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Document 31993R2085

Regolamento (CEE) n. 2085/93 del Consiglio del 20 luglio 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 4256/88 recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il FEAOG, sezione orientamento

OJ L 193, 31.7.1993, p. 44–47 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 051 P. 102 - 105
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 051 P. 102 - 105

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 02/07/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/2085/oj

31993R2085

Regolamento (CEE) n. 2085/93 del Consiglio del 20 luglio 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 4256/88 recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il FEAOG, sezione orientamento

Gazzetta ufficiale n. L 193 del 31/07/1993 pag. 0044 - 0047
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 51 pag. 0102
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 51 pag. 0102


REGOLAMENTO (CEE) N. 2085/93 DEL CONSIGLIO del 20 luglio 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 4256/88 recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il FEAOG, sezione orientamento

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n. 2081/93 (4) che modifica il regolamento (CEE) n. 2052/88 relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti (5);

considerando che il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n. 2082/93 (6) che modifica il regolamento (CEE) n. 4253/88 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro (7);

considerando che, a seguito delle modifiche apportate ai summenzionati regolamenti e per tener conto dell'esperienza acquisita, occorre modificare il regolamento (CEE) n. 4256/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il FEAOG, sezione orientamento (8);

considerando che le misure di accompagnamento relative agli interventi agroambientali, di imboschimento e di pensionamento anticipato adottate nell'ambito della riforma della politica agricola comune (PAC) sono ormai finanziate tramite il FEAOG, sezione garanzia;

considerando che è opportuno riesaminare, in base all'esperienza acquisita, l'elenco delle misure ammissibili per gli obiettivi n. 1 e n. 5b) e tenendo conto della necessità di fondare lo sviluppo rurale anche sulle attività non agricole e sulle attività plurime degli agricoltori e delle agricoltrici, per invertire la tendenza alla devitalizzazione economica e sociale e allo spopolamento delle zone rurali, potenziando in particolare le misure volte alla promozione dei prodotti locali e di forme non inquinanti di agricoltura, orticoltura ed allevamento, alle prevenzione delle calamità naturali, alla ristrutturazione dei villaggi, nonché alle protezione e alla conservazione del patrimonio rurale;

considerando che, nell'ambito del suo contributo all'attuazione degli obiettivi n. 1 e n. 5b), occorre che il Fondo possa finanziare le azioni intese allo sviluppo sostenibile dello spazio rurale, nonché allo sviluppo e al potenziamento delle strutture agrarie e forestali che ricorrono a metodi e tecniche che rispettano l'ambiente; che occorre anche che il Fondo possa finanziare misure intese a incoraggiare gli investimenti nel settore del turismo e dell'artigianato, nonché a migliorare i fabbricati d'abitazione nelle aziende agricole e l'habitat rurale;

considerando che occorre estendere il campo d'applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 4256/88 in modo che venga tenuto maggiormente conto della componente dello sviluppo rurale negli interventi ammissibili in rapporto al suddetto articolo, nonché al fine di potenziare le misure in materia d'informazione e di diffusione delle conoscenze;

considerando che le misure relative al settore della pesca formano oggetto di un regolamento specifico e non rientrano più nel campo d'applicazione del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli articoli da 1 a 11 del regolamento (CEE) n. 4256/88 sono sostituiti dal testo seguente:

«Articolo 1

1. Il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento, in appresso denominato "Fondo ", può finanziare le azioni selezionate per la realizzazione delle misssioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2052/88 per conseguire gli obiettivi n. 1, n. 5a) e n. 5b) precisati all'articolo 1 di detto regolamento, eccezion fatta per le azioni dell'obiettivo n. 5a) riguardanti le strutture della pesca, nel rispetto dei criteri e delle finalità indicati dal presente regolamento.

2. Le condizioni e i criteri previsti dal regolamento (CEE) n. 4253/88 si applicano alle azioni finanziate in base al presente regolamento, salvo deroga prevista da quest'ultimo o dalle disposizioni adottate in virtù dell'articolo 2, paragrafo 1.

TITOLO I

Accelerazione dell'adeguamento delle strutture agricole nel quadro della riforma della politica agricola comune

[Obiettivo n. 5a)]

Articolo 2

1. Il Fondo può finanziare le azioni comuni decise dal Consiglio secondo la procedura prevista all'articolo 43, paragrafo 2, terzo comma del trattato al fine di accelerare l'adeguamento delle strutture agricole, segnatamente nell'ambito della riforma della politica agricola comune.

