LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Art. 1
 (Disposizioni di carattere finanziario e in materia di entrate)
1. L'ammontare delle previsioni di entrata resta determinato in complessivi 20.267.277.083,41 euro, suddivisi in ragione di 7.250.911.184,68 euro per l'anno 2021, di 6.636.383.023,18 euro per l'anno 2022 e di 6.379.982.875,55 euro per l'anno 2023 avuto riguardo alle variazioni previste dalle Tabelle A1, A2, A3, A4, A5 di cui ai commi da 2 a 7.
2. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), sono disposte le variazioni relative ai Titoli e alle Tipologie dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2021-2023 di cui all'allegata Tabella A1 relativa alle entrate regionali.
3. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 sono disposte le variazioni relative ai Titoli e alle Tipologie dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2021-2023 di cui all'allegata Tabella A2 relativa all'iscrizione di assegnazioni vincolate.
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a iscrivere nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 gli importi previsti dall'articolo 1, comma 4, relativo ai mutui, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), non accertati e non impegnati nel 2020, avuto riguardo alle variazioni relative ai Titoli e alle Tipologie e alle Missioni, ai Programmi e Titoli dello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 di cui all'allegata Tabella A3.
5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a rimodulare nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, gli importi previsti dall'articolo 1, comma 4, relativo ai mutui, della legge regionale 29/2018 , non accertati e non impegnati nel 2020, avuto riguardo alle variazioni relative ai Titoli e alle Tipologie e alle Missioni, ai Programmi e Titoli dello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 di cui all'allegata Tabella A4.
6. Ai sensi di cui all' articolo 42, comma 8, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e in esito alle verifiche operate presso le strutture dell'Amministrazione regionale in ordine alla relativa sussistenza dei presupposti di natura giuridico-contabile, è applicata la somma di 11.353.101,89 euro quale quota del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio 2020 a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella A5 di cui al comma 7.
7. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 , sono disposte le variazioni relative alle Missioni, Programmi e Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 di cui all'allegata Tabella A5.
8. Ai sensi dell' articolo 7, primo comma, n. 2), dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), è autorizzato il ricorso al mercato finanziario mediante la contrazione di mutui nella misura massima complessiva di 300 milioni di euro nel triennio 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista alla Tabella A1 di cui al comma 2.
9. L'importo complessivo delle erogazioni relative ai mutui di cui al comma 8 non può essere superiore a 26.600.000 euro per l'anno 2021, 123.900.000 euro per l'anno 2022 e 149.500.000 euro per l'anno 2023; le somme rinvenienti dai mutui sono destinate alla copertura degli oneri previsti in bilancio con riferimento agli interventi dettagliati nella Nota integrativa, in conformità alle relative autorizzazioni di spesa disposte con la presente legge.
10. I mutui autorizzati dal comma 9 sono regolati dalle seguenti condizioni:
a) tasso fisso e/o variabile non superiore al tasso di interesse da applicare alle operazioni di mutuo effettuate dagli enti locali ai sensi dell' articolo 22, comma 2, del decreto legge 2 marzo 1989, n. 66 (Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale), convertito, con modificazioni, dalla legge 144/1989 ;
b) durata non superiore ai venti anni.
11. In via alternativa alla contrazione dei mutui di cui al comma 8 è autorizzato il ricorso alle forme di finanziamento con la Cassa depositi e prestiti SpA e con la Banca europea degli investimenti.
12. In via alternativa o complementare alla contrazione dei mutui di cui ai commi 8 e 9, nonché a quanto disposto con il comma 11, è autorizzato, nel triennio 2021-2023, il ricorso al mercato finanziario mediante emissione di buoni ordinari regionali (BOR) ai sensi dell' articolo 9, comma 1, lettera c), della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), nell'ambito del nuovo programma EMTN ovvero nell'ambito di operazioni regolate dalla legge italiana.
13. Le emissioni di BOR sono regolate dalle seguenti condizioni:
a) tasso fisso o variabile; quest'ultimo potrà prevedere anche indicizzazione a parametri non monetari quali, ad esempio, l'inflazione;
b) costo massimo determinato nelle seguenti misure:
1) tasso fisso: Interest Rate Swap pari alla durata dell'emissione obbligazionaria aumentato di un margine massimo annuo di 0,75 punti percentuali;
2) tasso variabile: Euribor a tre o a sei mesi, nel caso di periodicità trimestrale o semestrale delle cedole, con maggiorazione non superiore a un punto percentuale annuo; in caso di indicizzazione a parametri non monetari, il tasso di emissione dovrà al massimo essere finanziariamente equivalente al tasso Euribor a tre o a sei mesi maggiorato di un punto percentuale annuo;
c) commissione di collocamento non superiore allo 0,50 per cento del valore nominale delle obbligazioni, a eccezione dei prestiti destinati a investitori privati nettasti tramite Offerta Pubblica di Sottoscrizione (OPS) nel qual caso il limite massimo è elevato al 3 per cento dell'importo effettivamente collocato;
d) durata non inferiore a cinque anni e non superiore a venti anni;
e) in relazione all'andamento del mercato finanziario, rimborso alla pari mediante quote capitali costanti o crescenti a partire dalla data di pagamento della prima cedola.
Art. 2
 (Investimenti per il rilancio)
1. Per favorire la ripresa dell'economia regionale e migliorare il benessere dei suoi cittadini, l'Amministrazione regionale promuove la realizzazione di:
a) grandi opere che rivestano un ruolo strategico nello sviluppo del territorio;
b) altri investimenti intersettoriali.
2. L'Amministrazione regionale realizza direttamente gli investimenti di cui al comma 1 oppure contribuisce alla loro realizzazione da parte di soggetti pubblici e privati.
3. Per le finalità di cui al comma 1, e, in particolare, per concorrere alla valorizzazione dell'area "Porto Vecchio" di Trieste la Regione è autorizzata:
a) a partecipare alla valorizzazione, rigenerazione urbana e riqualificazione urbanistica delle aree del "Porto Vecchio" di Trieste mediante la concessione di un contributo al Comune di Trieste per l'importo massimo di 10.500.000 euro;
b) ad acquisire, nell'ambito del processo di riorganizzazione delle strutture sedi di uffici e al fine di provvedere a una loro più razionale distribuzione sul territorio, una o più strutture nell'area di "Porto Vecchio" da destinare ad attività istituzionali e di sviluppo del territorio.
4. Per dare esecuzione a quanto previsto ai commi 1, 2 e 3 e al fine di attivare un processo di valorizzazione unico degli immobili pubblici, in coerenza con gli indirizzi di sviluppo territoriale che possa costituire, nell'ambito del contesto economico e sociale di riferimento, elemento di stimolo e attrazione di interventi di sviluppo locale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere un accordo di programma con il Comune di Trieste, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale - Porti di Trieste e Monfalcone, il Consorzio per la valorizzazione del porto vecchio "Ursus" e il Ministero della cultura - Segretariato regionale del Ministero della cultura per il Friuli Venezia Giulia.
5. L'accordo di programma, di cui al comma 4, prevede in particolare:
a) che il Comune di Trieste conferisca alla Regione, per un importo massimo non superiore al corrispondente valore di stima reso dall'Agenzia delle entrate oltre agli oneri e spese di registrazione, la piena proprietà degli immobili di seguito individuati:
1) Magazzino n. 7: Catasto fabbricati: Sezione urbana V, foglio 6, mappale 462 e altre;
2) Magazzino n. 10: Catasto fabbricati: Sezione urbana V, foglio 6, mappale 262 e altre;
3) Edificio n. 118: Catasto fabbricati: Sezione urbana V, foglio 6, mappale 471 e altre;
4) Hangar n. 21: Catasto fabbricati: Sezione urbana V, foglio 3, mappale 249 e altre;
b) che gli immobili di cui alla lettera a) sono trasferiti in proprietà alla Regione con tutte le autorizzazioni e sanatorie di legge, compresa la regolarizzazione catastale, liberi da ogni vincolo locativo o concessorio o diverso gravame e con tutte le eventuali pertinenze, accessori, ragioni e azioni, servitù attive e passive, in diritto e in fatto;
c) che gli oneri di urbanizzazione afferenti gli immobili di cui alla lettera a), ove dovuti, si intendono assolti dalla Regione nell'importo di cui alla lettera a) e sono da realizzarsi dal Comune di Trieste a proprie spese;
d) che gli oneri fiscali e le spese di registrazione relativi agli edifici di cui alla lettera a) sono a carico della Regione e che ogni diverso onere amministrativo, fiscale, tributario o di qualsivoglia natura conseguente o necessario per la regolarizzazione catastale, ovvero per l'autorizzazione alla vendita restano a carico del Comune di Trieste;
e) la determinazione delle modalità di erogazione del contributo di cui al comma 3, lettera a);
f) la definizione e la tempistica degli interventi di valorizzazione o rigenerazione dell'area e delle opere di urbanizzazione primaria da realizzarsi nelle aree del "Porto Vecchio" di Trieste;
g) che le opere di urbanizzazione primaria siano eseguite dal Comune di Trieste e siano finalizzate a dare funzionalità agli edifici oggetto di acquisizione da parte della Regione. La mancata realizzazione delle opere comporta la revoca del contributo e l'obbligo per il Comune di Trieste di disporre, entro il termine di successivi cinque anni, la restituzione delle somme già erogate in ratei costanti, liberando contestualmente la Regione dalla corresponsione delle somme residue;
