LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 luglio 2020, n. 14

Disposizioni in materia di paesaggio, di urbanistica e di edilizia. Modifiche alle leggi regionali 5/2007, 19/2009 e 22/2009.

TESTO VIGENTE dal 16/07/2020

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/07/2020
Materia:
410.01 - Urbanistica
410.05 - Pianificazione territoriale

Capo I
  Disposizioni in materia di paesaggio. Modifiche alla legge regionale 5/2007
Art. 1
  (Sostituzione dell'articolo 57 ter della legge regionale 5/2007)
1.
L' articolo 57 ter della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), è sostituito dal seguente:
<<Art. 57 ter
 (Conformazione o adeguamento degli strumenti urbanistici al PPR)
1. I Comuni conformano o adeguano i propri strumenti urbanistici generali alle previsioni del PPR, ai sensi dell' articolo 145, comma 4, del decreto legislativo 42/2004 , secondo le procedure disciplinate dalla normativa regionale in materia di urbanistica, entro i termini e con le modalità stabiliti dal PPR. I predetti termini sono rideterminati in applicazione delle disposizioni di cui all' articolo 103 della legge 24 aprile 2020, n. 27 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi).
2. La partecipazione degli organi ministeriali al procedimento di conformazione o adeguamento è disciplinata dal PPR.>>.

Art. 2
  (Modifica dell'articolo 59 della legge regionale 5/2007)
1.
Dopo il comma 2 dell'articolo 59 della legge regionale 5/2007 è inserito il seguente:
<<2 bis. Ai sensi dell' articolo 183, comma 3, del decreto legislativo 42/2004 , la partecipazione alle sedute della commissione di componenti dipendenti di enti pubblici non in quiescenza è assicurata nell'ambito dei compiti istituzionali delle amministrazioni presso le quali gli stessi prestano servizio e non dà luogo alla corresponsione di alcun compenso. Fatto salvo quanto disposto all' articolo 183, comma 3, del decreto legislativo 42/2004 , per la partecipazione alle sedute assicurata nell'ambito dei compiti istituzionali delle amministrazioni interessate, qualora, in ragione dell'interesse pubblico a garantire maggior efficacia nelle valutazioni, i Comuni ritengano di avvalersi di componenti esterni, in possesso di qualificata, pluriennale e documentata professionalità ed esperienza nella materia della tutela del paesaggio, può essere riconosciuto e disciplinato, ai sensi del comma 2, un gettone di presenza e il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alla seduta.>>.

