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Document 31990R0866

Regolamento (CEE) n. 866/90 del Consiglio, del 29 marzo 1990, relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli

OJ L 91, 6.4.1990, p. 1–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 032 P. 111 - 117
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 032 P. 111 - 117

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 09/06/1997; abrogato e sostituito da 397R0951

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/866/oj

31990R0866

Regolamento (CEE) n. 866/90 del Consiglio, del 29 marzo 1990, relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli

Gazzetta ufficiale n. L 091 del 06/04/1990 pag. 0001 - 0006
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 32 pag. 0111
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 32 pag. 0111


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 866/90 DEL CONSIGLIO

del 29 marzo 1990

relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che l'articolo 10, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 4256/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il FEAOG, sezione orientamento (4) prevede l'adozione di una decisione del Consiglio sulle modalità della partecipazione del Fondo all'azione di miglioramento delle condizioni di commercializzazione e di trasformazione dei prodotti agricoli e forestali, per la realizzazione degli obiettivi di cui al regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esisenti, dall'altro (5);

considerando che è opportuno definire i tipi d'investimento formanti oggetto dell'intervento del FEAOG, sezione orientamento (denominato in appresso « Fondo »), tenendo conto sia della situazione attuale dei mercati agricoli e del settore agroalimentare, sia della prospettiva di sviluppo degli sbocchi per i prodotti agricoli;

considerando che, per garantire il miglioramento coerente della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli, è opportuno che la partecipazione finanziaria del Fondo ad investimenti in questo settore sia subordinata all'inserimento degli stessi in piani settoriali che implicano un'analisi approfodita della situazione del settore e del miglioramento previsto;

considerando che è opportuno che la Commissione adotti, per questi piani, quadri comunitari di sostegno settoriali, che saranno elaborati di concerto con gli Stati membri interessati, nell'ambito della compartecipazione, e tenendo eventualmente conto dei quadri comunitari di sostegno decisi per i piani relativi agli obiettivi 1 e 5, lettera b) definiti nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 (6);

considerando che è opportuno adottare mezzi efficaci per garantire che l'intervento comunitario sia coerente con la politica agricola comune; che, a tal fine, il mezzo più efficace consiste nell'adozione di criteri di selezione che consentano di determinare quali investimenti debbano essere presi in considerazione in via prioritaria;

considerando che, per garantire la trasparenza necessaria per l'intervento del Fondo, è opportuno definire le spese imputabili;

considerando che è necessario garantire l'efficacia degli investimenti e la partecipazione degli agricoltori ai vantaggi economici dell'azione;

considerando che, in generale, l'applicazione dell'azione deve essere limitata ai prodotti agricoli compresi nell'allegato II del trattato; che, tuttavia, in alcuni casi i prodotti trasformati non più compresi nell'allegato suddetto possono essere importanti per gli agricoltori, in quanto creano sbocchi nuovi e/o garantiscono un valore aggiunto maggiore per il prodotto di base;

considerando che nel quadro della riforma dei fondi strutturali il regolamento (CEE) n. 4256/88 ha stabilito le nuove forme d'intervento del Fondo per il miglioramento delle strutture di commercializzazione e di trasformazione dei prodotti agricoli; che occorre pertanto definire le norme generali per l'attuazione del regolamento stesso;

considerando che per tener conto delle varie situazioni strutturali nelle diverse regioni della Comunità è opportuno diversificare i tassi della partecipazione per categoria di regioni;

considerando che, per garantire l'armonia tra le azioni della Comunità e quelle dello Stato membro e assicurare la complementarità dell'intervento comunitario, è necessario che gli investimenti prescelti per un finanziamento da parte del Fondo siano cofinanziati dallo Stato membro;

considerando che, per consentire il passaggio armonioso dal regime di finanziamento previsto dal regolamento (CEE) n. 355/77 (1), modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 4256/88, alle nuove disposizioni contenute nel presente regolamento, è opportuno prevedere modalità transitorie relative all'intervento del Fondo approvato prima dell'entrata in vigore del presente regolamento;

considerando che è opportuno prevedere la possibilità di definire alcune modalità d'applicazione specifiche, adattate al carattere particolare dell'azione contemplata dal presente regolamento, per consentirne un'attuazione efficace,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Obiettivi dell'azione comune

1. È istituita un'azione comune ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 4256/88 e a titolo dell'obiettivo 5, lettera a), definito all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88, volta a favorire il miglioramento e la razionalizzazione del trattamento, della trasformazione o della commercializzazione dei prodotti agricoli. Questa azione concorre inoltre alla realizzazione degli obiettivi 1 e 5, lettera b) di cui all'articolo precitato, ossia la promozione dello sviluppo delle regioni in cui lo sviluppo è in ritardo nonché delle zone rurali.

