle autorità competenti, il concedente si impegna a restituire alle autorità nazionali interessate (mediante accredito al Fondo appropriato) la parte della sovvenzione comunitaria corrispondente al periodo residuo.

2.4. L'acquisto del bene da parte del concedente, comprovato da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituisce la spesa ammissibile al cofinanziamento. L'importo massimo ammissibile al cofinanziamento comunitario non deve superare il valore di mercato del bene dato in locazione finanziaria.

2.5. Le spese non indicate al punto 2.4, connesse al contratto di leasing, (in particolare tasse, margine del concedente, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.) non costituiscono una spesa ammissibile.

2.6. L'aiuto comunitario versato al concedente deve essere utilizzato interamente a vantaggio dell'utilizzatore mediante una riduzione uniforme di tutti i canoni pagati nel periodo contrattuale.

2.7. Il concedente deve dimostrare che il beneficio dell'aiuto comunitario verrà trasferito interamente all'utilizzatore elaborando una distinta dei pagamenti dei canoni o con un metodo alternativo che dia assicurazioni equivalenti.

2.8. I costi indicati al punto 2.5, l'uso di eventuali vantaggi fiscali derivanti dalla locazione finanziaria e le altre condizioni del contratto, devono equivalere a quelle applicabili in assenza di interventi finanziari della Comunità.

3. AIUTO ALL'UTILIZZATORE

3.1. L'utilizzatore è il beneficiario diretto del cofinanziamento comunitario.

3.2. I canoni pagati dall'utilizzatore al concedente, comprovati da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituiscono la spesa ammissibile al cofinanziamento.

3.3. Nel caso di contratti di locazione finanziaria che contengono una clausola di riacquisto o che prevedono una durata contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene, l'importo massimo ammissibile al cofinanziamento comunitario non deve superare il valore di mercato del bene. Gli altri costi connessi al contratto (tasse, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.) non costituiscono una spesa ammissibile.

3.4. L'aiuto comunitario relativo ai contratti di locazione finanziaria di cui al punto 3.3 è versato all'utilizzatore in una o più quote sulla base dei canoni effettivamente pagati. Se la durata del contratto supera il termine finale per la contabilizzazione dei pagamenti relativi all'intervento comunitario, viene considerata ammissibile soltanto la spesa relativa ai canoni pagati dall'utilizzatore fino alla data di chiusura dei pagamenti relativi all'intervento.

3.5. Nel caso di contratti di locazione finanziaria che non contengono un patto di retrovendita e la cui durata è inferiore al periodo di vita utile del bene oggetto del contratto, i canoni sono ammissibili al cofinanziamento comunitario in proporzione alla durata dell'operazione ammissibile. Tuttavia, l'utilizzatore deve essere in grado di dimostrare che la locazione finanziaria costituiva il metodo più economico per ottenere l'uso del bene. Qualora dovesse risultare che i costi sarebbero stati inferiori se si fosse utilizzato un metodo alternativo (ad esempio il noleggio del bene), i costi supplementari dovranno essere detratti dalla spesa ammissibile.

3.6. Gli Stati membri possono applicare disposizioni nazionali più rigorose per determinare la spesa ammissibile di cui ai punti da 3.1. a 3.5.

4. VENDITA E LOCAZIONE FINANZIARIA (LEASE-BACK)

I canoni pagati da un utilizzatore in forza di un contratto di vendita e conseguenti locazione finanziaria possono costituire una spesa ammissibile a norma del punto 3. I costi di acquisto del bene non sono ammissibili al cofinanziamento comunitario.

Norma n. 11. Spese sostenute nella gestione ed esecuzione dei Fondi strutturali

1. NORMA GENERALE

Le spese sostenute dagli Stati membri nella gestione, attuazione, sorveglianza e controllo dei Fondi strutturali non sono ammissibili al cofinanziamento tranne per quanto previsto al punto 2 e per quanto rientra nelle categorie indicate al punto 2.1.