2. Le azioni comuni di cui al paragrafo 1 possono riguardare segnatamente:

- se il loro finanziamento non è previsto a titolo del FEAOG, sezione garanzia, misure di accompagnamento della politica dei mercati che contribuiscano a ripristinare l'equilibrio tra produzione e capacità degli stessi,

- misure di sostegno dei redditi agricoli e che permettano a una comunità agricola di continuare a vivere nelle zone montane o svantaggiate, con aiuti all'agricoltura quale compensazione degli svantaggi naturali permanenti,

- misure concrete volte a incoraggiare l'insediamento dei giovani agricoltori e delle giovani agricoltorici,

- misure volte ad accrescere l'efficacia delle strutture di esercizio e, in particolare, investimenti diretti a ridurre i costi di produzione, a promuovere la qualità, a migliorare le condizioni di vita e di lavoro degli agricoltori e delle agricoltrici e dei rispettivi coniugi che esercitano la loro attività principale nell'azienda, nonché a promuovere la diversificazione della loro produzione e delle loro attività, compresa la produzione dei prodotti agricoli non alimentari, a migliorare la situazione sanitaria, le condizioni igieniche di allevamento e il benessere degli animali e a preservare e migliorare l'ambiente naturale,

- misure intese a migliorare la commercializzazione, compresa la commercializzazione dei prodotti alla fattoria, e la trasformazione dei prodotti agricoli e forestali nonché ad incoraggiare la costituzione di associazioni di produttori,

- misure atte ad incentivare l'assistenza agli agricoltori ed alle agricoltrici e la creazione di loro organizzazioni, al fine di migliorare le condizioni di produzione.

3. Le azioni comuni attualmente applicabili nel settore oggetto del presente titolo rimangono applicabili fino al loro adeguamento a norma dell'articolo 11 bis.

TITOLO II

Promozione dello sviluppo rurale e dell'adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo

(Obiettivo n. 1)

Articolo 3

1. Nel quadro del suo contributo all'attuazione dell'obiettivo n. 1 definito all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 il Fondo può finanziare le azioni intese allo sviluppo sostenibile dello spazio rurale, ivi compreso lo sviluppo e il rafforzamento delle strutture agrarie e forestali, nonché la preservazione, la valorizzazione e il risanamento dello spazio naturale.

2. Gli interventi del Fondo nelle regioni che rientrano nell'obiettivo n. 1 comprendono segnatamente misure destinate a far fronte alle difficoltà dovute a ritardi delle strutture agrarie.

Articolo 4

Gli interventi del Fondo per le azioni di cui all'articolo 5 sono effettuati prevalentemente sotto forma di programmi operativi, anche secondo un approccio integrato, nonché di sovvenzioni globali.

Articolo 5

La partecipazione finanziaria del Fondo può riguardare segnatamente, oltre alle misure di cui all'articolo 2, le azioni seguenti:

a) riconversione, diversificazione, riorientamento ed adeguamento del potenziale della produzione, compresa la produzione di prodotti agricoli non alimentari;

b) promozione, creazione di marchi e investimenti a favore dei prodotti locali o regionali agricoli e forestali di qualità;

c) se al loro finanziamento non provvede il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) in un quadro comunitario di sostegno e nel rispetto delle missioni assegnate ai Fondi ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2052/88:

- sviluppo e miglioramento delle infrastrutture rurali connesse allo sviluppo dell'agricoltura e della silvicoltura,

- misure di diversificazione, in particolare per procurare agli agricoltori ed alle agricoltrici attività plurime o redditi alternativi,

- ristrutturazione e sviluppo dei villaggi, nonché tutela e conservazione del patrimonio rurale;

d) ricomposizione fondiaria, in condizioni compatibili con la conservazione del paesaggio e dell'ambiente naturale delle aziende agricole e forestali, compresi i lavori connessi, nell'osservanza della legislazione dello Stato membro;

e) lavori di miglioramento fondiario e pastorale, a livello individuale o collettivo;

f) irrigazione, compresi il rinnovamento e il miglioramento delle reti irrigatorie e i piccoli bacini di ritenuta, in particolare nell'ottica di uno sfruttamento più razionale delle risorse idriche; installazione di reti irrigatorie collettive, basate sui canali principali esistenti, e creazione di piccoli sistemi irrigui non approvvigionati da reti collettive; rimessa a nuovo e adeguamento dei sistemi di drenaggio;

g) incoraggiamento degli investimenti a finalità turistica e artigianale, comprese le migliorie ai fabbricati d'abitazione nelle aziende agricole;

h) ricostituzione del potenziale produttivo agricolo e silvicolo danneggiato da calamità naturali, nonché applicazione di idonei strumenti di prevenzione specie nelle regioni ultraperiferiche particolarmente soggette a calamità naturali;

i) se il loro finanziamento non è previsto dalle misure di accompagnamento adottate nel contesto della riforma della politica agricola comune:

- sviluppo e valorizzazione delle foreste, alle condizioni indicate dal regolamento (CEE) n. 1610/90 del Consiglio, del 29 maggio 1989, recante norme d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4256/88 per quanto riguarda l'azione di sviluppo e la valorizzazione delle foreste nelle zone rurali della Comunità (1),

- tutela dell'ambiente e preservazione dello spazio rurale, nonché ricostituzione del paesaggio;

j) sviluppo della divulgazione agricola e silvicola, nonché miglioramento della formazione professionale agricola e forestale;

k) misure d'ingegneria finanziaria a favore delle aziende agricole e forestali e delle imprese di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e forestali;

l) misure di ricerca e di sviluppo tecnologico nei settori agricolo e forestale.