Art. 3
  (Sostituzione dell'articolo 60 della legge regionale 5/2007)
1.
L' articolo 60 della legge regionale 5/2007 è sostituito dal seguente:
<<Art. 60
 (Autorità competente per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche)
1. Le funzioni amministrative relative a interventi sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31/2017 e del regolamento regionale di cui all'articolo 61, comma 5, sono delegate ai Comuni.
2. Sono altresì delegate ai Comuni le funzioni amministrative per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica con procedimento ordinario di cui all' articolo 146 del decreto legislativo 42/2004 , fatto salvo quanto previsto al comma 3.
3. Le funzioni di cui al comma 2 sono di competenza della Regione nei seguenti casi:
a) sino alla conformazione degli strumenti urbanistici al Piano paesaggistico regionale, per interventi di nuova edificazione o di demolizione e ricostruzione, anche con ampliamento, volti a realizzare edifici con una volumetria finale superiore a 10.000 metri cubi nei Comuni di Trieste, Udine, Pordenone e Gorizia; con una volumetria finale superiore a 5.000 metri cubi nei Comuni con più di 5.000 abitanti; con una volumetria finale superiore a 1.500 metri cubi in tutti gli altri Comuni della Regione; a tal fine la popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale;
b) riduzioni di superficie boscata di dimensione superiore a 20.000 metri quadrati nei Comuni di montagna interna secondo la classificazione ISTAT e superiore a 5.000 metri quadrati negli altri Comuni;
c) opere e interventi sui fiumi, torrenti e corsi d'acqua tutelati ai sensi dell' articolo 142, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 42/2004 , e individuati dal Piano paesaggistico regionale, nonché su alvei, sponde e argini dei medesimi, fatta eccezione per opere e interventi riguardanti il patrimonio edilizio realizzabili in attività edilizia libera o libera asseverata;
d) opere e interventi sulla linea di costa marittima e lagunare assunta, ai fini della sua delimitazione, dal Piano paesaggistico regionale;
e) sino alla conformazione degli strumenti urbanistici al Piano paesaggistico regionale, per opere e interventi che implichino movimenti di terra superiori a 50.000 metri cubi;
f) opere e interventi di carattere sovracomunale;
g) opere e interventi assoggettati a conformità urbanistica ai sensi della disciplina regionale.
4. La delega ai Comuni delle funzioni amministrative in materia di paesaggio di cui ai commi 1 e 2 è disposta con deliberazione della Giunta regionale, previa verifica, da parte della struttura regionale competente, della sussistenza dei requisiti di competenza tecnico-scientifica e di organizzazione di cui all' articolo 146, comma 6, del decreto legislativo 42/2004 . Qualora non sia stata istituita la Commissione locale del paesaggio di cui all'articolo 59 può essere conferita la delega per le sole funzioni di cui al comma 1.
5. Qualora la verifica di cui al comma 4 individui Comuni non conformi ai requisiti di organizzazione e competenza tecnico-scientifica, la Giunta regionale può delegare l'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio ai soggetti individuati dall' articolo 146, comma 6, del decreto legislativo 42/2004 , previo accertamento da parte della struttura regionale competente della sussistenza dei requisiti.
6. Le funzioni sanzionatorie, l'accertamento della compatibilità paesaggistica e l'applicazione delle relative sanzioni pecuniarie previste dall' articolo 167 del decreto legislativo 42/2004 spettano alla Regione o ai Comuni delegati secondo la suddivisione di competenza stabilita dal presente articolo.
7. I procedimenti non conclusi con l'adozione del provvedimento paesaggistico alla data di entrata in vigore della legge regionale 10 luglio 2020, n. 14 (Disposizioni in materia di paesaggio, di urbanistica e di edilizia. Modifiche alle leggi regionali 5/2007, 19/2009 e 22/2009), sono conclusi dall'ente competente al rilascio del provvedimento alla data di avvio del relativo procedimento, secondo la disciplina vigente alla medesima data.
8. Sono confermate le deliberazioni della Giunta regionale adottate sino alla data di entrata in vigore della legge regionale 14/2020 con le quali sono state delegate le funzioni amministrative in materia di paesaggio.>>.

Capo II
 Disposizioni in materia di urbanistica e di edilizia. Modifiche alle leggi regionali 19/2009 e 22/2009
Art. 4
  (Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 19/2009)
1. All' articolo 3 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera g) del comma 1 dopo le parole << dalle strutture perimetrali >> sono aggiunte le seguenti: << , escluse:

1) le rampe di scale aperte;

2) le strutture la cui proiezione ortogonale non superi la profondità massima di 2 metri, poste a tutela dell'unità immobiliare o dell'edificio oppure a protezione degli ingressi e delle aperture, quali pensiline, sporti di gronda, vetrine, verande, bussole, porticati, balconi e poggioli;

3) le tamponature, le intercapedini e i rivestimenti nei limiti individuati dall'articolo 37;

4) le tettoie a copertura della superficie per parcheggio (Sp) nei limiti dell'articolo 16
>>;

b)
al punto 1 del comma 2 ter dopo le parole << fino alla profondità massima di >> le parole << 1,60 metri >> sono sostituite dalle seguenti: << 2 metri >>.