2. Al fine di favorire il miglioramento e la razionalizzazione del trattamento, della trasformazione o della commercializzazione dei prodotti agricoli, il FEAOG, sezione orientamento, in appresso denominato « Fondo », può partecipare al finanziamento di investimenti che soddisfino almeno uno dei seguenti requisiti;

a) concorrano all'orientamento della produzione in base all'andamento prevedibile dei mercati o favoriscano la creazione di nuovi sbocchi per la produzione agricola, favorendo in particolare la produzione e la commercializzazione di nuovi prodotti e di prodotti di qualità, compresi quelli ottenuti dall'agricoltura cosiddetta biologica;

b) siano tali da snellire i meccanismi d'intervento delle organizzazioni comuni di mercato, soddisfacendo l'esigenza di un miglioramento delle strutture a lungo termine;

c) si situino in regioni che hanno particolari difficoltà di adeguamento alle conseguenze economiche dell'evoluzione della situazione sui mercati oppure avvantaggino tali regioni;

d) contribuiscano al miglioramento o alla razionalizzazione dei circuiti di commercializzazione o del processo di trasformazione dei prodotti agricoli;

e) contribuiscano al miglioramento della qualità, della presentazione e del condizionamento dei prodotti o contribuiscano ad un migliore impiego dei sottoprodotti, in particolare tramite il riciclaggio degli scarti.

TITOLO PRIMO

Piani settoriali, quadri comunitari di sostegno e criteri di selezione

Articolo 2

Funzione dei piani settoriali, dei quadri comunitari di sostegno e dei criteri di selezione

Per garantire la coerenza dello sviluppo del settore della commercializzazione e della trasformazione con le politiche comunitarie, in particolare con la politica agricola comune, e per garantire l'efficacia degli aiuti comunitari, il finanziamento degli investimenti dovrà avvenire nel quadro dei piani che saranno elaborati dagli Stati membri, intesi a migliorare le strutture dei settori dei vari prodotti in questione, (in appresso denominati «piani settoriali ») e in base ai relativi quadri comunitari di sostegno messi a punto tenendo conto dei criteri per la selezione degli investimenti che possono beneficiare del finanziamento comunitario (in appresso denominati « criteri di selezione »), che saranno determinati dalla Commissione.

Articolo 3

Contenuto dei piani

1. I piani settoriali devono contenere almeno i dati di cui agli articoli 4 e 5.

2. I dati da trasmettere con i piani settoriali devono rispecchiare:

- la situazione di tutto il territorio dello Stato membro interessato per i dati di cui all'articolo 4, qualora sia necessario per permettere di esaminare la fondatezza dei piani;

- la situazione della parte del territorio interessata dagli investimenti previsti nel quadro dei piani, per i dati di cui all'articolo 5.

3. Per le regioni o zone determinate ai sensi degli obiettivi 1 e 5, lettera b) della riforma dei fondi strutturali, deve essere dimostrata la coerenza tra i piani settoriali ed i piani di sviluppo regionale o i piani di sviluppo rurale e la coerenza con i quadri comunitari di sostegno corrispondenti.

Articolo 4

Analisi della situazione di partenza

1. I dati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, per quanto concerne la descrizione della situazione attuale del settore della commercializzazione e della trasformazione, devono comprendere almeno i seguenti elementi:

a) la delimitazione del settore e i motivi di tale delimitazione;

b) la situazione di partenza e le tendenze che se ne possono desumere, segnatamente per quanto riguarda:

- la situazione economica e sociale in generale, nel limite in cui ha attinenza al piano, e in particolare le prospettive degli sbocchi per i prodotti agricoli;

- l'importanza dell'attività agricola;

- la situazione del settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli che formano oggetto del piano, in particolare le capacità esistenti delle imprese interessate e la loro distribuzione geografica.