h) la realizzazione e messa a disposizione, ai sensi dell' articolo 5, comma 7, della legge regionale 29 maggio 2015, n. 13 (Istituzione dell'area Agenzia regionale per il lavoro e modifiche della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), nonché di altre leggi regionali in materia di lavoro), della sede del Centro per l'Impiego di Trieste, nell'area di "Porto Vecchio", a cura e onere del Comune di Trieste.
(6)
6.  
( ABROGATO )
(7)
7.  
( ABROGATO )
(8)
8. Per le finalità previste al comma 4, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 6 (Ufficio tecnico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
9. Per le finalità previste al comma 5 è destinata la spesa complessiva di 26 milioni di euro, suddivisi in ragione di 5 milioni di euro per l'anno 2021, 10 milioni di euro per l'anno 2022, 11 milioni di euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 3 (Concessione crediti breve termine) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella N di cui al comma 44.
10. Le entrate di cui al comma 5, per complessivi 26 milioni di euro, suddivisa in ragione di 2.600.000 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034, sono accertate e riscosse al Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia n. 50200 (Riscossione di crediti di breve termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla Tabella A1 di cui all'articolo 1, comma 2.
11. Le entrate disposte dal comma 5 per le annualità successive al 2023 saranno accertate ai corrispondenti Titoli e Tipologie per gli anni medesimi.
12. Ai sensi del comma 1, lettera a), l'Amministrazione regionale, direttamente o tramite delegazione amministrativa, è autorizzata a realizzare il nuovo ponte sul Meduna sulla S.S. 13 "Pontebbana" in corrispondenza dell'ingresso est a Pordenone sulla base dello studio di fattibilità sviluppato dall'UTI del Noncello.
13. Per le finalità previste al comma 12 è destinata la spesa complessiva di 23 milioni di euro, suddivisa in ragione di 1 milione di euro per il 2021, di 10 milioni di euro per il 2022 e di 12 milioni di euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella N di cui al comma 44.
14. Ai sensi del comma 1, lettera a), la Regione è autorizzata a partecipare alla riqualificazione del comprensorio di via Pozzuolo n. 330 di Udine, sede dell'ex ospedale psichiatrico.
15. Per le finalità di cui al comma 14, la Regione è autorizzata a concedere all'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale l'importo massimo di 25 milioni di euro.
16.  
( ABROGATO )
(2)
17.  
( ABROGATO )
(3)
18. Per le finalità previste al comma 15 è destinata la spesa complessiva di 25 milioni di euro, suddivisa in ragione di 1 milione di euro per l'anno 2021, 12 milioni di euro per l'anno 2022, 12 milioni di euro per l'anno 2023, a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 5 (Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella N di cui al comma 44.
19. Per le finalità previste al comma 16 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 5 (Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari) - Titolo n. 3 (Spese per incremento attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
20. Le entrate di cui al comma 16 sono accertate e riscosse al Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia n. 50300 (Riscossione di crediti di medio lungo termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2021-2023.
21. Ai sensi del comma 1, lettera a), al fine del completo recupero funzionale del patrimonio immobiliare sportivo di proprietà del Comune di Gorizia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune medesimo per interventi di riqualificazione del palazzetto dello sport "PalaBigot".
22. Per le finalità di cui al comma 21, il Comune di Gorizia presenta al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza corredata della documentazione di cui all' articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici). Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini per la realizzazione dell'intervento e le modalità di rendicontazione della spesa.
23. Per le finalità di cui al comma 21 è destinata la spesa complessiva di 4.500.000 euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per l'anno 2021 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella N di cui al comma 44.
24. Ai sensi del comma 1, lettera a), al fine di riqualificare il centro storico della città e di incentivare le iniziative di valorizzazione dell'area, anche con lo scopo di poter offrire un'opportunità di collaborazione transfrontaliera con la Città di Nova Gorica, candidata a Capitale della Cultura Europea 2025, la Regione è autorizzata a finanziare il Comune di Gorizia per la realizzazione di un parcheggio interrato e di una struttura coperta e trasparente dotata di servizi, a destinazione polifunzionale.
25. Le risorse di cui al comma 24 sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla Direzione centrale infrastrutture e territorio, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori.
26. Per le modalità di concessione, liquidazione e rendicontazione si applica la legge regionale 14/2002 .
27. Per le finalità di cui al comma 24 è destinata la spesa complessiva di 4.500.000 euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per l'anno 2021, di 2 milioni di euro per l'anno 2022 e di 2 milioni di euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella N di cui al comma 44.
28. Ai sensi del comma 1, lettera a), la Regione sostiene gli interventi necessari nell'ambito della zona litorale monfalconese per migliorare la fruibilità delle strutture che riguardano l'arenile e l'area retrostante e per potenziarne le funzioni turistiche e l'attrattività e la dotazione di servizi e strutture per la valorizzazione in senso turistico- ambientale del comprensorio Pietrarossa- Rocca - parco tematico del Carso.
29. Nell'ambito delle azioni di intervento di cui al comma 28, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo al Comune di Monfalcone per la realizzazione del Piano integrato di sviluppo turistico-sostenibile dell'area del litorale e carsica anche attraverso la realizzazione di interventi volti a creare strutture di animazione mediante l'utilizzo di tecnologie atte a promuovere il territorio.
30. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 29, è presentata alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa e del preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
31. Per le finalità previste dai commi 28 e 29 è destinata la spesa complessiva di 9 milioni di euro, suddivisa in ragione di 1 milione di euro per l'anno 2021, 4 milioni di euro per l'anno 2022 e 4 milioni di euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella N di cui al comma 44.
32. Ai sensi del comma 1, lettera b), al fine di attuare interventi finalizzati alla valorizzazione turistica, di promozione e sviluppo sociale ed economico dell'area montana regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a PromoTurismoFVG un contributo finalizzato al miglioramento dell'offerta turistica dei territori montani della regione, mediante il potenziamento delle infrastrutture nonché all'efficientamento degli impianti di innevamento, manutenzione straordinaria di immobili, impianti e attrezzature per finalità turistiche.
33. I criteri e le modalità di finanziamento degli interventi di cui al comma 32 sono individuati, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, con deliberazione della Giunta regionale.
34. Per le finalità previste dal comma 32 è destinata la spesa complessiva di 36 milioni di euro, suddivisa in ragione di 4 milioni di euro per l'anno 2021, 14 milioni di euro per l'anno 2022 e di 18 milioni di euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella N di cui al comma 44.
35. Ai sensi del comma 1, lettera b), ai fini dello sviluppo di una complessiva azione di valorizzazione sostenibile del territorio regionale, la Regione interviene a sostegno della riqualificazione dei beni pubblici di particolare interesse turistico.
36. Nell'ambito delle azioni di intervento di cui al comma 35, l'Amministrazione regionale è autorizzata stipulare con il Comune di Lignano Sabbiadoro un accordo di programma finalizzato alla definizione delle modalità di programmazione e di esecuzione di un intervento pubblico di riqualificazione e messa in sicurezza della terrazza a mare situata nel comune medesimo.
37. Con l'accordo di programma sono definiti le modalità e i tempi di realizzazione dell'intervento, i relativi oneri e le ulteriori modalità di realizzazione dell'azione integrata di Regione e Comune di Lignano Sabbiadoro per il conseguimento delle finalità di valorizzazione di cui al comma 35.
38. Per le finalità di cui ai commi 35 e 36 è destinata la spesa complessiva di 8 milioni di euro, suddivisa in ragione di 1 milione di euro per l'anno 2021, di 3 milioni di euro per l'anno 2022 e di 4 milioni di euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella N di cui al comma 44.
39.
Ai sensi del comma 1, lettera b), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia, in quanto ente facente parte del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente (SNPA) a sua volta inserito tra le Strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile ai sensi dell' articolo 13 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile), per l'adeguamento delle sedi dell'Agenzia, situate nei Comuni di Pordenone, di Trieste e di Udine, alle prescrizioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018 " Aggiornamento delle <<Norme tecniche per le costruzioni>> ", concernenti la costruzione in zona sismica.

