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Document 31994R0165

Regolamento (CE) n. 165/94 del Consiglio, del 24 gennaio 1994, relativo al cofinanziamento, da parte della Comunità, dei controlli mediante telerilevamento e recante modifica del regolamento (CEE) n. 3508/92 che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari

OJ L 24, 29.1.1994, p. 6–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 055 P. 380 - 382
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 055 P. 380 - 382

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogato da 32013R1306

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/165/oj

31994R0165

Regolamento (CE) n. 165/94 del Consiglio, del 24 gennaio 1994, relativo al cofinanziamento, da parte della Comunità, dei controlli mediante telerilevamento e recante modifica del regolamento (CEE) n. 3508/92 che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari

Gazzetta ufficiale n. L 024 del 29/01/1994 pag. 0006 - 0008
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 55 pag. 0380
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 55 pag. 0380


REGOLAMENTO (CE) N. 165/94 DEL CONSIGLIO del 24 gennaio 1994 relativo al cofinanziamento, da parte della Comunità, dei controlli mediante telerilevamento e recante modifica del regolamento (CEE) n. 3508/92 che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che l'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3508/92 (3) prevede la possibilità che gli Stati membri utilizzino il telerilevamento per determinare le superfici delle parcelle agricole, per identificare le colture e per accertarne lo stato;

considerando che, per la sua novità e complessità, il telerilevamento comporta tuttora notevoli spese, che è opportuno coprire in parte con fondi comunitari, onde consentire a tutti gli Stati membri che lo desiderino di procedere ad un più rapido ammodernamento delle tecniche di controllo; che, tuttavia, tale cofinanziamento dovrebbe avere una durata limitata;

considerando che il cofinanziamento deve avere per oggetto unicamente la tecnica utilizzata, senza che vengano imputate in alcun caso al bilancio generale delle Comunità europee spese strettamente amministrative, le quali, a norma dell'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (4), sono a carico dei bilanci nazionali;

considerando che la Commissione dovrebbe essere consultata in merito agli aspetti tecnici e finanziari dei progetti elaborati dagli Stati membri, nonché alla stipulazione di contratti d'appalto, al fine di garantire una sufficiente omogeneità tra gli Stati membri;

considerando che, data la limitatezza dei fondi disponibili, è necessario predisporne un'equa ripartizione tra gli Stati membri, applicando una percentuale massima di cofinanziamento e un criterio di ripartizione;

considerando che l'esperienza ha dimostrato che l'accentramento a livello comunitario delle trattative per l'acquisto delle necessarie immagini via satellite e che una gestione comune delle immagini di archivio offrano possibilità altrimenti inaccessibili al singolo Stato membro;

considerando che il telerilevamento è in costante evoluzione; che, d'altra parte, il fabbisogno degli Stati membri in materia di controllo delle superfici non è stato ancora interamente determinato, espresso o soddisfatto; che occorre pertanto rendere possibile il finanziamento di esperimenti mirati, in funzione delle esigenze di controllo;

considerando che è indispensabile, ai fini di un'oculata gestione dei fondi, disporre di parità monetarie fisse durante tutto l'anno civile;

considerando che è opportuno eliminare, all'articolo 10, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3508/92, ogni ambiguità tra spese d'investimento connesse all'istituzione del « sistema integrato » e spese relative ai controlli annuali da effettuarsi mediante telerilevamento aereo o spaziale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. La Comunità partecipa alle spese sostenute dagli Stati membri, su richiesta presentata annualmente alla Commissione, per l'impiego del telerilevamento aereo o spaziale a fini di controllo delle superfici agricole, in applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 729/70.

Fatto salvo l'articolo 1, paragrafo 4 del predetto regolamento, si intendono per « spese tecniche », ai sensi del presente regolamento, le spese occasionate:

- dall'acquisizione di immagini spaziali o di fotografie aeree;

- dalla fotointerpretazione delle medesime;

- dall'analisi di documenti o dall'uso di tecniche che consentano di localizzare le parcelle indicate nelle domande di sovvenzione, allo scopo di identificare le coperture vegetali e misurare le superfici dichiarate.

2. Il cofinanziamento di cui al presente articolo non può essere concesso che per anno civile, durante un periodo di cinque anni consecutivi a decorrere dall'applicazione del presente regolamento. Esso è concesso nei limiti degli stanziamenti iscritti a tale fine nel bilancio comunitario e non può superare il 50 % delle spese effettive dello Stato membro interessato a titolo dell'esercizio finanziario.

Gli stanziamenti disponibili sono ripartiti tra gli Stati membri in base al criterio di ripartizione di cui all'allegato, previa eventuale deduzione delle spese per acquisti e lavori di cui all'articolo 2. Gli stanziamenti non coperti da alcuna domanda possono essere riutilizzati conformemente all'articolo 2, ovvero ridistribuiti, prescidendo dal criterio di ripartizione, agli Stati membri che soddisfino le condizioni prescritte dal presente regolamento.

