EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31990R1210

Regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, sull'istituzione dell'Agenzia europea dell'ambiente e della rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale

OJ L 120, 11.5.1990, p. 1–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 009 P. 225 - 230
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 009 P. 225 - 230
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 001 P. 396 - 401
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 001 P. 396 - 401
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 001 P. 396 - 401
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 001 P. 396 - 401
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 001 P. 396 - 401
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 001 P. 396 - 401
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 001 P. 396 - 401
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 001 P. 396 - 401
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 001 P. 396 - 401
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 002 P. 28 - 33
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 002 P. 28 - 33

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 09/06/2009; abrogato da 32009R0401

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/1210/oj

31990R1210

Regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, sull'istituzione dell'Agenzia europea dell'ambiente e della rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale

Gazzetta ufficiale n. L 120 del 11/05/1990 pag. 0001 - 0006
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 9 pag. 0225
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 9 pag. 0225


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 1210/90 DEL CONSIGLIO

del 7 maggio 1990

sull'istituzione dell'Agenzia europea dell'ambiente e della rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 S,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che il trattato prevede lo sviluppo e l'attuazione di una politica comunitaria in materia ambientale ed enuncia gli obiettivi e i principi che dovrebbero guidare una simile politica;

considerando che le esigenze connesse con la salvaguardia dell'ambiente costituiscono una componente delle altre politiche della Comunità;

considerando che, a norma dell'articolo 130 R del trattato, la Comunità deve, nel predisporre l'azione in materia ambientale, tener conto, tra l'altro, dei dati scientifici e tecnici disponibili;

considerando che, in conformità della decisione 85/338/CEE (4), la Commissione ha intrapreso un programma di lavoro riguardante un progetto sperimentale per la raccolta, il coordinamento e l'uniformazione dell'informazione sullo stato dell'ambiente e delle risorse naturali nella Comunità; che è ora opportuno prendere le necessarie decisioni in merito a un sistema permanente di informazione e d'osservazione in materia ambientale;

considerando che la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati ambientali a livello europeo sono necessarie per fornire informazioni oggettive, attendibili e comparabili che consentano alla Comunità e agli Stati membri di adottare le misure indispensabili alla protezione dell'ambiente, di valutarne l'attuazione e di garantire una efficace informazione del pubblico sullo stato dell'ambiente;

considerando che già esistono nella Comunità e negli Stati membri organismi che forniscono tali informazioni e servizi;

considerando che, a partire da tale base, occorre istituire una rete europea di informazione ed osservazione in materia ambientale, in cui un'Agenzia europea per l'ambiente dovrebbe costituire l'ente di coordinamento a livello comunitario;

considerando che l'Agenzia dovrebbe collaborare con le strutture esistenti a livello comunitario affinché la Commissione possa assicurare la piena applicazione della legislazione comunitaria in materia di ambiente;

considerando che lo status giuridico e la struttura di tale Agenzia dovrebbero corrispondere al carattere oggettivo dei risultati che deve raggiungere e permettere lo svolgimento delle sue funzioni in stretta cooperazione con gli enti nazionali ed internazionali esistenti;

considerando che l'Agenzia deve avere un'autonomia giuridica, pur mantenendo uno stretto rapporto con le istituzioni della Comunità e degli Stati membri;

considerando che è opportuno prevedere che l'Agenzia sia aperta ad altri paesi che condividono l'interesse della Comunità e degli Stati membri per i suoi obiettivi, in virtù di accordi che essi potranno concludere con la Comunità;

considerando che il presente regolamento dovrebbe essere riveduto dopo due anni allo scopo di decidere circa ulteriori compiti dell'Agenzia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il presente regolamento istituisce l'Agenzia europea per l'ambiente e ha lo scopo di attuare una rete europea di informazione e di osservazione in materia ambientale.

2. Per raggiungere gli scopi di protezione e di miglioramento dell'ambiente stabiliti nel trattato e nei successivi programmi di azione della Comunità in materia ambientale, l'obiettivo è di fornire alla Comunità e agli Stati membri:

- informazioni oggettive, attendibili e comparabili a livello europeo che consentano di adottare le misure necessarie per la protezione dell'ambiente, di valutarne l'attuazione e di garantire una efficace informazione del pubblico sullo stato dell'ambiente;

- il supporto tecnico e scientifico necessario a tal fine.