2. I dati di cui al paragrafo 1 devono essere recenti.

Articolo 5

Obiettivi e attuazione dei piani

1. I dati di cui all'articolo 3, paragrafo 1 devono comprendere, per gli obiettivi ed i mezzi relativi al piano, almeno i seguenti elementi:

a) le esigenze che stanno alla base del piano e gli obiettivi previsti da quest'ultimo, in particolare le capacità da raggiungere;

b) l'importanza economica del piano nel settore dei prodotti interessati e gli effetti sulle aziende agricole;

c) le misure di aiuto esistenti per il settore interessato dal piano;

d) i mezzi previsti per raggiungere gli obiettivi, in particolare l'importo globale degli investimenti e la partecipazione finanziaria dello Stato membro;

e) la posizione del piano rispetto ad altre eventuali misure intese ad incentivare lo sviluppo armonico dell'economia in generale;

f) il termine previsto per la realizzazione del piano che di norma dovrebbe coprire un periodo compreso tra i tre e i cinque anni;

g) gli effetti prevedibili per l'ambiente e le eventuali misure previste in materia, conformemente alla regolamentazione comunitaria.

2. Gli Stati membri comunicano inoltre, globalmente per l'insieme dei piani oppure per ciascun piano settoriale, i dati relativi alle condizioni di attuazione di detti piani; tali dati comportano almeno:

a) le misure di carattere amministrativo, legislativo e finanziario adottate o da adottare per realizzare il piano e in particolare l'indicazione delle forme d'intervento previste e delle autorità o degli organismi da designare a norma dell'articolo 14, paragrafo 1 e dell'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 4253/88;

b) la descrizione dei sistemi nazionali di gestione e di controllo dei programmi operativi o delle sovvenzioni globali oggetto della domanda di contribuzione.

Articolo 6

Aggiornamento e nuovi piani

Scaduto il termine inizialmente previsto da uno Stato membro per l'attuazione di un piano, qualora l'evoluzione delle condizioni economiche renda necessario un adeguamento dello stesso, l'aggiornamento del piano stesso o il nuovo piano devono comprendere, oltre agli elementi di cui agli articoli 4 e 5, un bilancio relativo:

a) alle realizzazioni rispetto alle previsioni del piano, compresi i fondi pubblici messi a disposizione per tali realizzazioni,

b) alla descrizione dell'andamento della situazione in materia di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti da cui risulti la necessità di elaborare un nuovo piano o di aggiornare quello esistente.

Articolo 7

Presentazione dei piani settoriali e decisione sui relativi quadri comunitari di sostegno

1. I piani settoriali e i loro eventuali adeguamenti sono trasmessi alla Commissione dagli Stati membri interessati.

2. I quadri comunitari di sostegno relativi ai piani settoriali sono costituiti di concerto con lo Stato membro interessato nell'ambito della compartecipazione, con decisione della Commissione, secondo la procedura prevista all'articolo 29 del regolamento (CEE) n. 4253/88. In conformità dei principi contenuti nel titolo III di detto regolamento, i quadri comunitari di sostegno contengono la descrizione dei punti prioritari adottati per l'intervento comunitario, l'importo globale del contributo finanziario che può essere imputato al Fondo, nonché a titolo indicativo il tasso di aiuto previsto per la partecipazione del Fondo.

3. La Commissione accerta, nell'ambito della procedura prevista al paragrafo 2, la coerenza tra i piani settoriali e le priorità delle politiche comunitarie, in particolare quelle della politica agricola comune.

Articolo 8

Criteri di selezione

1. I criteri di selezione di cui all'articolo 2 determinano gli investimenti che possono beneficiare di una contribuzione del Fondo, nel quadro dell'approvazione dei programmi operativi o delle sovvenzioni globali di cui all'articolo 9. Essi fissano le priorità ed indicano gli investimenti che devono essere esclusi dal finanziamento comunitario. 2. I criteri di selezione sono stabiliti conformemente agli orientamenti delle politiche comunitarie, ed in particolare della politica agricola comune.