(1) GU n. L 165 del 15. 6. 1989, pag. 3.

TITOLO III

Promozione dello sviluppo rurale nelle zone interessate dall'obiettivo n. 5b)

Articolo 6

Gli interventi del Fondo per le azioni di cui all'articolo 7 sono effettuati prevelentemente sotto forma di programmi operativi, anche secondo un approccio integrato, e di sovvenzioni globali e riguardano una o più azioni di cui all'articolo 5.

Articolo 7

Fatti salvi gli elementi di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2052/88 e all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 4253/88, nei piani di sviluppo rurale sono individuati i problemi concernenti le strutture agrarie ad un pertinente livello geografico. Tali piani sono di norma previsti per sei anni e possono essere aggiornati annualmente.

TITOLO IV

Disposizioni generali e transitorie

Articolo 8

Nello svolgimento delle sue missioni, definite all'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2052/88 e nell'ambito dell'intervento di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera e) di detto regolamento, il Fondo può finanziare, entro il limite dell'1 % della sua dotazione annuale:

- misure di preparazione, valutazione ex ante, sorveglianza, valutazione ex post e informazione, comprese azioni di assistenza tecnica e studi di carattere generale,

- la realizzazione di progetti pilota riguardanti l'adeguamento delle strutture agrarie e forestali e la promozione dello sviluppo rurale;

- la realizzazione di progetti dimostrativi, compresi i progetti riguardanti lo sviluppo e la valorizzazione delle foreste e quelli riguardanti la trasformazione e la commercializzazione di prodotti agricoli, destinati ad illustrare le possibilità effettive dei sistemi, dei metodi e delle tecniche di produzione e di gestione corrispondenti agli obiettivi della politica agricola comune;

- le misure necessarie alla diffusione, a livello comunitario, dei risultati dei lavori nonché delle conoscenze e delle esperienze acquisite in materia di sviluppo rurale e di miglioramento delle strutture agricole.

Gli interventi realizzati su iniziativa della Commissione possono, a titolo eccezionale, essere finanziati al 100 %; gli interventi realizzati per conto della Commissione sono finanziati al 100 %. Per gli altri interventi si applicano le aliquote di finanziamento previste dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2052/88.

Articolo 9

In casi appropriati e secondo le procedure proprie di ciascuna politica, gli Stati membri forniscono alla Commissione gli elementi relativi all'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88.

Articolo 10

Le parti delle somme impegnate a titolo di aiuto concesso per i progetti decisi dalla Commissione anteriormente al 1o gennaio 1989 in applicazione dei regolamenti (CEE) n. 17/74 (1), (CEE) n. 355/77 (2), (CEE) n. 1760/78 (3), (CEE) n. 269/79 (4), (CEE) n. 1938/81 (5), (CEE) n. 1941/81 (6), (CEE) n. 1943/81 (7), (CEE) n. 2088/85 (8) e (CEE) n. 3974/86 (9) e che non hanno formato oggetto di una richiesta di pagamento definitivo anteriormente al 31 marzo 1995, sono automaticamente rese disponibili dalla Commissione entro il 30 settembre 1995, fatti salvi i progetti oggetto di sospensione per motivi giudiziari.

(1) GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 1586/64.

(2) GU n. L 51 del 23. 2. 1977, pag. 1.

(3) GU n. L 204 del 28. 7. 1978, pag. 78.

(4) GU n. L 38 del 14. 2. 1979, pag. 1.

(5) GU n. L 197 del 20. 7. 1981, pag. 1.

(6) GU n. L 197 del 20. 7. 1981, pag. 13.

(7) GU n. L 197 del 20. 7. 1981, pag. 23.

(8) GU n. L 197 del 27. 2. 1985, pag. 1.

(9) GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 9.

Articolo 11

Le disposizioni del regolamento (CEE) n. 729/70, eccettuato l'articolo 1, paragrafi 1, 2 e 3, non sono applicabili al Fondo, sezione orientamento, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2052/88 e dell'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 4253/88.

Articolo 11

bis

Fatto salvo l'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 4253/88, il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione secondo la procedura prevista all'articolo 43 del trattato, decide entro il 31 dicembre 1993 sull'adeguamento delle azioni comuni finanziate in virtù dell'articolo 2 del presente regolamento, in vista della realizzazione degli obiettivi di cui al regolamento (CEE) n. 2052/88 ed in funzione delle regole fissate dai regolamenti (CEE) n. 2052/88 e (CEE) n. 4253/88, nonché in funzione del presente regolamento.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 luglio 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

W. CLAES

(1) GU n. C 131 dell'11. 5. 1993, pag. 6.(2) Parere reso il 14 luglio 1993 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).(3) GU n. C 201 del 26. 7. 19983, pag. 52.(4) Vedi pagina 5 della presente Gazetta ufficiale.(5) GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9.(6) Vedi pagina 20 della presente Gazzetta ufficiale.(7) GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1.(8) GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 25.

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