Articolo 2

Per raggiungere l'obiettivo stabilito all'articolo 1, i compiti dell'Agenzia sono i seguenti:

i) istituire, in collaborazione con gli Stati membri, e coordinare la rete di cui all'articolo 4. A tal fine l'Agenzia provvede alla raccolta, al trattamento e all'analisi dei dati, in particolare nei settori di cui all'articolo 3. È inoltre compito dell'Agenzia proseguire i lavori intrapresi ai sensi della decisione 85/338/CEE;

ii) fornire alla Comunità e agli Stati membri le informazioni obiettive necessarie per la formulazione e l'attuazione di politiche ambientali oculate ed efficaci; a tale riguardo, fornire in particolare alla Commissione le informazioni necessarie perché essa possa adempiere i suoi compiti di individuazione, preparazione e valutazione delle azioni e della legislazione in materia di ambiente;

iii) registrare, collazionare e valutare dati sullo stato dell'ambiente, redigere relazioni di esperti sulla qualità e la sensibilità dell'ambiente nonché sulle pressioni a cui è sottoposta nella Comunità; fornire criteri di valutazione uniformi quanto ai dati ambientali, da applicare in tutti gli Stati membri. La Commissione si servirà di queste informazioni nell'ambito dei suoi compiti di garante dell'applicazione della legislazione comunitaria in materia di ambiente;

iv) contribuire ad assicurare la comparabilità dei dati ambientali a livello europeo e, se necessario, promuovere con i mezzi adeguati una maggiore armonizzazione dei metodi di misurazione;

v) promuovere l'integrazione delle informazioni ambientali europee nei programmi internazionali di sorveglianza dell'ambiente, così come definito nell'ambito dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e delle sue istituzioni specializzate;

vi) assicurare un'ampia diffusione di informazioni attendibili sull'ambiente. Inoltre l'Agenzia pubblica ogni tre anni una relazione sullo stato dell'ambiente;

vii) stimolare lo sviluppo e l'applicazione delle tecniche di previsione ambientale, in modo che si possano adottare adeguate misure preventive in tempo opportuno;

viii) stimolare lo sviluppo di metodi per valutare il costo dei danni all'ambiente e i costi delle politiche di prevenzione, di protezione e di risanamento dell'ambiente;

ix) stimolare lo scambio di informazioni sulle migliori tecnologie disponibili per prevenire o ridurre i danni all'ambiente;

x) cooperare con gli organismi e con i programmi di cui all'articolo 15.

Articolo 3

1. I principali campi di attività dell'Agenzia includono, nella più ampia misura possibile, tutti gli elementi che permettono di acquisire le informazioni utili a descrivere lo stato attuale e prevedibile dell'ambiente dai seguenti punti di vista:

i) la qualità dell'ambiente,

ii) le pressioni sull'ambiente,

iii) la sensibilità dell'ambiente.

2. L'Agenzia fornisce i dati direttamente utilizzabili nell'attuazione della politica della Comunità in materia di ambiente.

È accordata la priorità ai seguenti settori di attività:

- qualità dell'aria ed emissioni atmosferiche,

- qualità dell'acqua, inquinanti e risorse idriche,

- stato dei suoli, della fauna e della flora nonché dei biotopi,

- utilizzazione del suolo e risorse naturali,

- gestione dei rifiuti,

- emissioni sonore,

- sostanze chimiche pericolose per l'ambiente.

- protezione del litorale.

Saranno compresi in particolare i fenomeni transfrontalieri, plurinazionali o globali.

Si tiene conto anche degli aspetti socioeconomici.

Nelle sue azioni l'Agenzia evita doppioni con le attività già intraprese da altre istituzioni ed altri organismi.

Articolo 4

1. La rete comprende:

- i principali elementi delle reti nazionali di informazione;

- punti focali nazionali;

- i centri tematici operativi.

2. Per permettere l'attuazione della rete nel modo più rapido ed efficace possibile, gli Stati membri devono, entro i sei mesi successivi all'entrata in vigore del presente regolamento, indicare all'Agenzia i principali elementi che compongono le rispettive reti nazionali di informa zioni sull'ambiente, in particolare nei settori prioritari di cui all'articolo 3, paragrafo 2 compresa qualsiasi istituzione che, a loro parere, potrebbe collaborare ai lavori dell'Agenzia, tenendo conto della necessità di garantire la copertura geografica più completa possibile del loro territorio.

3. Gli Stati membri possono in particolare designare, tra le istituzioni di cui al paragrafo 2 o altre organizzazioni stabilite nel loro territorio, un « punto focale nazionale », incaricato, sul piano nazionale, del coordinamento e/o della trasmissione delle informazioni da fornire all'Agenzia, alle istituzioni o agli organismi facenti parte della rete compresi i centri tematici di cui al paragrafo 4.