40. Per le finalità di cui al comma 39 è destinata la spesa complessiva di 10.300.000 euro, suddivisa in ragione di 4.300.000 euro per l'anno 2021, di 2.700.000 euro per l'anno 2022 e di 3.300.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela territorio ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella N di cui al comma 44.
41. Al fine di garantire la realizzazione di progetti inerenti alla nuova residenzialità anziani del Comune di Pordenone, la Regione è autorizzata a concedere al Comune medesimo un contributo pari a 884.000 euro per l’affidamento, in via diretta o per il tramite dell’ASP Umberto I, della progettazione dell’intervento di costruzione di una nuova casa di riposo.
42. Per la finalità di cui al comma 41 il Comune di Pordenone presenta domanda di finanziamento alla Direzione centrale competente entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
43. Per le finalità di cui al comma 41 è destinata la spesa di 884.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 3 (Interventi per gli anziani) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella N di cui al comma 44.
44. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 , sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 di cui all'allegata Tabella N.
44 bis. Ai sensi del comma 1, lettera a), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere al progetto di riqualificazione urbana dell'area denominata "Caserma Osoppo", avviato dalla città di Udine, di cui al Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016 in attuazione dell'articolo 1, commi 974, 975, 976, 977 e 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), a fronte della concessione gratuita di spazi da destinare a finalità istituzionali tra cui l'individuazione dei locali da disporre a favore dell'istituendo Organismo Pagatore Regionale del Friuli Venezia Giulia (OPR FVG), di cui all'articolo 3, commi da 68 a 72, della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022).
44 ter. Per le finalità di cui al comma 44 bis l'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere un accordo di programma con il Comune di Udine.
44 quater. L'accordo di programma di cui al comma 44 ter prevede in particolare che:
a) l'Amministrazione regionale conceda al Comune di Udine un contributo per l'importo massimo di 3.500.000 euro a concorso del completamento delle opere di cui all'area denominata "Caserma Osoppo";
b) il Comune di Udine si obbliga a concedere, gratuitamente, a favore dell'Amministrazione regionale spazi arredati, da destinarsi a finalità istituzionali regionali, per una estensione minima di 1.500 metri quadrati lordi, e per una durata non inferiore a 25 anni.
Note:
1Parole soppresse al comma 41 da art. 169, comma 1, L. R. 6/2021
2Comma 16 abrogato da art. 127, comma 1, L. R. 8/2022
3Comma 17 abrogato da art. 127, comma 1, L. R. 8/2022
4Comma 3 sostituito da art. 11, comma 3, lettera a), L. R. 13/2022
5Comma 4 sostituito da art. 11, comma 3, lettera b), L. R. 13/2022
6Comma 5 sostituito da art. 11, comma 3, lettera c), L. R. 13/2022
7Comma 6 abrogato da art. 11, comma 3, lettera d), L. R. 13/2022
8Comma 7 abrogato da art. 11, comma 3, lettera d), L. R. 13/2022
9Parole sostituite al comma 12 da art. 5, comma 21, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
10Comma 44 bis aggiunto da art. 11, comma 5, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
11Comma 44 ter aggiunto da art. 11, comma 5, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
12Comma 44 quater aggiunto da art. 11, comma 5, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
13Integrata la disciplina del comma 3 da art. 12, comma 17, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
Art. 3
 (Attività produttive)
1. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto del Presidente della Regione 25 gennaio 2012, n. 033/Pres. (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano), le domande presentate nell'esercizio 2020, e non finanziate per mancanza di risorse disponibili sono finanziate, nel limite massimo di 1.200.000 euro, con le risorse stanziate per l'anno 2021 a valere sul Fondo CATA per gli incentivi alle imprese istituito ai sensi dell' articolo 72 ter della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato).
2. Per le finalità di cui al comma 1 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Arta Terme un contributo straordinario integrativo per la realizzazione delle finalità di cui all' articolo 2, comma 77, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), riferite alla progettazione e successivo ampliamento e ammodernamento del complesso termale sito nel comune di Arta Terme.
4. Per le finalità di cui al comma 3, il Comune di Arta Terme presenta domanda di contributo entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Servizio competente in materia di turismo, corredata di una relazione illustrativa, di un quadro economico degli interventi da realizzare, di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori e dei connessi adempimenti finanziari. Con il decreto di concessione sono fissati le modalità e i termini di rendicontazione della spesa.
5. Per le finalità di cui al comma 3 è destinata la spesa complessiva di 400.000 euro suddivisa in ragione di 200.000 euro per l'anno 2021 e di 200.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 41.
6.
La Regione favorisce il ricorso a procedure concorsuali finalizzate alla conclusione della procedura di liquidazione coatta amministrativa del " Consorzio di sviluppo industriale della zona dell'Aussa Corno " in liquidazione commissariale ai sensi dell' articolo 14 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale), come da ultimo modificato dalla legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), e attuato dai provvedimenti che ne hanno disposto lo scioglimento e la messa in liquidazione, al fine di consentire il pieno sviluppo delle attività economiche della Zona industriale dell'Aussa Corno.