Tuttavia, in deroga al primo comma e solo per l'anno 1994, la Commissione può, su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro, autorizzare - all'interno dell'importo di bilancio assegnato allo Stato membro secondo le disposizioni del secondo comma - un tasso di cofinanziamento superiore al 50 %.

3. La concessione del finanziamento è subordinata:

- alla presentazione di una dichiarazione d'intenti dello Stato membro, che deve essere trasmessa entro una determinata data, fissata dalla Commissione, precedente il 1o gennaio dell'esercizio di bilancio considerato;

- alla presentazione, prima del 15 gennaio, di un capitolato d'oneri in cui siano descritte in forma particolareggiata le operaioni per le quali viene chiesto il cofinanziamento. La Commissione può chiedere che vi siano apportate modifiche;

- alla consultazione della Commissione, prima del 31 marzo, in merito all'aggiudicazione dell'appalto e al bilancio di previsione. Qualunque sia la forma del contratto stipulato dallo Stato membro, l'accordo di cofinanziamento della Commissione deve essere rinnovato ogni anno.

Nei tre casi, un parere negativo della Commissione o l'omissione di consultazione entro il termine prescritto equivale ad un rifiuto di cofinanziamento. Se lo Stato membro lo desidera, la Commissione stessa può proporre un capitolato d'oneri. In tal caso quest'ultimo è considerato come approvato.

4. Il pagamento comunitario è subordinato alla presentazione di documenti giustificativi. Questi attestano almeno i principali elementi dell'accordo tra lo Stato membro ed il fornitore di servizi e le relative prove di pagamento. Per avere diritto al rimborso, le prove di pagamento devono pervenire alla Commissione entro il 15 giugno dell'anno successivo all'esercizio finanziario considerato.

5. Su richiesta debitamente motivata dello Stato membro, la Commissione può anticipare una parte dell'importo spettante a titolo di pagamento annuale ai sensi del paragrafo 4.

6. Ai fini della conversione in moneta nazionale degli importi espressi in ecu, si applicano i tassi di cambio in vigore il primo giorno lavorativo dell'anno civile in questione, pubblicati nella serie C della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 2

La Commissione può acquistare le immagini satellitarie necessarie per le verifiche, il cui elenco sarà stilato di concerto con lo Stato membro sulla base del capitolato d'oneri di cui all'articolo 1, paragrafo 3, e le fornisce gratuitamente agli organismi di controllo o ai fornitori di servizi da questi incaricati. La Commissione conserva la proprietà delle immagini fornite e le recupera alla fine delle operazioni di controllo. Essa può altresì commissionare lavori volti a perfezionare le tecniche e i metodi operativi impiegati per il controllo delle superfici agricole mediante telerilevamento.

Articolo 3

Il cofinanziamento comunitario, oggetto del presente regolamento, nei settori di cui agli articoli 1 e 2, non è cumulabile con la partecipazione finanziaria prevista da altri regolamenti, segnatamente:

- il regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio, del 27 novembre 1992, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari;

- il regolamento (CEE) n. 307/91 del Consiglio, del 4 febbraio 1991, relativo al potenziamento dei controlli di talune spese a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione « garanzia » (5).

Articolo 4

La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente regolamento secondo la procedura prevista all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70.

Articolo 5

All'articolo 10, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3508/92, i termini « nonché per l'acquisizione delle fotografie aeree o delle immagini spaziali e la relativa analisi » sono soppressi.

Articolo 6

Anteriormente al 1o gennaio 1997 la Commissione presenterà al Consiglio una relazione sul funzionamento del presente regolamento. Tale relazione sarà, se del caso, corredata di appropriate proposte.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1994.

Tuttavia, per le spese impegnate dagli Stati membri prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, rimane applicabile l'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3508/92 nella versione originaria.

Per il 1994 le presentazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 3, primo e secondo trattino devono effettuarsi rispettivamente entro due settimane ed entro un mese dalla data dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 24 gennaio 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. MORAITIS

(1) GU n. C 282 del 20. 10. 1993, pag. 14.

(2) GU n. C 20 del 24. 1. 1994.

(3) GU n. L 355 del 5. 12. 1992, pag. 1.

(4) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88 (GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 1).

(5) GU n. L 37 del 9. 2. 1991, pag. 5.

ALLEGATO

Criterio di ripartizione di cui all'articolo 1, paragrafo 2

"(in percentuale)"" ID="1">Belgio> ID="2">2,3"> ID="1">Danimarca> ID="2">2,4"> ID="1">Germania> ID="2">10,1"> ID="1">Grecia> ID="2">8,7"> ID="1">Spagna> ID="2">18,1"> ID="1">Francia> ID="2">14,6"> ID="1">Irlanda> ID="2">4,5"> ID="1">Italia> ID="2">20,1"> ID="1">Lussemburgo> ID="2">0,6"> ID="1">Paesi Bassi> ID="2">3,0"> ID="1">Portogallo> ID="2">5,7"> ID="1">Regno Unito> ID="2">9,9 ">

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