4. Gli Stati membri possono parimenti individuare, entro il termine di cui al paragrafo 2, le istituzioni o altre organizzazioni stabilite nel loro territorio che potrebbero essere specificamente incaricate di cooperare con l'Agenzia per quanto riguarda determinati argomenti di interesse particolare. Un'istituzione così individuata dovrebbe essere in grado di concludere un accordo con l'Agenzia per agire in qualità di centro tematico della rete per compiti specifici in una determinata zona geografica. Questi centri cooperano con altre istituzioni facenti parte della rete.

5. Nei sei mesi successivi al ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 2, l'Agenzia conferma, in base ad una decisione del consiglio di amministrazione e agli accordi di cui all'articolo 5, i principali elementi della rete.

I centri tematici sono designati, con decisione adottata all'unanimità dal Consiglio d'amministrazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, per un periodo non superiore alla durata di ciascun programma pluriennale di lavoro previsto dall'articolo 8, paragrafo 4. Tuttavia questa designazione può essere rinnovata.

6. L'assegnazione dei compiti specifici ai centri tematici deve figurare nel programma pluriennale di lavoro dell'Agenzia di cui all'articolo 8, paragrafo 4.

7. Alla luce, in particolare, del programma di lavoro pluriennale, l'Agenzia riesamina periodicamente i principali elementi della rete menzionati al paragrafo 2 e apporta loro le eventuali modifiche decise dal consiglio d'amministrazione tenendo conto, se del caso, di nuove designazioni fatte dagli Stati membri.

Articolo 5

L'Agenzia potrà concludere con le istituzioni o enti che fanno parte della rete di cui all'articolo 4 gli accordi necessari, in particolare i contratti, per condurre a buon fine i compiti che essa potrà loro affidare. Uno Stato membro può prevedere che, per quanto riguarda le istituzioni o gli organismi nazionali nel suo territorio, siffatti accordi con l'Agenzia siano conclusi in accordo con il punto focale nazionale.

Articolo 6

I dati ambientali forniti all'Agenzia o da essa comunicati possono essere pubblicati e sono resi accessibili al pubblico sempreché siano conformi alle norme della Commissione e degli Stati membri relative alla divulgazione delle informazioni, in particolare per quanto riguarda la riservatezza.

Articolo 7

L'Agenzia ha personalità giuridica. Essa gode in tutti gli Stati membri della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle rispettive legislazioni.

Articolo 8

1. L'Agenzia ha un consiglio di amministrazione composto da un rappresentante di ogni Stato membro e da due rappresentanti della Commissione.

Inoltre il Parlamento europeo designerà come membri del consiglio di amministrazione due personalità del mondo scientifico particolarmente qualificate nel settore della protezione dell'ambiente, scelte in base al contributo che saranno in grado di dare all'attività dell'Agenzia.

Ogni membro del consiglio di amministrazione può farsi sostituire da un membro supplente.

2. Il consiglio di amministrazione elegge il presidente fra i suoi membri per un periodo di tre anni e adotta il regolamento interno. Ciascun membro del consiglio di amministrazione ha diritto di voto.

3. Le decisioni del consiglio di amministrazione sono adottate alla maggioranza di due terzi dei membri del consiglio di amministrazione, salvo che nel caso previsto dall'articolo 4, paragrafo 5, secondo comma.

4. Il consiglio di amministrazione adotta un programma pluriennale di lavoro fondato sui settori prioritari elencati all'articolo 3, paragrafo 2; esso si basa su un progetto presentato dal direttore esecutivo di cui all'articolo 9, previa consultazione del comitato scientifico di cui all'articolo 10 e della Commissione. Il primo programma pluriennale è adottato entro un termine di nove mesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

5. Nell'ambito del programma pluriennale, il consiglio di amministrazione adotta ogni anno il programma di lavoro dell'Agenzia sulla base di un progetto presentato dal direttore esecutivo previa consultazione del comitato scientifico e parere della Commissione. Il programma può essere adeguato nel corso dell'anno, secondo la stessa procedura.

6. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il consiglio di amministrazione adotta una relazione annua generale sulle attività dell'Agenzia. Il direttore esecutivo la presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri. Articolo 9

1. L'Agenzia è diretta da un direttore esecutivo nominato dal consiglio di amministrazione su proposta della Commissione per un periodo di cinque anni, rinnovabile. Il direttore esecutivo è il rappresentante legale dell'Agenzia. Ha la responsabilità dei seguenti compiti:

- adeguata preparazione ed esecuzione delle decisioni e dei programmi adottati dal consiglio di amministrazione,

- ordinaria amministrazione dell'Agenzia,

- esecuzione dei compiti di cui agli articoli 12 e 13,

- preparazione e pubblicazione delle relazioni di cui all'articolo 2, punto vi),

- tutte le questioni relative al personale,

- esecuzione dei compiti di cui all'articolo 8, paragrafi 4 e 5.