Art. 5
  (Sostituzione dell'articolo 8 della legge regionale 19/2009)
1.
L' articolo 8 della legge regionale 19/2009 è sostituito dal seguente:
<<Art. 8
 (Sportello Unico per l'Edilizia <<SUE>>)
1. Nell'ambito della propria autonomia organizzativa, ciascun Comune, in forma singola o associata, attiva lo Sportello Unico per l'Edilizia, di seguito SUE, con il compito di curare in via telematica tutti i rapporti fra i privati e le Amministrazioni pubbliche tenute a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio.
2. Una volta attivato, il SUE costituisce l'unico punto di accesso per il privato in relazione ai procedimenti di cui alla presente legge ed esercita le funzioni di vigilanza connesse all'attività edilizia. Le comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dal SUE.
3. Al fine di agevolare i Comuni nella fase di attivazione del SUE e garantire uniformità nel trattamento telematico delle pratiche edilizie, la Regione istituisce il Portale regionale denominato <<SUE in rete>>, di seguito Portale, e lo mette gratuitamente a disposizione dei Comuni.
4. Entro due anni dall'attivazione del Portale, il Comune sottoscrive un atto d'intesa con la Regione per definire la data a partire dalla quale le pratiche edilizie sono gestite in via telematica, attraverso l'utilizzo del SUE. Ferma restando, per quanto compatibile, la disciplina di cui agli articoli 5 e 6 della legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale), e relativo regolamento di attuazione, l'Amministrazione regionale fornisce alle Amministrazioni comunali il supporto tecnico necessario, nonché promuove la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori, sia pubblici che privati.
5. Dalla data di attivazione del SUE lo stesso:
a) riceve le comunicazioni di inizio lavori, anche asseverate, le segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), anche in alternativa al permesso di costruire, le domande di permesso di costruire, le segnalazioni certificate di agibilità e ogni altra istanza o segnalazione o comunicazione prevista dalla presente legge, della cui avvenuta presentazione lo sportello rilascia immediatamente una ricevuta che indica i termini entro i quali l'amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere ovvero entro i quali il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento dell'istanza;
b) provvede all'inoltro telematico della documentazione alle altre Amministrazioni che intervengono nel procedimento;
c) acquisisce, anche tramite conferenza di servizi, le autorizzazioni e gli altri atti di assenso, comunque denominati, di competenza di altre Amministrazioni, necessari ai fini del perfezionamento del procedimento, provvedendo ad acquisire direttamente i documenti che siano agli atti del Comune interessato o di altri enti pubblici, ove questi non siano stati già allegati dal richiedente o nei casi in cui non possano essere sostituiti da un'autocertificazione ai sensi di legge;
d) rilascia i permessi di costruire e le certificazioni attestanti le prescrizioni normative e le determinazioni a carattere urbanistico, paesaggistico, ambientale, edilizio e di qualsiasi altro tipo comunque rilevanti ai fini degli interventi di trasformazione edilizia del territorio;
e) adotta i provvedimenti sanzionatori previsti dalla presente legge e definisce i procedimenti di sanatoria, anche mediante rilascio del permesso di costruire in sanatoria.
6. Il SUE inoltre:
a) fornisce, anche in via telematica, informazioni in materia edilizia, con particolare riferimento agli adempimenti necessari per lo svolgimento dei relativi procedimenti, e aggiorna tempestivamente lo stato di avanzamento della pratica;
b) garantisce idoneo supporto tecnico e giuridico agli operatori del settore, consentendo a chi vi abbia interesse l'accesso gratuito a banche dati normative o a diversi archivi informatici contenenti dati, documenti o informazioni utili per la pratica edilizia;
c) riceve le istanze di accesso agli atti in materia edilizia e fornisce adeguato riscontro.
7. La data di protocollazione degli atti coincide con quella di effettiva presentazione. I termini entro i quali l'Amministrazione è tenuta a rispondere o a svolgere i controlli di competenza e quelli previsti per il formarsi del silenzio assenso decorrono comunque dalla data di ricevimento da parte del SUE anche in caso di mancato rilascio della ricevuta o di tardiva protocollazione.
8. In deroga a quanto previsto dal comma 1, per l'insediamento delle attività produttive le competenze del SUE sono attribuite allo Sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi (SUAP), disciplinato dalla legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale).
9. Le attività di competenza del SUE e del SUAP possono essere svolte da un'unica struttura organizzativa individuata dal Comune.
10. Con decreto del Direttore centrale competente in materia di edilizia possono essere determinate specifiche tecniche con riferimento agli elaborati progettuali da presentare a corredo della pratica edilizia.
11. Rimangono salvi i sistemi per la gestione telematica delle pratiche edilizie diverse dal Portale, purché attivati entro il termine di cui al comma 4.>>.