3. I criteri di selezione e, se necessario, la loro modifica sono decisi dalla Commissione secondo la procedura prevista all'articolo 29 del regolamento (CEE) n. 4253/88. La decisione è notificata agli Stati membri e pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

TITOLO II

Programmi operativi e sovvenzioni globali

Articolo 9

Forme d'intervento

Il Fondo interviene nell'attuazione dell'azione di cui al presente regolamento:

a) con una partecipazione finanziaria ai programmi operativi, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2052/88, oppure

b) con la concessione di sovvenzioni globali ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera c) del regolamento (CEE) n. 2052/88.

Articolo 10

Domande di contribuzione

1. Le autorità e gli organismi di cui all'articolo 14, paragrafo 1 e all'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 4253/88 possono presentare domande di contribuzione tramite lo Stato membro interessato, sotto forma di programmi operativi o di sovvenzioni globali.

2. Le domande di contribuzione devono contenere le informazioni necessarie affinché la Commissione possa:

- valutare la conformità delle azioni e delle misure proposte alle politiche comunitarie ed in particolare alla politica agricola comune;

- valutare il contributo dell'azione proposta al miglioramento delle strutture di commercializzazione e di trasformazione, la coerenza delle misure che la costituiscono e la loro conformità ai piani settoriali, ai quadri comunitari di sostegno e ai criteri di selezione;

- valutare l'impatto socio-economico delle azioni nelle zone interessate, e in particolare nei settori di produzione in questione;

- valutare le conseguenze sull'ambiente e l'efficacia delle misure previste in materia;

- verificare che le modalità di esecuzione ed il finanziamento siano idonei a garantire un'efficace realizzazione dell'azione;

- determinare le modalità precise dell'intervento del Fondo, eventualmente in base alle indicazioni già fornite nel relativo quadro comunitario di sostegno.

Articolo 11

Investimenti e spese imputabili

1. Gli investimenti ammissibili ai fini della contribuzione del Fondo, nel quadro delle forme d'intervento di cui all'articolo 9, devono riguardare:

- la razionalizzazione e lo sviluppo del condizionamento, della conservazione, del trattamento e della trasformazione dei prodotti agricoli o del riciclo di sottoprodotti o dei residui di fabbricazione;

- il miglioramento dell'immissione sul mercato, compreso il miglioramento della trasparenza della formazione dei prezzi;

- l'applicazione di nuove tecniche di trasformazione, compreso lo sviluppo di nuovi prodotti e sottoprodotti o l'apertura di nuovi mercati, nonché investimenti innovatori;

- il miglioramento della qualità dei prodotti.

2. Una priorità particolare può essere attribuita agli investimenti volti a migliorare le strutture di commercializzazione dei prodotti agricoli, in particolare se questi investimenti favoriscono la creazione di nuovi sbocchi, agevolando la commercializzazione di nuovi prodotti o di prodotti di qualità che possiedano caratteristiche conformi alla politica delle derrate alimentari decisa dalla Comunità, compresi i prodotti ottenuti dalla cosiddetta agricoltura biologica.

3. Le spese imputabili per gli investimenti di cui al paragrafo 1 possono comprendere:

a) la costruzione e l'acquisizione di beni immobili, escluso l'acquisto di terreni;

b) le nuove macchine e attrezzature, compresi i programmi informatici e software;

c) le spese generali, in particolare gli onorari di architetti, ingegneri, consulenti, le spese per studi di fattibilità entro il limite del 12 % delle spese di cui alle lettere a) e b).

Articolo 12

Prodotti interessati e partecipazione dei produttori

1. Gli investimenti devono concorrere al miglioramento della situazione dei settori di produzione di base interessati; tenuto conto della peculiarità di ogni settore, essi devono garantire in particolare una partecipazione adeguata e duratura dei produttori di prodotti di base ai vantaggi economici che da essi derivano.

2. Gli investimenti devono riguardare i prodotti di cui all'allegato II del trattato, esclusi quelli oggetto del reglamento (CEE) n. 4042/89 del Consiglio del 19 dicembre 1989, relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (1). Tuttavia, sono ammessi anche gli investimenti relativi ai prodotti dei codici NC 4502, 4503 e 4504.