Il direttore esecutivo raccoglie il parere del comitato scientifico di cui all'articolo 10 per l'assunzione del personale scientifico dell'Agenzia.

2. Il direttore esecutivo è responsabile delle sue attività di fronte al consiglio di amministrazione.

Articolo 10

1. Il consiglio di amministrazione e il direttore esecutivo sono assistiti da un comitato scientifico, incaricato di emettere un parere nei casi previsti dal presente regolamento e su ogni questione scientifica relativa alle attività dell'Agenzia che il consiglio di amministrazione o il direttore esecutivo gli sottopongano.

I pareri del comitato scientifico vengono pubblicati.

2. Il comitato scientifico è composto da nove membri, particolarmente qualificati in materia ambientale, nominati dal consiglio di amministrazione per un periodo di quattro anni, rinnovabile una sola volta. Il regolamento interno previsto all'articolo 8, paragrafo 2 disciplina il suo funzionamento.

Articolo 11

1. Tutte le entrate e le spese dell'Agenzia devono formare oggetto di previsioni per ogni esercizio finanziario, che coincide con l'anno civile, ed essere iscritte nel bilancio dell'Agenzia.

2. Il bilancio deve essere equilibrato in entrate e spese.

3. Le entrate dell'Agenzia, fatte salve altre risorse, comprendono una sovvenzione della Comunità iscritta nel bilancio generale delle Comunità europee ed i pagamenti per servizi resi.

4. Le spese dell'Agenzia comprendono segnatamente le spese per il personale, le spese amministrative, infrastrutturali, operative e le spese relative ai contratti con istituzioni o organismi che fanno parte della rete, nonché con terzi.

Articolo 12

1. Il direttore esecutivo redige entro il 31 marzo di ogni anno un progetto preventivo delle entrate e delle spese dell'Agenzia per l'esercizio successivo e lo trasmette al consiglio di amministrazione, corredato di una tabella dell'organico.

2. Il consiglio di amministrazione redige il preventivo, corredato della tabella dell'organico, e la trasmette immediatamente alla Commissione, che elabora su tale base, nel progetto preliminare di bilancio che sottopone al Consiglio ai sensi dell'articolo 203 del trattato, le previsioni corrispondenti.

3. Il consiglio di amministrazione adotta il bilancio dell'Agenzia prima dell'inizio dell'esercizio finanziario, adeguandolo nella misura del necessario alla sovvenzione comunitaria ed alle altre risorse dell'Agenzia.

Articolo 13

1. Il direttore esecutivo è responsabile dell'esecuzione del bilancio dell'Agenzia.

2. Il controllo degli impegni e dei pagamenti di tutte le spese, nonché il controllo della costatazione e della riscossione di tutte le entrate dell'Agenzia sono effettuati dal controllore finanziario designato dal consiglio di amministrazione.

3. Entro il 31 marzo di ogni anno, il direttore esecutivo trasmette alla Commissione, al consiglio di amministrazione ed alla Corte dei conti i conti di tutte le entrate e spese dell'Agenzia per il precedente esercizio. La Corte dei conti li esamina conformemente all'articolo 206 bis del trattato.

4. Il consiglio di amministrazione dà scarico al direttore esecutivo dell'esecuzione del bilancio.

Articolo 14

Il consiglio di amministrazione, previo parere della Corte dei conti, adotta le disposizioni finanziarie interne che specificano segnatamente le modalità relative all'elaborazione ed esecuzione del bilancio dell'Agenzia.

Articolo 15

1. L'Agenzia si impegna attivamente a cooperare con altri organismi e programmi comunitari, segnatamente con il Centro comune di ricerca, l'Istituto statistico e i programmi di ricerca e sviluppo della Comunità in materia ambientale. In particolare:

- la cooperazione con il Centro comune di ricerca concerne più specificamente i compiti indicati alla lettera A dell'allegato;

- il coordinamento con l'Istituto statistico delle Comunità europee (EUROSTAT) e con il programma statistico delle Comunità europee deve seguire le linee direttive indicate alla lettera B dell'allegato. 2. L'Agenzia coopera attivamente anche con altri enti, quali l'Agenzia spaziale europea, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici, il Consiglio d'Europa e l'Agenzia internazionale per l'energia, nonché le Nazioni Unite e le sue istituzioni specializzate, in particolare il programma ambientale delle Nazioni Unite (UNEP), l'Organizzazione meteorologica mondiale e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica.