2. Per le finalità di cui all' articolo 8, comma 3, della legge regionale 19/2009 , come sostituito dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 8 (Statistica e sistemi informativi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
Art. 6
  (Modifica all'articolo 16 della legge regionale 19/2009)
1.
Dopo il comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 19/2009 è inserito il seguente:
<<2 bis. Sono altresì realizzabili in attività edilizia libera, qualora attuati da enti pubblici, gli interventi di difesa idrogeologica, idraulico-forestale e geologica previsti dalle leggi regionali di settore e che non costituiscono trasformazione territoriale ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera e), numero 3).>>.

Art. 7
  (Modifica all'articolo 17 della legge regionale 19/2009)
1.
Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 19/2009 le parole << balconi e poggioli aggettanti, di profondità superiore a 1,60 metri >> sono sostituite dalle seguenti: << balconi e poggioli aggettanti di profondità superiore a 2 metri >>.

Art. 8
  (Modifica all'articolo 30 della legge regionale 19/2009)
1.
Alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 19/2009 dopo le parole << a esclusione delle zone omogenee E >> sono inserite le seguenti: << ubicate a una quota media inferiore ai 400 metri sul livello del mare >>.

Art. 9
  (Modifiche all'articolo 39 bis della legge regionale 19/2009)
1. Al comma 1 dell'articolo 39 bis della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo le parole << nei limiti del 50 per cento delle superfici utili e accessorie >> è inserita la seguente: << esistenti >>;

b)
le parole << e accessorio >> sono soppresse.

2.
Dopo il comma 1 dell'articolo 39 bis della legge regionale 19/2009 è inserito il seguente:
<<1 bis. Nell'ambito degli interventi di cui al comma 1 le superfici accessorie non vengono computate nei limiti di superfici o di volumi realizzabili in deroga ai sensi dello stesso comma, ferma restando la loro ammissibilità in deroga rispetto a distanze, altezze, superfici o volumi previsti dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti edilizi comunali, qualora non eccedano il 50 per cento delle superfici utili da realizzarsi o, nel caso del bonus volumetrico, gli 80 metri quadrati.>>.

3.
La lettera c) del comma 2 dell'articolo 39 bis della legge regionale 19/2009 è sostituita dalla seguente:
<<c) miglioramento igienico-funzionale o abbattimento di barriere architettoniche;>>.

Art. 10
  (Modifica all'articolo 45 della legge regionale 19/2009)
1.
Al comma 8 dell'articolo 45 della legge regionale 19/2009 la parola << denuncia >> è sostituita dalle seguenti: << segnalazione certificata >>.

Art. 11
  (Modifiche all'articolo 61 della legge regionale 19/2009)
1. All' articolo 61 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 3 quater dopo le parole << Le domande per il rilascio del permesso di costruire >> sono inserite le seguenti: << e le SCIA alternative al permesso di costruire >>;

b)
dopo il comma 3 quater sono inseriti i seguenti:
<<3 quinquies. Gli interventi da attuare in forza di convenzioni urbanistiche già deliberate alla data di entrata in vigore della legge regionale 29 aprile 2019, n. 6 (Misure urgenti per il recupero della competitività regionale), rimangono assoggettati alla legislazione edilizia vigente al momento di detta deliberazione, ferma restando la facoltà per gli interessati di optare per l'applicazione della disciplina sopravvenuta in relazione alle opere non ancora realizzate.
3 sexies. I termini quinquennali di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 23, comma 2, come modificato dall' articolo 66, comma 1, della legge regionale 8 luglio 2019, n. 9 (Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale), e di cui all'articolo 23, comma 4, lettera b), come modificato dall' articolo 6, comma 8, della legge regionale 6/2019 , trovano generale e automatica applicazione nei confronti dei titoli abilitativi edilizi in corso di validità alla data di entrata in vigore delle leggi regionali 9/2019 e 6/2019 e dei titoli abilitativi edilizi in corso di validità alla data dell'11 luglio 2016, senza necessità di alcuna comunicazione o richiesta di proroga.>>.