2. CATEGORIE DI SPESE DI GESTIONE, ATTUAZIONE, SORVEGLIANZA E CONTROLLO AMMISSIBILI AL COFINANZIAMENTO

2.1. Le seguenti categorie di spese sono ammissibili al cofinanziamento alle condizioni esposte ai punti 2.2 a 2.7:

- spese connesse alla preparazione, selezione, valutazione e sorveglianza dell'intervento e delle operazioni,

- spese per riunioni dei comitati e subcomitati di sorveglianza relative all'attuazione dell'intervento. Tali spese possono comprendere anche i costi per esperti e altri partecipanti a tali comitati, inclusi partecipanti di paesi terzi, quando il presidente di tali comitati ne ritenga la presenza essenziale ai fini dell'efficace attuazione dell'intervento,

- spese relative a revisione contabile e controlli in loco delle operazioni.

2.2. Le spese per stipendi inclusi i contributi alla previdenza sociale sono ammissibili solo nei casi seguenti:

a) personale della pubblica amministrazione o altri funzionari pubblici distaccati con decisione debitamente documentata dell'autorità competente per espletare i compiti di cui al punto 2.1;

b) altro personale impiegato per espletare i compiti di cui al punto 2.1.

Il periodo di distacco o impiego non può superare il termine finale per l'ammissibilità della spesa fissato nella decisione che approva l'intervento.

2.3. Il contributo dei Fondi strutturali alla spesa di cui al punto 2.1 è limitato ad un importo massimo che verrà deciso nell'intervento approvato dalla Commissione e non potrà superare i limiti fissati ai punti 2.4 e 2.5.

2.4. Per ogni tipo di intervento, eccetto le Iniziative comunitarie, il programma speciale PEACE II e le azioni innovative, il limite sarà costituito dalla somma dei seguenti importi:

- 2,5 % della parte del contributo totale dei Fondi strutturali inferiore o eguale a 100 milioni di EUR,

- 2,0 % della parte del contributo totale dei Fondi strutturali che supera 100 milioni ma è inferiore o eguale a 500 milioni di EUR,

- 1,0 % della parte del contributo totale dei Fondi strutturali che supera 500 milioni di EUR ma è inferiore o eguale a 1 miliardo di EUR,

- 0,5 % della parte del contributo totale dei Fondi strutturali che supera 1 miliardo di EUR.

2.5. Per le iniziative comunitarie, le azioni innovative e il programma speciale PEACE II, il limite sarà il 5 % del contributo totale dei Fondi strutturali. Ove tale intervento implica la partecipazione di più di uno Stato membro, tale limite può essere innalzato per tener conto dei costi più elevati di gestione ed attuazione e verrà fissato nella decisione della Commissione.

2.6. Ai fini del calcolo dell'importo dei limiti di cui ai punti 2.4 e 2.5, il contributo totale dei Fondi strutturali sarà il totale stabilito in ogni intervento approvato dalla Commissione.

2.7. L'applicazione del punto 2 della presente norma sarà convenuta fra la Commissione e gli Stati membri e fissata nel quadro dell'intervento. Il tasso del contributo verrà fissato conformemente all'articolo 29, paragrafo 7 del regolamento generale. Ai fini della sorveglianza, i costi di cui al punto 2.1 saranno oggetto di una misura distinta o di una misura parziale nell'ambito dell'assistenza tecnica.

3. ALTRE SPESE NELL'AMBITO DELL'ASSISTENZA TECNICA

Le azioni che possono essere cofinanziate nell'ambito dell'assistenza tecnica non indicate al punto 2 (come studi, seminari, azioni di informazione, valutazione e l'acquisizione ed installazione di sistemi informatizzati di gestione, sorveglianza e valutazione), non sono soggette alle condizioni di cui ai punti da 2.4 a 2.6. La spesa per gli stipendi del personale della pubblica amministrazione o di altri funzionari pubblici che eseguono le suddette azioni non è ammissibile.