La Commissione può ammettere gli investimenti relativi ed altri prodotti, a condizione che i beneficiari dell'aiuto abbiano vincoli contrattuali diretti con i produttori dei prodotti agricoli di base.

3. Gli investimenti devono offrire una sufficiente garanzia di redditività.

Articolo 13

Investimenti esclusi

Sono esclusi gli investimenti:

- a livello di commercio al minuto;

- per la commercializzazione o la trasformazione di prodotti provenienti da paesi terzi;

- i cui lavori siano iniziati almeno sei mesi prima che la Commisisone abbia ricevuto la domanda di contribuzione.

Articolo 14

Beneficiari

1. Possono beneficiare della contribuzione del Fondo le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di tali persone, che sostengono l'onere finanziario degli investimenti.

2. La contribuzione del Fondo è concessa tramite:

- le autorità designate a norma dell'articolo 14, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 4253/88, oppure

- gli organismi designati a norma dell'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 4253/88.

Articolo 15

Decisione sulla concessione ed impegno di bilancio

1. La Commissione decide circa la partecipazione del Fondo, secondo la procedura prevista all'articolo 29 del regolamento (CEE) n. 4253/88, entro un termine di sei mesi a decorrere dalla data di ricevimento delle domande, a condizione che siano forniti tutti i dati richiesti.

2. La decisione di cui al paragrafo 1 è notificata all'autorità di cui all'articolo 14, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 4253/88 o all'organismo di cui all'articolo 16, paragrafo 1 del suddetto regolamento, nonché allo Stato membro interessato.

3. Per le operazioni pluriennali, l'autorità o l'organismo di cui al paragrafo 2 comunicano ogni anno alla Commissione gli elementi necessari per consentire l'impegno delle quote annuali di cui all'articolo 20, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88 e la verifica della conformità degli investimenti da realizzare alle decisioni adottate ai sensi del paragrafo 1 e dell'articolo 7, paragrafo 2.

TITOLO III

Disposizioni finanziarie e generali

Articolo 16

Tasso della contribuzione e modalità

1. La contribuzione del Fondo non può superare, rispetto ai costi imputabili degli investimenti selezionati:

a) il 50 % nelle regioni - obiettivo 1, di cui all'articolo 1, punto 1) del regolamento (CEE) n. 2052/88,

b) il 30 % nelle altre regioni.

2. La contribuzione del Fondo è concessa in genere sotto forma di sovvenzioni in conto capitale. Se si ricorre ad altre forme di contribuzione, queste non devono superare l'importo equivalente di sovvenzione in conto capitale di cui sopra.

3. Gli Stati membri interessati devono impegnarsi a partecipare al finanziamento degli investimenti selezionati dalla Commissione per un intervento del Fondo, almeno per il 5 % dei costi imputabili.

4. La partecipazione dei beneficiari di cui all'articolo 14, paragrafo 1 del presente regolamento, rispetto ai costi imputabili degli investimenti selezionati, deve essere pari almeno:

a) al 25 % nelle regioni - obiettivo 1, di cui all'articolo 1, punto 1) del regolamento (CEE) n. 2052/88,

b) al 45 % nelle altre regioni.

5. Gli Stati membri possono adottare, nel campo dell'applicazione del presente regolamento, misure di aiuto le cui condizioni o modalità di concessione si discostino da quelle in esso previste o i cui importi superino i massimali in esso previsti, purché tali misure siano adottate in conformità degli articoli 92, 93 e 94 del trattato.

Articolo 17

Procedura di versamento della contribuzione

1. I versamenti a titolo di anticipo o saldo, da eseguirsi a norma dell'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 4253/88, sono effettuati all'autorità designata a norma dell'articolo 14, paragrafo 1 di detto regolamento o eventualmente all'organismo intermediario di cui all'articolo 16, paragrafo 1 dello stesso regolamento; lo Stato membro viene informato di questi pagamenti.