7. Nell'ambito dei fini istituzionali riconosciuti ai consorzi di sviluppo economico locale dall' articolo 64 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG- Riforma delle politiche industriali), la Regione sostiene l'intervento del consorzio di cui all' articolo 62, comma 5, lettera d), numero 1), della medesima legge 3/2015 nella procedura concorsuale di cui al comma 6 per la realizzazione di infrastrutture di urbanizzazione primaria a fruizione collettiva, veicolare o pedonale, non soggette a sfruttamento commerciale e per la realizzazione e l'ammodernamento di infrastrutture locali per l'insediamento di attività produttive nella zona industriale dell'Aussa Corno, ai sensi degli articoli 85 e 86 della legge regionale 3/2015 .
8. Per le finalità di cui al comma 7 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
9. Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative e alle conseguenze derivanti dal blocco delle attività a seguito delle misure di contenimento del COVID-19 di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19), in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2018 069/Pres. (Regolamento concernente i trasferimenti in conto capitale per la progettazione, realizzazione e manutenzione di infrastrutture di urbanizzazione primaria a fruizione collettiva, veicolare o pedonale, a favore dei consorzi di sviluppo economico locale, ai sensi dell'articolo 85, comma 9, della legge regionale 3 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG-riforma delle politiche industriali)), sono ammissibili le spese sostenute prima della presentazione della domanda di assegnazione dei trasferimenti, a condizione che le stesse siano riferite a interventi avviati successivamente al 24 marzo 2020.
10. Per le finalità di cui al comma 9 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
11. Le domande presentate nel corso dell'anno 2020 ai sensi dell' articolo 61 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), non finanziate per indisponibilità di risorse, sono finanziate con fondi stanziati nell'esercizio finanziario 2021.
12. Al fine di consentire il finanziamento delle domande di cui al comma 11, per l'anno 2021 è sospesa la presentazione delle domande per la concessione di contributi per infrastrutture turistiche di cui al medesimo articolo 61 della legge regionale 21/2016 ; le domande eventualmente pervenute sono archiviate d'ufficio.
13. Per le finalità di cui al comma 11 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
14. Al fine di salvaguardare il tessuto economico regionale a seguito dell'emergenza COVID-19, la Regione è autorizzata a concedere, nel rispetto dei limiti imposti dalla regola "de minimis" prevista dalla normativa dell'Unione Europea, un contributo in conto capitale a fondo perduto per sostenere le operazioni di subentro, a titolo oneroso, in micro e piccole imprese già in essere, come definite dall'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014.
15. Gli interventi oggetto degli incentivi si caratterizzano per:
a) il forte incentivo al ricambio generazionale, attraverso il sostegno all'imprenditoria giovanile;
b) l'elevato positivo impatto occupazionale consistente anche nell'impegno, da parte dell'impresa beneficiaria, preliminarmente alla concessione dell'incentivo, a mantenere i livelli occupazionali precedenti al subentro nell'impresa;
c) lo stimolo alla nascita di nuova imprenditoria femminile.
16. Ai soggetti beneficiari verrà riconosciuto un incentivo in conto capitale, a parziale copertura degli investimenti effettuati, in relazione all'importo indicato nell'atto di trasferimento allegato, nella misura di:
a) 2.500 euro per ogni trasferimento d'azienda il cui importo sia inferiore a 10.000 euro;
b) 5.000 euro per ogni trasferimento d'azienda il cui importo sia compreso tra 10.000 euro e 29.999,99 euro;
c) 10.000 euro per ogni trasferimento d'azienda il cui importo sia pari o superiore a 30.000 euro.
17. I contributi di cui al comma 16 sono aumentati del 50 per cento nel caso in cui i subentranti siano:
a) soggetti minori di anni trentacinque;
b) donne;
c) lavoratori già dipendenti dell'impresa ceduta, personalmente o in qualità di legali rappresentanti di soggetto giuridico all'uopo costituito.
18. I contributi di cui al comma 16 potranno essere concessi esclusivamente qualora il titolare, nel caso di ditta individuale, o i soci cedenti che rappresentano almeno la maggioranza del capitale sociale, nel caso di società di persone o di società a responsabilità limitata, abbiano compiuto almeno cinquantacinque anni di età alla data del subentro, e siano stati titolari della ditta individuale o presenti nella compagine societaria da almeno cinque anni alla data del subentro.
19. Con regolamento regionale da approvare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono determinati i criteri, le condizioni e le modalità di presentazione delle istanze, nonché le modalità di concessione del contributo, tenuto conto anche delle disposizioni di cui ai commi precedenti.
20. Per le finalità di cui al comma 14 è destinata la spesa complessiva di 1.200.000 euro, suddivisa in ragione di 400.000 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) -Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 41.
21.
Dopo il capo IV del titolo VII della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), è inserito il seguente:
<<CAPO IV bis
 INTERVENTI PER IL RICONOSCIMENTO, LA VALORIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DEI CAMMINI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
Art.69 ter
 (Finalità e oggetto)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia, nell'ambito delle azioni di promozione dello sviluppo sostenibile del territorio e del patrimonio naturale, storico-paesaggistico e delle tradizioni locali che la caratterizzano, opera per la diversificazione della offerta turistica, anche mediante lo sviluppo di nuove forme di offerta di turismo ecosostenibile, quali i percorsi fruibili a piedi, in regime di pratica di attività escursionistica o di attività ricreativa e all'aria aperta.
2. Per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge, la Regione Friuli Venezia Giulia definisce e individua la rete dei cammini così concorrendo a implementare l'offerta culturale e turistica regionale.
Art. 69 quater
 (Rete dei cammini del Friuli Venezia Giulia)
1. Con deliberazione di Giunta regionale è costituita la Rete dei cammini del Friuli Venezia Giulia, di seguito denominata RCFVG, comprendente itinerari, da percorrere a piedi, che collegano fra loro luoghi accomunati da significativi e documentati fatti storici o da tradizioni storicamente consolidate, di interesse storico, culturale, religioso, naturalistico, ambientale, paesaggistico, enogastronomico ed è comprensiva di:
a) itinerari culturali riconosciuti da parte del Consiglio d'Europa, ivi compresi quelli per i quali è in corso la valutazione per il riconoscimento di itinerario culturale;
b) cammini interregionali, riconosciuti dal Ministero competente in materia di beni e attività culturali e di turismo in accordo con le Regioni interessate;
c) cammini interregionali riconosciuti a seguito di intese con altre Regioni o accordi con enti locali;
d) cammini riconosciuti dalla Regione quali cammini locali di interesse regionale, ai sensi dell'articolo 69 sexies.
Art. 69 quinquies
 (Riconoscimento dei cammini locali di interesse regionale)
1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, stabilisce le procedure e modalità per il riconoscimento dei cammini locali di interesse regionale, interregionale e transnazionale e riconosce i cammini stessi, individuando tra l'altro:
a) il tracciato del cammino di cui si chiede il riconoscimento e la relativa cartografia;
b) le informazioni necessarie a evidenziare il legame storico, culturale, religioso, naturalistico, ambientale, paesaggistico, enogastronomico fra i luoghi interessati nel cammino;
c) gli elementi utili a garantire la fruibilità dei cammini, quali le indicazioni delle tappe e delle strutture di pubblico servizio presenti lungo il percorso e i tempi medi di percorrenza, per categorie di utenti.
2. Al fine di consentire la definizione di soluzioni di collegamento per la realizzazione di un sistema di rete tra i cammini, la Giunta regionale promuove l'individuazione di tracciati di collegamento tra i cammini.
Art. 69 sexies
 (Registro della Rete dei cammini del Friuli Venezia Giulia)
1. È istituito presso la Giunta regionale il Registro della Rete dei cammini del Friuli Venezia Giulia al quale possono essere iscritti i cammini riconosciuti ai sensi dell'articolo 69 quinquies.
2. Il Registro della RCFVG è tenuto e aggiornato con le modalità e i termini stabiliti dalla Giunta regionale ed è pubblicato in apposita sezione del sito web istituzionale della Regione o con altre modalità telematiche.
Art.69 septies
 (Gestione della Rete dei cammini del Friuli Venezia Giulia)
1. Gli interventi di ricognizione e individuazione, di segnalazione e manutenzione, ivi compresi quelli di ripristino e la realizzazione dei tracciati di collegamento fra cammini, sono realizzati nei terreni di cui si dispone di titolo e salvi i diritti di terzi:
a) dagli enti locali, dagli enti gestori delle aree naturali protette regionali, dagli enti parco regionali e nazionali, dalle associazioni pro loco, dai gruppi di azione locale istituiti ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea;
b) da associazioni rappresentative del settore turistico e culturale e da enti religiosi;
c) dalle organizzazioni di gestione della destinazione;
d) da Consorzi di gestione, costituiti su base volontaria, fra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c).
2. I soggetti gestori dei cammini garantiscono l'accessibilità agli utenti in regime di sicurezza e adottano gli interventi atti a garantire la fruibilità dei medesimi da parte delle persone con disabilità.
3. Ai soggetti gestori dei cammini competono altresì la realizzazione di attività di promozione, informazione, comunicazione e animazione turistica dei cammini, finalizzate a incentivare la fruizione.
4. Con regolamento sono definite le modalità per la costituzione, il riconoscimento e il funzionamento dei Consorzi di gestione dei cammini, sulla base dei seguenti criteri generali:
a) non perseguimento di fini di lucro;
b) coerenza territoriale e ampio grado di rappresentatività degli enti e delle associazioni consorziati rispetto ai territori interessati dai cammini o dal sistema di rete di cammini.
Art. 69 octies
 (Promozione dei cammini)
1. La Giunta regionale, anche nell'ambito degli strumenti di programmazione e promozione turistica regionale e relative misure attuative, attua programmi e iniziative di carattere regionale per la conoscenza e la valorizzazione dei cammini, nonché per riconoscere contributi ai soggetti di cui all'articolo 69 septies, comma 1, per:
a) iniziative e interventi di ricognizione e individuazione, di segnalazione e manutenzione, ivi compresi quelli di ripristino di cammini turistici e per la realizzazione dei tracciati di collegamento fra cammini, in funzione della iscrizione al Registro della RCFVG;
b) iniziative per la conoscenza e fruibilità da parte dei turisti della RCFVG, in funzione dello sviluppo del turismo lento, con la promozione della vacanza a piedi.
2. I contributi sono concessi a titolo di aiuto "de minimis" in conformità al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352 del 24 dicembre 2013. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di esecuzione dell'iniziativa e di rendicontazione della spesa.
Art. 69 nonies
 (Punti di sosta e di ristoro)
1. Lungo i cammini sono utilizzabili per la realizzazione di punti di sosta e di ristoro opportunamente attrezzati:
a) i fabbricati rurali o parte di essi, nella disponibilità dell'azienda agricola;
b) i fabbricati rurali non più funzionali alla conduzione del fondo;
c) gli immobili non utilizzati da almeno cinque anni, purché direttamente accessibili dai cammini.
2. Gli immobili di cui al comma 1 sono utilizzati per la sosta e la somministrazione non assistita di prodotti per l'alimentazione delle persone e degli animali al seguito delle stesse, nel rispetto della normativa statale e regionale in materia.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, gli immobili e i beni nella disponibilità della Regione, degli enti locali o di altri soggetti pubblici, non più utilizzati e posti nelle vicinanze dei cammini, possono essere concessi in uso alle associazioni rappresentative del settore podistico o alle imprese agricole o agrituristiche, nonché alle imprese turistiche che ne facciano richiesta per l'utilizzo o l'adattamento in punti di sosta e di ristoro, nel rispetto della normativa urbanistica ed edilizia vigente.
4. La Giunta regionale definisce criteri e modalità per l'individuazione degli immobili di sua proprietà e per la relativa concessione in uso.
Art. 69 decies
 (Norma di rinvio)
1. È fatta salva la specifica disciplina di tutela per l'attraversamento di aree naturali protette, statali e regionali, come definita dalla legislazione di settore, nonché la disciplina in materia di viabilità silvo-pastorale.>>.