4. SPESE SOSTENUTE DALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE IN RELAZIONE ALL'ESECUZIONE DI OPERAZIONI

La seguente spesa delle pubbliche amministrazioni è ammissibile al cofinanziamento al di fuori dell'assistenza tecnica se si riferisce all'esecuzione di un'operazione a condizione che non rientri nelle responsabilità istituzionali della pubblica autorità o nelle normali mansioni di gestione, sorveglianza e controllo di tale autorità:

a) costi relativi a prestazioni professionali rese da un servizio pubblico nell'esecuzione di un'operazione. Tali costi devono essere fatturati ad un beneficiario finale (pubblico o privato) o certificati sulla base di documenti aventi forza probatoria equivalente che permettono di identificare i costi reali sostenuti dalla pubblica amministrazione in questione in relazione a tale operazione;

b) costi relativi all'esecuzione di un'operazione, inclusa la spesa relativa alla prestazione di servizi, sostenuti da una pubblica autorità che sia essa stessa la beneficiaria finale e che esegue un'operazione senza far ricorso a tecnici esterni o ad altre società. La spesa in questione deve riferirsi alla spesa sostenuta effettivamente e direttamente sull'operazione cofinanziata ed essere certificata sulla base di documenti che permettono l'identificazione dei costi reali sostenuti dal servizio pubblico in relazione a tale operazione.

Norma n. 12. Ammissibilità delle spese in funzione della localizzazione dell'operazione

1. NORMA GENERALE

Di norma, le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali devono essere localizzate nella regione cui si riferisce l'intervento.

2. DEROGA

2.1. Quando la regione cui si riferisce l'intervento, beneficerà in tutto o in parte dell'operazione situata al di fuori di tale regione, tale operazione può essere accettata dall'autorità di gestione per un cofinanziamento a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni di cui ai punti 2.2, 2.3 e 2.4. In altri casi un'operazione può essere considerata ammissibile al cofinanziamento nel quadro della procedura di cui al punto 3. Per le operazioni finanziate nell'ambito dello Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP), deve sempre essere seguita in ogni caso la procedura di cui al punto 3.

2.2. L'operazione deve essere localizzata in una zona NUTS III dello Stato membro contigua alla regione a cui si riferisce l'intervento.

2.3. La spesa massima ammissibile dell'operazione viene determinata su base pro-rata in proporzione ai benefici che si prevede apporterà alla regione e dovrà basarsi su una valutazione effettuata da un organo indipendente rispetto all'autorità di gestione. I benefici devono essere valutati tenendo conto degli obiettivi specifici dell'intervento e dell'impatto previsto. L'operazione non può ottenere un cofinanziamento quando la percentuale dei benefici è inferiore al 50 %.

2.4. Per ogni misura dell'intervento, la spesa ammissibile delle operazioni ammesse di cui al punto 2.1, non può superare il 10 % della spesa ammissibile totale della misura. Inoltre, la spesa ammissibile totale di tutte le operazioni nell'intervento di cui al punto 2.1 non deve superare il 5 % della spesa ammissibile totale dell'intervento.

2.5. Le operazioni ammesse dall'autorità di gestione di cui al punto 2.1 devono essere indicate nelle relazioni di attuazione annuale e finale dell'intervento.

3. ALTRI CASI

Nel caso di operazioni situate al di fuori della regione cui si riferisce l'intervento ma che non soddisfano le condizioni del punto 2, nonché di operazioni finanziate nel quadro dello SFOP, l'ammissione dell'operazione al cofinanziamento è subordinata alla autorizzazione preliminare della Commissione su base individuale in seguito a una richiesta presentata dallo Stato membro, tenendo conto in particolare della vicinanza dell'operazione alla regione, del livello prevedibile di beneficio per la regione e dell'importo della spesa in proporzione alla spesa totale nel quadro della misura e dell'intervento. Nel caso di interventi riferiti a regioni ultra-periferiche, si applica la procedura di cui al presente punto 3.

(1) GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1.

(2) GU L 107 del 30.4.1996, pag. 4.

(3) GU C 288 del 9.10.1999, pag. 2.

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