Art. 12
  (Inserimento dell'articolo 1 bis nella legge regionale 22/2009)
1.
Dopo l' articolo 1 della legge regionale 3 dicembre 2009, n. 22 (Procedure per l'avvio della riforma della pianificazione territoriale della Regione), è inserito il seguente:
<<Art. 1 bis
 (Procedure per l'aggiornamento del Piano del governo del territorio)
1. L'aggiornamento del Piano del governo del territorio (PGT) avviene mediante la procedura di variante disciplinata dal presente articolo.
2. Ai sensi degli articoli 143 e 145 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), il Piano di governo del territorio adegua i propri contenuti a quelli del Piano paesaggistico regionale (PPR), ferma restando la facoltà di integrare il PGT con contenuti, non in contrasto con il PPR, necessari per lo sviluppo di ulteriori vocazioni e potenzialità in riferimento al patrimonio identitario della Regione, il cui riconoscimento è presupposto fondamentale per il corretto governo e per la cura del territorio.
3. La variante al PGT è sottoposta a valutazione ambientale strategica di cui alla parte seconda del decreto legislativo 152/2006 , sulla base degli indirizzi generali di cui alla deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2015, n. 2627 (Decreto legislativo 152/2006. Indirizzi generali per i processi di vas concernenti piani e programmi la cui approvazione compete alla Regione, agli enti locali e agli altri enti pubblici della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Approvazione definitiva), ed è sottoposta agli adempimenti relativi alle consultazioni transfrontaliere di cui all' articolo 32 del decreto legislativo 152/2006 .
4. La Giunta regionale, con propria deliberazione su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di pianificazione territoriale, approva le linee guida per la formazione dello strumento di variante di cui al comma 1, relativamente ai criteri e ai principi informatori, agli obiettivi e alle finalità da perseguire, agli elementi costitutivi e ai contenuti minimi dello strumento medesimo.
5. Nella fase di elaborazione e di adozione della variante la Regione attiva strumenti di partecipazione, indirizzati ai diversi portatori di interesse, individuati con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.
6. La variante al PGT è sottoposta al parere del Consiglio delle autonomie locali e della competente Commissione consiliare, che si devono esprimere entro sessanta giorni, trascorsi i quali si prescinde dai pareri. Successivamente la variante è adottata con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.
7. L'avviso di adozione della variante è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione. La variante del PGT adottata è resa consultabile sul sito istituzionale della Regione.
8. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso di adozione di cui al comma 7, gli enti e gli organismi pubblici, le associazioni di categoria e i soggetti portatori di interessi diffusi e collettivi possono presentare alla struttura regionale competente in materia di pianificazione territoriale osservazioni scritte sulla variante al PGT adottata. Entro il medesimo termine i soggetti nei confronti dei quali le previsioni della variante adottata sono destinate a produrre effetti diretti possono presentare opposizioni.
9. Entro il termine di cui al comma 8 chiunque può formulare osservazioni sulla variante adottata e sul relativo Rapporto ambientale ai sensi dell' articolo 14 del decreto legislativo 152/2006 .
10. Sulle osservazioni e opposizioni di cui ai commi 8 e 9 si esprime la Giunta regionale.
11. La variante al PGT è approvata con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale. Il decreto del Presidente della Regione di approvazione della variante del PGT è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione. L'avviso dell'avvenuta approvazione è pubblicato, altresì, sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e su due quotidiani a diffusione regionale.
12. La variante al PGT entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.>>.

Capo III
 Disposizioni finali
Art. 13
  (Abrogazione dell'articolo 2 della legge regionale 22/2009)
Art. 14
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.