22. Per le finalità previste all' articolo 69octies, comma 1, lettera a), della legge regionale 21/2016 , come inserito dal comma 21, è destinata la spesa complessiva di 150.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) -Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) -Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 41.
23. Per le finalità previste all' articolo 69octies, comma 1, lettera b), della legge regionale 21/2016 , come inserito dal comma 21, è destinata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) -Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) -Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 41.
24.
Alla copertura degli oneri derivanti dal CAPO IV bis " Interventi per il riconoscimento, al valorizzazione e la promozione dei cammini del Friuli Venezia Giulia " della legge regionale 21/2016 , come inserito dal comma 21, possono concorrere altresì le risorse iscritte nell'ambito dei programmi operativi finanziati dai fondi strutturali europei, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essi previste e le eventuali risorse allo scopo conferite alla Regione da altre istituzioni o enti pubblici e privati.

25. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di sviluppo economico locale del Ponterosso Tagliamento un finanziamento, nei limiti di cui al comma 27, per il potenziamento dell'infrastruttura locale già finanziata ai sensi dell'articolo 1, commi da 18 a 23, della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili).
26. Il finanziamento di cui al comma 25 è concesso a seguito della presentazione della domanda alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive - Servizio sviluppo economico locale, da parte del Consorzio di sviluppo economico locale del Ponterosso Tagliamento, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e comunque prima dell'avvio dei lavori di potenziamento dell'infrastruttura, corredata della documentazione prevista dall' articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
27. Il finanziamento di cui al comma 25 è concesso in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 56 del regolamento (UE) n. 651 della Commissione, del 17 giugno 2014 , che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, e non supera la differenza tra i costi ammissibili relativi agli investimenti materiali e immateriali e il risultato operativo dell'investimento nel suo complesso, stimato sulla base di proiezioni ragionevoli commisurate al periodo di ammortamento dell'investimento e consistente nella differenza positiva tra le entrate attualizzate e i costi di esercizio attualizzati nel corso dell'intera vita economica dell'investimento. L'ammontare complessivo del finanziamento per il potenziamento dell'infrastruttura locale di cui al comma 25 non supera comunque l'importo di 500.000 euro.
28. Con il decreto di concessione sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa, secondo la disciplina della legge regionale 14/2002 . L'erogazione del finanziamento è subordinata alla presentazione, da parte del Consorzio di sviluppo economico locale del Ponterosso Tagliamento, di una dichiarazione di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.
29. Per le finalità di cui al comma 25 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 41.
30. Nell'ambito del processo di aggregazione del Comune di Sappada/Plodn di cui alla legge 5 dicembre 2017, n. 182 (Distacco del Comune di Sappada dalla Regione Veneto e aggregazione alla Regione Friuli Venezia Giulia), l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire all'Amministrazione regionale del Veneto un importo pari alla parte di contributo da quest'ultima liquidato con decreti del Direttore della U.O. mobilità e trasporti n. 62 del 24 maggio 2018, n. 82 del 3 agosto 2018 e n. 102 del 9 ottobre 2018 per interventi di manutenzione straordinaria di impianti del comprensorio sciistico sappadino ancora soggetti a vincolo di destinazione ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della legge regionale del Veneto 28 gennaio 2000, n. 5 (Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (Legge finanziaria 2000)), la cui titolarità viene trasferita, in attuazione dell'articolo 5 bis, commi 4, lettera j), e 4 bis, della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), a PromoTurismoFVG.
31. Per le finalità previste dal comma 30 è destinata la spesa di 207.180,07 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 41.
32. Nell'ambito del complessivo intervento di valorizzazione, anche in chiave turistica, della zona montana di Illegio anche attraverso il miglioramento delle condizioni di vivibilità, nonché a sostegno della crescita nel settore dell'edilizia abitativa, nonché dell'economia produttiva, commerciale e turistica, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla fondazione di diritto privato Centro Solidarietà Giovani "Giovanni Micesio" - ONLUS di Udine un contributo straordinario finalizzato al completamento delle opere di adattamento funzionale dell'edificio di proprietà della medesima sito in comune di Tolmezzo, frazione di Illegio, via San Floriano 13, da destinarsi a casa per ferie.
33. La domanda per la concessione del finanziamento è presentata alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa degli interventi realizzati o da realizzare e dei relativi costi. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.
34. Per le finalità previste dal comma 32 è destinata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 41.
35. Al fine di sostenere lo sviluppo culturale e museale del Friuli Venezia Giulia e per garantire la conservazione, la conoscenza e la fruizione del patrimonio, storico, scientifico e ambientale, nonché incrementare l'attrattività turistica regionale l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Camera di Commercio della Venezia Giulia un finanziamento straordinario pluriennale per la progettazione e la realizzazione del Parco del Mare.
36. La domanda per la concessione del finanziamento è presentata alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa degli interventi da realizzare e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.
37. Per le finalità previste dal comma 35 è destinata la spesa complessiva di 8 milioni di euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per l'anno 2021, di 1.500.000 euro per l'anno 2022 e di 6milioni di euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui all'articolo 2, comma 41.
38. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di sviluppo economico locale del Friuli centrale COSEF un contributo, in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 56 del regolamento (UE) n. 651/2014 , per la realizzazione di un nuovo centro direzionale a servizio dei consorziati della zona industriale udinese dove ubicare la sede legale del Consorzio medesimo.
38 bis. L'infrastruttura oggetto del finanziamento di cui al comma 38 non è dedicata ai sensi dell'articolo 2, punto 33, del regolamento (UE) n. 651/2014 e sarà messa a disposizione degli interessati su base aperta, trasparente e non discriminatoria. Il prezzo praticato per il suo uso o vendita corrisponderà al prezzo di mercato. Nel caso in cui la gestione dell'infrastruttura venga affidata a un soggetto terzo mediante concessione o altro atto di conferimento, l'assegnazione avverrà in maniera aperta, trasparente e non discriminatoria e nel dovuto rispetto delle norme applicabili in maniera di appalti.
39. La domanda per la concessione del finanziamento è presentata alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa degli interventi da realizzare e dei relativi costi. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.
40. Per le finalità previste dal comma 38 è destinata la spesa complessiva di 4 milioni di euro suddivisa in ragione di 500.000 euro per l'anno 2021, di 2.500.000 per l'anno 2022 e di 1 milione di euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 41.
41. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 di cui all'allegata Tabella B.
Note:
1Parole aggiunte al comma 38 da art. 76, comma 1, lettera a), L. R. 3/2021
2Comma 38 bis aggiunto da art. 76, comma 1, lettera b), L. R. 3/2021
Art. 4
 (Risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna)
1. La Regione attiva iniziative per potenziare la competitività e la redditività delle imprese agricole con strumenti flessibili, adeguati a rispondere alle esigenze determinate anche da situazioni di crisi congiunturali e, ove necessario, a rafforzare specifici settori produttivi.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per l'acquisto di macchinari e attrezzature, anche usati, a favore delle PMI con unità operativa in regione attive:
a) nella produzione di prodotti agricoli;
b) nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.
3. I contributi di cui al comma 2 sono concessi nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dal regolamento (UE) n. 702/2014, della Commissione, del 25 giugno 2014 , che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il precedente regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.
4. All'attuazione degli interventi di cui al comma 2 la Giunta regionale provvede, ai sensi dell' articolo 36, comma 3, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), mediante l'emanazione di bandi che possono riguardare una o entrambe le categorie dei beneficiari di cui al comma 2. In deroga all' articolo 30 della legge regionale 7/2000 , il bando predetermina i criteri e le modalità per la concessione ed erogazione degli aiuti.
5. I contributi sono concessi tramite il Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo e consistono nella rinuncia da parte dell'Amministratore del Fondo, a investimenti conclusi, a parte del rientro delle quote di ammortamento dei finanziamenti agevolati richiesti ed erogati per la realizzazione degli investimenti medesimi.
6. Ogni richiedente può presentare un'unica domanda a valere sullo stesso bando.
7. La spesa ammissibile deve essere compresa fra 10.000 euro e 150.000 euro. È ritenuta ammissibile la spesa sostenuta per l'Imposta sul valore aggiunto (IVA) nel caso in cui la stessa non sia recuperabile ai sensi della legislazione vigente.
8. Per la concessione dei contributi di cui al comma 2, è destinata la spesa di 600.000 euro per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 81.
9. Gli oneri stanziati per le finalità di cui al comma 2 sono considerati ai fini del calcolo dell'importo massimo previsto dall' articolo 3, comma 39, della legge regionale 6 agosto 2020, n. 15 (Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022).
10. In applicazione delle finalità di contrasto all'abbandono dei territori montani di cui all' articolo 3, comma 63, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), la Regione promuove le iniziative di valorizzazione delle produzioni agricole realizzate nei territori montani dalle imprese in forma congiunta e integrata.
11. Per le finalità di cui al comma 10, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, a soggetti costituiti da imprese con unità tecnico-economica in territorio montano, contributi per la realizzazione di progetti di investimento diretti a favorire la continuità dell'offerta, migliorare la logistica e concentrare, conservare, trasformare e commercializzare i prodotti agricoli.
12. Ai fini dell'applicazione del comma 11, per territorio montano si intendono i Comuni e i centri abitati delle zone di svantaggio socio-economico individuati dalla deliberazione della Giunta regionale 31 ottobre 2000, n. 3303 (Classificazione del territorio montano in zone omogenee di svantaggio socio-economico), così come integrata dall' articolo 10, comma 2, della legge regionale 9 febbraio 2018, n. 4 (Disposizioni urgenti relative al distacco del Comune di Sappada/Plodn dalla Regione Veneto e all'aggregazione alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e altre norme urgenti).
13. Sono beneficiari dei contributi di cui al comma 11, i soggetti, quali a titolo esemplificativo associazioni di imprese, società, cooperative, consorzi o reti d'impresa, costituiti da imprese che operano in almeno una delle seguenti attività:
a) produzione di prodotti agricoli, allevamento e attività connesse;
b) trasformazione di prodotti agricoli anche in prodotti non agricoli.
14. Ai fini dell'ammissibilità ai contributi di cui al comma 11, i beneficiari devono essere costituiti da almeno dieci imprese agricole che operano nelle attività di cui al comma 13 e che hanno un'unità tecnico-economica nel territorio montano, di cui almeno sei devono avere un'unità tecnico-economica nelle zone di svantaggio socio-economico B e C individuate dalla deliberazione della Giunta regionale 3303/2000.
15. I contributi sono concessi per le seguenti spese ammissibili, inerenti i progetti di cui al comma 11:
a) acquisto, costruzione, adeguamento, manutenzione straordinaria, ristrutturazione o ampliamento di beni immobili;
b) acquisto di macchinari e di attrezzature;
c) spese di promozione nel limite massimo del 10 per cento delle spese di cui alle lettere a) e b);
d) spese tecniche, generali e amministrative, nel limite massimo del 10 per cento delle spese di cui alla lettera a);
e) costo dell'Imposta sul valore aggiunto (IVA) relativa alle spese di cui alle lettere da a) a d), nel caso in cui la stessa non sia recuperabile ai sensi della legislazione vigente.
16. Non sono considerate ammissibili:
a) le spese sostenute dalle singole imprese che costituiscono il soggetto beneficiario;
b) le spese sostenute prima della presentazione della domanda, a eccezione dell'anticipo versato in applicazione del contratto preliminare per l'acquisto di beni immobili.
17. La domanda di contributo è redatta secondo il modello disponibile sul sito internet della Regione ed è presentata tramite PEC, a decorrere dall'1 febbraio 2021, alla Direzione centrale competente in materia di agricoltura, foreste e montagna, all'indirizzo competitivita@certregione.fvg.it, corredata della seguente documentazione:
a) atto costitutivo e statuto del soggetto che presenta domanda;
b) relazione descrittiva del progetto di investimento, con la precisazione delle modalità con cui, attraverso gli investimenti medesimi, vengono perseguite le finalità di cui al comma 11;
c) progetto preliminare e computo metrico, in caso di investimenti che prevedono le spese di cui al comma 15, lettera a);
d) documentazione comprovante la disponibilità del bene per un periodo almeno pari a quello previsto dal comma 22 per soddisfare il vincolo di destinazione relativo ai beni immobili, in caso di adeguamento, manutenzione straordinaria, ristrutturazione o ampliamento dei medesimi;
e) contratto preliminare, in caso di acquisto di beni immobili;
f) preventivo delle spese di cui al comma 15, lettere b) e c).
18. La domanda è sottoscritta dal legale rappresentante del beneficiario e delle singole imprese che lo costituiscono e che partecipano al progetto.
19. A seconda della tipologia della spesa, i contributi sono concessi, nella misura dell'80 per cento delle spese ammissibili, secondo le condizioni e limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" e dal regolamento (UE) n. 1408/2013, della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352 del 24 dicembre 2013.
20. I contributi sono concessi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande con la procedura a sportello di cui all' articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000 . L'istruttoria è avviata quando le risorse finanziarie si rendono disponibili. Il termine di conclusione del procedimento è di sessanta giorni. In caso di risorse insufficienti a finanziare l'intero importo dell'aiuto, il beneficiario è interpellato per esprimersi in ordine all'eventuale riduzione del contributo richiesto. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione della spesa prescrivendo, in caso di opere edili, la presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la conclusione delle procedure edilizie propedeutiche all'utilizzo del bene.
21. I contributi possono essere erogati in via anticipata, previa richiesta, secondo i criteri e le modalità di cui all' articolo 39, comma 2, della legge regionale 7/2000 .
22. I soggetti devono mantenere la destinazione dei beni immobili e mobili oggetto di contributo, rispettivamente per cinque e tre anni decorrenti dalla data di richiesta del saldo, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 32 bis, commi 2 e 4, della legge regionale 7/2000 . Per il medesimo periodo del vincolo di destinazione, il beneficiario deve mantenere i requisiti di cui al comma 14 che si intendono rispettati anche in caso di sostituzione di una o più imprese aderenti.
23. Il mancato rispetto di anche uno solo degli obblighi di cui al comma 22, comporta la rideterminazione dell'aiuto in proporzione al periodo per il quale l'obbligo è stato rispettato.
24. Per la concessione dei contributi di cui al comma 11 è destinata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 81.
25.
Alla fine del comma 6 dell'articolo 12 della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), sono inserite le seguenti parole: << e degli aiuti di cui al comma 2 >>.