3. La cooperazione di cui ai paragrafi 1 e 2 deve segnatamente tener conto della necessità di evitare qualsiasi doppione.

Articolo 16

All'Agenzia si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee.

Articolo 17

Il personale dell'Agenzia è soggetto ai regolamenti e alle regolamentazioni applicabili ai funzionari e altri agenti delle Comunità europee.

L'Agenzia esercita nei confronti del suo personale i poteri conferiti all'autorità che ha il potere di nomina.

Il consiglio di amministrazione, d'intesa con la Commissione, adotta le opportune modalità di applicazione.

Articolo 18

1. La responsabilità contrattuale dell'Agenzia è regolata dalla legge applicabile al contratto in causa. La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente a giudicare in virtù di una clausola d'arbitrato contenuta nei contratti stipulati dall'Agenzia.

2. In materia di responsabilità extracontrattuale, l'Agenzia deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, qualsiasi danno cagionato dall'Agenzia o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni.

La Corte di giustizia è competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento dei danni.

3. La responsabilità personale degli agenti nei confronti dell'Agenzia è regolata dalle relative disposizioni che si applicano al personale dell'Agenzia.

Articolo 19

L'Agenzia è aperta ai paesi che non sono membri delle Comunità europee e che condividono l'interesse della Comunità e degli Stati membri per gli obiettivi dell'Agenzia, in virtù di accordi da essi conclusi con la Comunità secondo la procedura prevista all'articolo 228 del trattato.

Articolo 20

Entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento e dopo aver consultato il Parlamento europeo, sulla stessa base del presente regolamento e sulla base di una relazione della Commissione corredata di opportune proposte, il Consiglio decide dei futuri compiti dell'Agenzia, in particolare nei seguenti settori:

- contribuire al controllo dell'applicazione della legislazione comunitaria in materia di ambiente, in cooperazione con la Commissione e con le competenti autorità negli Stati membri;

- predisporre etichettature ecologiche e criteri per la concessione di dette etichettature per prodotti, tecnologie, merci, servizi e programmi ecologici, che non distruggano le risorse naturali;

- promuovere tecnologie e processi ecologici ed il loro uso e trasferimento all'interno della Comunità e nei paesi terzi;

- fissare i criteri per valutare l'impatto sull'ambiente ai fini dell'applicazione e della possibile revisione della direttiva 85/337/CEE (1), come previsto all'articolo 11 di quest'ultima.

Articolo 21

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui le competenti autorità hanno deciso la sede dell'Agenzia (2).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 7 maggio 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. COLLINS

(1) GU n. C 217 del 23. 8. 1989, pag. 7.

(2) GU n. C 96 del 17. 4. 1990.

(3) GU n. C 56 del 7. 3. 1990, pag. 20.

(4) GU n. L 176 del 6. 7. 1985, pag. 14.

(1) GU n. L 175 del 5. 7. 1985, pag. 40.

(2) La data di entrata in vigore del presente regolamento è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

A. Cooperazione con il Centro comune di ricerca

- Armonizzazione dei metodi di misurazione in materia ambientale (1)

- Comune taratura degli strumenti (1)

- Normalizzazione dei formati di dati

- Messa a punto di nuovi metodi e di nuovi strumenti di misurazione dello stato dell'ambiente

- Altri compiti convenuti dal direttore esecutivo dell'Agenzia e dal direttore generale del Centro comune di ricerca.

B. Cooperazione con EUROSTAT

1. Il sistema utilizzerà, nella misura del possibile, il sistema di informazioni statistiche messo a punto da EUROSTAT e dai servizi statistici nazionali degli Stati membri.

2. Il programma statistico nel settore dell'ambiente sarà stabilito di comune accordo dal direttore esecutivo dell'Agenzia e dal direttore generale di EUROSTAT e verrà presentato per approvazione al consiglio di amministrazione dell'Agenzia ed al comitato del programma statistico.

3. Il programma statistico è concepito ed attuato nell'ambito creato dagli organismi statistici internazionali, come la Commissione statistica delle Nazioni Unite, la conferenza degli esperti statistici europei e l'OCSE.

(1) La cooperazione in questi settori dovrà tener conto anche dei lavori condotti dall'Ufficio comunitario di riferimento.

Top