2. L'autorità o l'organismo intermediario di cui al paragrafo 1 verificano le pezze giustificative delle spese dei beneficiari finali e ne accertano la regolarità, prima di versare la contribuzione finanziaria comunitaria. Essi effettuano inoltre controlli in loco per accertare la corrispondenza tra i dati contenuti nella domanda di contribuzione e la situazione reale.

Il pagamento ai beneficiari finali è effettuato entro sei settimane dalla data di presentazione della domanda, a condizione che questa contenga tutti gli elementi necessari per comprovare le spese. 3. Alla fine di ogni trimestre, l'autorità o l'organismo intermediario di cui al paragrafo 1 trasmettono alla Commissione un estratto dei versamenti effettuati ai beneficiari.

4. Ogni anno viene trasmesso alla Commissione un rapporto sull'esecuzione.

Articolo 18

Controlli

In applicazione dell'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 4253/88, l'autorità designata conformemente all'articolo 14, paragrafo 1 di detto regolamento o, eventualmente, l'organismo intermediario di cui all'articolo 16, paragrafo 1 dello stesso trasmettono alla Commissione, su sua richiesta, tutte le pezze giustificative e tutti i documenti che possano servire ad accertare che sono state rispettate le condizioni previste finanziarie o di altro genere.

Articolo 19

Periodo transitorio per l'approvazione dei piani

Fatti salvi gli articoli 20 e 22, fino al 31 dicembre 1990, può essere deciso l'intervento di cui all'articolo 9, paragrafo 1 a favore di azioni che non rientrino in un piano settoriale approvato, purché il settore di cui trattasi sia contemplato da un programma specifico approvato dalla Commissione in forza dell'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 355/77 e il cui termine di realizzazione non sia scaduto.

Articolo 20

Soppressione del riporto

In deroga all'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 4256/88, l'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 355/77 non si applica ai progetti che non hanno potuto fruire della contribuzione del Fondo per il 1990.

Tuttavia i progetti introdotti a decorrere dal 1o maggio 1988 conformemente al regolamento (CEE) n. 355/77 e non adottati ai fini di un contributo, possono essere inclusi nei programmi operativi da finanziare a titolo degli anni 1990 e 1991 qualora soddisfino i criteri e le condizioni di cui al presente regolamento. L'articolo 13, terzo trattino non è applicabile.

Articolo 21

Transizione per i pagamenti relativi ai progetti di cui al regolamento (CEE) n. 355/77

1. Dal 1o gennaio 1991 il versamento della contribuzione per i progetti di cui all'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 4256/88 sarà effettuato a norma degli articoli 17 e 18 del presente regolamento.

2. Entro il 15 dicembre 1990, gli Stati membri comunicano alla Commissione:

- le autorità designate per effettuare i pagamenti delle contribuzioni;

- l'importo previsto per effettuate i versamenti relativi al primo semestre 1991;

- le basi per il calcolo di tale importo.

3. La Commissione effettua un primo versamento globale, non appena le sia pervenuta la comunicazione debitamente giustificata ed effettua i versamenti complementari sulla base dei dati trimestrali di cui all'articolo 17, paragrafo 3, in funzione dei bisogni previsionali comunicati dagli Stati membri.

Articolo 22

Proroga dei programmi

I programmi specifici concernenti i prodotti agricoli, approvati conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 355/77, il cui termine di realizzazione scade tra il 1o gennaio 1989 e la data di entrata in vigore del presente regolamento sono prorogati sino al 31 dicembre 1990 e, per quanto riguarda i progetti di cui all'articolo 20, secondo comma del presente regolamento, fino al 31 dicembre 1991.

Articolo 23

Modalità d'applicazione

Le modalità d'applicazione del presente regolamento sono stabilite dalla Commissione secondo la procedura prevista all'articolo 29 regolamento n. 4253/88.

Articolo 24

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 marzo 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. O'KENNEDY

(1) GU n. C 240 del 20. 9. 1989, pag. 16.

(2) GU n. C 304 del 4. 12. 1989, pag. 375.

(3) GU n. C 56 del 7. 3. 1990, pag. 51.

(4) GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 25.

(5) GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1.

(6) GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9.

(1) GU n. L 51 del 23. 2. 1977, pag. 1.

(1) GU n. L 388 del 30. 12. 1989, pag. 1.

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