26.
Dopo il comma 2 ter dell'articolo 1 bis della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura), è aggiunto il seguente:
<<2 quater. È ammessa l'erogazione parziale degli incentivi previa presentazione dello stato di avanzamento redatto dal direttore dei lavori, purché sia rendicontato almeno il 50 per cento dell'intervento e purché l'importo da liquidare sia pari ad almeno 10.000 euro.>>.

27.
Dopo l' articolo 1 bis della legge regionale 22/2002 è inserito il seguente:
<<Art. 1 bis.1
 (Misure urgenti per contrastare la diffusione del bostrico)
1. Con le disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, al fine di contrastare l'eccezionale diffusione del bostrico, aggravata anche dalla calamità naturale della tempesta Vaia, possono essere concessi indennizzi a favore di proprietari forestali pubblici e privati o loro delegati diretti a ripristinare la funzionalità degli ecosistemi forestali favorendo il recupero e l'immissione sul mercato del legname attaccato dall'agente patogeno.
2. Le imprese forestali che operano come soggetti delegati dai proprietari devono essere iscritte nell'elenco di cui all' articolo 25 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali).
3. Gli indennizzi sono concessi nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato e consistono in un aiuto forfettario parametrato alla massa legnosa esboscata, a copertura della perdita di valore dei prodotti legnosi e dei maggiori oneri sostenuti per il taglio, il recupero e l'immissione sul mercato del legname attaccato dall'agente patogeno.
4. I criteri e le modalità per la concessione degli indennizzi sono definiti con regolamento regionale. Il regolamento stabilisce altresì le modalità e le condizioni per la concessione degli indennizzi ai Comuni singoli o associati che, in armonia con quanto previsto dall' articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali), nel caso di terreni silenti, si sostituiscono ai proprietari con forme di sostituzione diretta al fine di ripristinare e migliorare le condizioni dei boschi e le loro funzioni protettive, ambientali ed economiche.
5. Qualora gli indennizzi siano individuati, ai sensi dell' articolo 12, comma 2, della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), tra le misure di aiuto rientranti nel "Programma Anticrisi COVID-19" alle quali si applicano le condizioni di cui alla Comunicazione 2020/C 91 I/01 della Commissione europea del 19 marzo 2020 recante il Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, i criteri e le modalità per la concessione degli indennizzi sono definiti, per il periodo di validità del Quadro temporaneo, con deliberazione della Giunta regionale in alternativa al regolamento di cui al comma 4.>>.

28. Per le finalità previste dall' articolo 1 bis. 1 della legge regionale 22/2002 , come inserito dal comma 27 si provvede a valere sulle risorse del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura.
29.  
( ABROGATO )
(7)
30.  
( ABROGATO )
(8)
31.  
( ABROGATO )
(9)
32.  
( ABROGATO )
33. All' articolo 2 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il comma 53 è inserito il seguente:
<<53 bis. Per l'anno 2021 la domanda di contributo e la contestuale richiesta di liquidazione in via anticipata di cui al comma 52 è presentata entro l'1 marzo 2021.>>;

b)
al comma 54 dopo le parole << i termini di esecuzione dello studio >>, sono inserite le seguenti: << , i contenuti minimi della relazione tecnico-scientifica da presentare per illustrare i risultati conseguiti >>.

34. Per le finalità di cui all' articolo 2, comma 51, della legge regionale 14/2018 e per gli effetti dell'articolo 2, comma 53 bis, della medesima legge regionale, come aggiunto dal comma 33, è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 81.
35. La Regione, a fronte dell'elevato numero di richieste di indennizzo pervenute nel 2020 per i danni provocati alle colture agricole dalla fauna selvatica nonché degli impedimenti al regolare svolgimento delle attività di rilievo dei danni sul territorio dovuti all'emergenza epidemiologica da COVID-19 è autorizzata in via straordinaria a concedere un aiuto alle imprese agricole che:
a) hanno presentato nel 2020, ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 30 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), e del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 7 febbraio 2018, 023/Pres. (Regolamento recante criteri e modalità per l'indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica all'agricoltura, al patrimonio zootecnico, alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo, ai veicoli e per la concessione di contributi per la conservazione e la valorizzazione di bressane e roccoli, in attuazione degli articoli 10, comma 1, lettere a), b), e) e 39, comma 1, lettera a bis), della legge regionale 06/2008 ), domanda di indennizzo per cui non sussistano cause di inammissibilità o di esclusione ai sensi del regolamento medesimo;
b) hanno denunciato danni da fauna selvatica per i quali non è stato possibile accertarne la causa e l'entità mediante sopralluogo entro quindici giorni dalla presentazione della domanda.
(3)
36. L'aiuto di cui al comma 35 è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013 .
37. L'aiuto è concesso previa presentazione da parte delle imprese, su richiesta della Direzione centrale competente in materia di caccia, della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell' articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante gli aiuti "de minimis" concessi nel triennio di riferimento e l'eventuale richiesta o concessione di altri aiuti o indennizzi per i medesimi danni. Nella richiesta è indicato il termine perentorio per la presentazione della dichiarazione sostitutiva.
38. L'entità del danno per cui viene riconosciuto l'aiuto di cui al comma 35 è pari al 70 per cento di quello dichiarato. L'aiuto è concesso qualora l'importo determinato ai sensi del comma 39 sia superiore a 150 euro e nei limiti di 5.000 euro per ciascun beneficiario.
39. L'importo dell'aiuto è determinato applicando, all'entità calcolata ai sensi del comma 38, i valori stabiliti nel prontuario dei danni all'agricoltura per l'anno 2020 approvato ai sensi del decreto del Presidente della Regione 7 febbraio 2018, n. 23 (Regolamento recante criteri e modalità per l'indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica all'agricoltura, al patrimonio zootecnico, alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo, ai veicoli e per la concessione di contributi per la conservazione e la valorizzazione di bressane e roccoli, in attuazione degli articoli 10, comma 1, lettere a), b), e) e 39, comma 1, lettera a bis), della legge regionale 6/2008 ), detratti eventuali aiuti o indennizzi concessi per i medesimi danni.
40. L'aiuto è concesso e contestualmente liquidato entro sessanta giorni dall'acquisizione di tutte le dichiarazioni sostitutive di cui al comma 37. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti, l'aiuto spettante a ciascuna impresa è proporzionalmente ridotto.
41. Per le finalità di cui al comma 35, è destinata la spesa di 41.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 81.
42. La Regione valorizza in maniera etica ed economica le carni della fauna abbattuta in attuazione di provvedimenti di prelievo in deroga cedendo le relative spoglie alle strutture autorizzate per la macellazione e la successiva commercializzazione.
43. Al fine di dare applicazione, anche in via sperimentale alle finalità di cui al comma 42, l'Amministrazione regionale è autorizzata a realizzare, anche avvalendosi di soggetti terzi individuati attraverso procedure di evidenza pubblica, una rete di centri di stoccaggio per la raccolta, gestione e preparazione delle spoglie da conferire alle strutture autorizzate alla macellazione.
44. Per le finalità previste dal comma 43 è destinata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella C di cui al comma 81.
45. Le entrate derivanti dalla cessione delle carni ai sensi del comma 42, sono accertate e riscosse con riferimento al Titolo n. 3 (Entrate extra tributarie) - Tipologia n. 100 (Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2021-2023.
46. Al fine di valorizzare le produzioni tipiche e la biodiversità del territorio del Friuli Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo all'Associazione Slow Food Italia, esclusivamente per iniziative da attivarsi entro i confini del Friuli Venezia Giulia, a sostegno dell'attività dei presidi di tutela, riguardanti la salvaguardia del paesaggio rurale, dei prodotti tradizionali locali o delle pratiche di allevamento, produzione e trasformazione.
47. La domanda per la concessione del contributo è presentata alla Direzione centrale competente in materia di montagna entro l'1 marzo 2023; alla domanda è allegata la relazione contenente la descrizione dei presidi, l'illustrazione dell'attività e il relativo preventivo di spesa.
48. Il contributo è concesso a titolo di aiuto "de minimis" in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352 del 24 dicembre 2013. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.
49. Per le finalità di cui al comma 46 è destinata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 81.
50. Al fine di sostenere la ricerca sull'orticoltura non professionale e sulla gestione delle risorse idriche, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alla Comunità di montagna del Gemonese, ente capofila del progetto pilota integrato "Il contributo degli orti familiari, degli orti urbani e dell'agricoltura non professionale per progettare i sistemi agroalimentari locali sostenibili, resilienti, in grado di produrre cibo sicuro e nutriente in un Friuli Venezia Giulia green", da sviluppare in rete con i Comuni di Muggia, San Leonardo e Castelnovo del Friuli.
51. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Comunità di montagna del Gemonese presenta domanda di contributo al Servizio competente della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche.
52. Per le finalità di cui al comma 50 è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 81.
53. Al fine di consentire alle piccole imprese a indirizzo lattiero-caseario di mantenere le attività agricole tradizionali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai caseifici con sede sul territorio regionale che adottano il sistema turnario, contributi a sostegno dei costi per interventi di adeguamento e ammodernamento delle strutture di lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013.
54. La domanda per il contributo di cui al comma 53 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari, entro l'1 marzo di ogni anno, corredata di:
a) relazione illustrativa degli interventi previsti;
b) in caso di interventi su immobili, la documentazione comprovante la disponibilità degli stessi;
c) preventivo di spesa corredato delle offerte per la realizzazione degli interventi previsti;
d) modello debitamente compilato di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativo ai contributi "de minimis" ottenuti nell'ultimo triennio.
55. I contributi di cui al comma 53 sono concessi in conto capitale nella misura del 90 per cento della spesa ammessa a contributo e, comunque, entro il limite massimo di 30.000 euro. Le risorse disponibili sono ripartite fra i beneficiari in modo proporzionale alla spesa ammessa a contributo. Il decreto di concessione determina le modalità e i termini di rendicontazione della spesa.
56. Su richiesta del beneficiario, i contributi di cui al comma 53 possono essere erogati in via anticipata in misura non superiore al 70 per cento dell'importo concesso, senza presentazione di fideiussione in deroga a quanto previsto dall' articolo 39, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
57. Per le finalità di cui al comma 53 è destinata la spesa complessiva di 200.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuna annualità 2021 e 2022, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 81.
58. Subordinatamente all'approvazione della normativa comunitaria per il regime transitorio verso il nuovo periodo di programmazione, che estende al 31 dicembre 2022 l'attuale quadro giuridico e in attesa delle assegnazioni di nuove risorse derivanti dagli impegni di bilancio dell'Unione europea per le annualità 2021 e 2022, l'Amministrazione regionale è autorizzata a proseguire la gestione e l'attuazione del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (PSR) di cui al regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, secondo le condizioni contenute nel Programma, nelle relative disposizioni legislative regionali e nei regolamenti di attuazione.
59. L'Amministrazione regionale, per le finalità di cui al comma 58, è autorizzata:
a) a stanziare a bilancio per il 2021 e il 2022 e a trasferire, a titolo di anticipazione, all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), apposite risorse a valere sul cofinanziamento regionale del PSR, al fine di dare continuità ai pagamenti relativi alle misure previste nell'ambito del PSR e di garantire un'adeguata copertura finanziaria nella fase di estensione della programmazione;
b) a utilizzare le economie di spesa che dovessero rendersi disponibili a valere sul PSR relativamente alle quote di cofinanziamento regionale e alle quote dei finanziamenti integrativi, ivi comprese quelle già trasferite ad AGEA, per l'attuazione delle iniziative del PSR attivate nella fase di estensione della programmazione.
60. Per le finalità di cui al comma 59, lettera a), è destinata la spesa complessiva di 5 milioni di euro, suddivisa in ragione di 2.500.000 euro per ciascuna annualità 2021 e 2022, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 81.
61. La Regione attiva iniziative per implementare i sistemi di biosicurezza negli allevamenti di suini e cinghiali al fine di prevenire i rischi di contagio delle malattie legate alla fauna selvatica, con particolare riguardo alla peste suina africana.
62. Per le finalità di cui al comma 61 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per l'acquisto e il posizionamento di recinzioni e altri sistemi di prevenzione dei rischi di contagio a favore delle PMI con allevamenti di suini e cinghiali operativi in Regione.
63. È ritenuta ammissibile la spesa sostenuta per l'Imposta sul valore aggiunto (IVA) nel caso in cui la stessa non sia recuperabile ai sensi della legislazione vigente.
64. I contributi di cui al comma 62 sono concessi nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dal regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L n. 327 del 22 dicembre 2022.
65. All'attuazione degli interventi di cui al comma 62 la Giunta regionale provvede, ai sensi dell' articolo 30 della legge regionale 7/2000 , mediante l'emanazione di bandi.
66. La deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 65, è adottata su proposta dell'Assessore alle risorse agroalimentari, di concerto con l'Assessore alla salute.
67. Per la concessione dei contributi di cui al comma 62 è destinata la spesa di 800.000 euro per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 81.
68. In attuazione del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 17 luglio 2020 con cui è ripartito il Fondo pesca e acquacoltura per l'emergenza COVID-19, istituito nell'ambito del regime di aiuto di cui alla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020) 1863 del 19 marzo 2020 istitutiva del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modificazioni e integrazioni, i criteri e le modalità di erogazione dei contributi a favore delle imprese del settore della pesca in acque interne sono individuati con deliberazione della Giunta regionale.
69. Per la concessione dei contributi di cui al comma 68, è applicata la somma di 21.303,26 euro per l'anno 2021, quale quota del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio 2020, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella A5 di cui all'articolo 1, comma 7.
70. Alla legge regionale 7 luglio 2017, n. 25 (Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
l'articolo 1 è sostituito dal seguente:
<<Art. 1
 (Oggetto)
1. In considerazione del riordino istituzionale degli enti locali del Friuli Venezia Giulia attuato con la legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale), la presente legge disciplina la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei, di seguito funghi, nel territorio regionale nel rispetto dei livelli uniformi di tutela previsti dalla normativa statale a protezione dell'ambiente e dell'ecosistema e opera la riallocazione delle relative funzioni in capo alle Comunità di montagna, di seguito CDM, e agli Enti di decentramento regionale, di seguito EDR, nei territori di rispettiva competenza.>>;

b)
all'alinea del comma 1 dell'articolo 2 le parole << dalla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole e forestali >> sono sostituite dalle seguenti: << dalle CDM e dagli EDR >>;

c)
al comma 2 dell'articolo 2 le parole << Unioni territoriali intercomunali, di seguito Unioni >> sono sostituite dalle seguenti: << CDM, dagli EDR >>;

d)
il comma 3 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:
<<3. La domanda per ottenere il rilascio dell'autorizzazione è presentata, corredata del certificato di superamento della prova orale, all'EDR o alla CDM di riferimento in base alla residenza del richiedente; i non residenti in Regione possono presentare la domanda a qualunque EDR o CDM. L'ente che ha ricevuto la domanda provvede al rilascio dell'autorizzazione nel termine di trenta giorni.>>;

e)
la rubrica dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente: << (Raccolta dei funghi nel territorio degli EDR non compreso nelle CDM) >>; all'alinea del comma 1 le parole << in tutto il territorio regionale >> sono sostituite dalle seguenti: << nel territorio degli EDR non compreso in una CDM >> e alla lettera b) del comma 1 le parole << alla Regione >> sono sostituite dalle seguenti: << all'EDR >>;

f)
il comma 4 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:
<<4. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di caccia, è individuato l'importo del contributo annuale.>>;

g)
la rubrica dell'articolo 4 è sostituita dalla seguente: << (Raccolta dei funghi nel territorio delle CDM) >> e all'alinea del comma 1 le parole << entro ciascuna delle aree territoriali di cui all'allegato C bis della legge regionale 26/2014 >> sono sostituite dalle seguenti: << nel territorio di ciascuna CDM >>;

h)
alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 le parole << all'Unione >> sono sostituite dalle seguenti: << alla CDM >> e le parole << dalla Giunta regionale in misura non inferiore a 25 euro >> sono sostituite dalle seguenti: << ai sensi del comma 9 >>;

i)
all'alinea del comma 5 dell'articolo 4 le parole << aree territoriali di cui al comma 1 >> sono sostituite dalla seguente: << CDM >>;

j)
alla lettera b) del comma 5 dell'articolo 4 le parole << all'Unione >> sono sostituite dalle seguenti: << alla CDM >> e le parole << dalla Giunta regionale in misura inferiore a 5 euro >> sono sostituite dalle seguenti: << ai sensi del comma 9 >>;

k)
all'alinea del comma 5 bis dell'articolo 4 le parole << inviato preventiva comunicazione alla Unione medesima utilizzando il modello pubblicato sul sito internet della Regione, pernottino >> sono sostituite dalle seguenti: << preventivamente comunicato alla CDM, secondo le modalità stabilite dalla medesima, di pernottare nel relativo territorio >> e prima delle parole << siano in possesso di uno dei seguenti requisiti >> è inserita la seguente: << purché >>;

l)
al comma 9 dell'articolo 4 le parole << dei contributi di cui ai commi 1 e 5 e le modalità di versamento >> sono sostituite dalle seguenti: << del contributo annuale di cui al comma 1 e del contributo giornaliero di cui al comma 5 >>;

m)
al comma 1 dell'articolo 6 le parole << dalla Direzione centrale competente in materia di biodiversità >> sono sostituite dalle seguenti: << dall'EDR competente per territorio >>;

n)
l'articolo 13 è abrogato;

o)
l'articolo 15 è sostituito dal seguente:
<<Art. 15
 (Norme transitorie)
1. Le autorizzazioni alla raccolta acquisite ai sensi della presente legge prima della data di entrata in vigore della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), e ai sensi dell' articolo 1, comma 2, lettera b), della legge regionale 12/2000 continuano a essere valide.
2. Nelle more della costituzione delle Comunità di montagna nella zona montana omogenea della Destra Tagliamento e delle Dolomiti Friulane ai sensi dell' articolo 2 della legge regionale 23 ottobre 2020, n. 19 (Norme urgenti per la costituzione di due Comunità di montagna nella zona montana omogenea della Destra Tagliamento e delle Dolomiti Friulane di cui all'allegato A della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia) e disposizioni speciali per la Comunità di Montagna Natisone e Torre)):
a) le funzioni che la presente legge assegna alle CDM sono esercitate in tale zona dall'EDR di Pordenone;
b) il versamento del contributo annuale ai sensi dell'articolo 3 all'EDR di Pordenone effettuato prima della costituzione delle CDM consente la raccolta nel territorio dell'EDR medesimo per tutto l'anno solare.
3. Nel 2021 la Regione trasferisce alle CDM e agli EDR risorse in misura complessivamente non superiore a quanto introitato nell'anno finanziario 2020 a seguito dei versamenti dei contributi annuali per la raccolta dei funghi in tutto il territorio regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), nella versione previgente alla data di entrata in vigore della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021). Le risorse sono trasferite nella misura determinata in applicazione dei seguenti criteri:
a) l'85 per cento è attribuito alle CDM in misura proporzionale alla superficie complessiva dei Comuni compresi in ciascuna di esse;
b) il 15 per cento è attribuito agli EDR in misura proporzionale alla superficie complessiva dei Comuni non rientranti nelle CDM compresi in ciascuno di esse.
4. Nelle more della predisposizione da parte della Regione di un sistema unificato per il versamento del contributo annuale di cui all'articolo 3 e dei contributi annuali, giornalieri e settimanali di cui all'articolo 4, commi 1 e 5, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c).>>;

71. Per le finalità di cui all' articolo 15, comma 3, della legge regionale 25/2017 , come sostituito dal comma 70, lettera o), è destinata la spesa di 180.000 euro per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 81.
72. La Regione trasferisce alle Comunità di montagna risorse per l'esercizio delle funzioni relative alla concessione dei contributi ai piccoli esercizi commerciali per il disagio localizzativo di cui all'articolo 2, commi da 143 a 146 bis, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), attribuite alle Comunità medesime ai sensi dell' articolo 19, comma 7, della legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale).
73. Per le finalità di cui al comma 72, le Comunità presentano richiesta di trasferimento al Servizio competente in materia di montagna entro il 30 settembre di ogni anno per l'esercizio successivo, allegando l'elenco dei beneficiari che hanno ottenuto la concessione del contributo nell'anno in corso, con l'indicazione del relativo importo.
74. Le risorse disponibili sono ripartite e contestualmente erogate, entro il 30 aprile di ogni anno, con decreto del Direttore del servizio competente, sulla base dei seguenti criteri:
a) l'entità del trasferimento destinato a ciascuna Comunità di montagna corrisponde alla somma dei contributi concessi dalla medesima come comunicati entro il 30 settembre dell'anno precedente;
b) ai fini del calcolo di cui alla lettera a), gli importi concessi, anche con più provvedimenti, a ogni beneficiario in misura superiore a 5.000 euro vengono considerati pari a 5.000 euro.
74 bis. Nel corso dell'esercizio in cui è stato effettuato il riparto ai sensi del comma 74 e sulla base delle informazioni contenute nella domanda presentata entro il 30 settembre per l'esercizio successivo:
a) qualora le risorse erogate alla Comunità di montagna risultino superiori a quelle dalla stessa impegnate, la differenza viene scomputata dal riparto dell'anno successivo;
b) qualora le risorse erogate alla Comunità di montagna risultino inferiori a quelle dalla stessa impegnate, al fine di garantire lo scorrimento delle graduatorie approvate dalla Comunità, l'Amministrazione regionale è autorizzata a integrare il contributo concesso, nel limite delle risorse stanziate nell'esercizio di concessione, previa richiesta della Comunità medesima.
75. Nel 2021, le risorse sono ripartite d'ufficio alle Comunità di montagna, in applicazione dei criteri di cui al comma 74, sulla base dei beneficiari che hanno ottenuto la concessione del contributo nel 2020. Con il decreto di riparto sono stabilite le modalità e i termini con cui le Comunità comunicano l'avvenuta concessione dei contributi per le spese sostenute dalle imprese nel 2021; le risorse non utilizzate vengono scomputate dal riparto dell'anno successivo. Il riparto relativo alla zona montana omogenea della Destra Tagliamento e delle Dolomiti friulane è sospeso fino alla costituzione delle Comunità di montagna ai sensi dell' articolo 2 della legge regionale 23 ottobre 2020, n. 19 (Norme urgenti per la costituzione di due Comunità di montagna nella zona montana omogenea della Destra Tagliamento e delle Dolomiti Friulane di cui all'allegato A della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia) e disposizioni speciali per la Comunità di Montagna Natisone e Torre)).
75 bis. Nel 2022 le risorse sono ripartite e contestualmente trasferite d'ufficio alle Comunità di montagna in misura proporzionalmente corrispondente a quella dell'anno 2021, come determinata con decreti del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna n. 2078/AGFOR del 18 marzo 2021 e n. 5322/AGFOR del 29 luglio 2021. Le risorse non utilizzate vengono scomputate dal riparto dell'anno successivo.
76. Per le finalità di cui al comma 72, è destinata la spesa di 580.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma n. 2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 81.
77. All' articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il comma 13, sono inseriti i seguenti:
<<13 bis. Il Comune richiede l'erogazione dei contributi per stati di avanzamento della spesa e a saldo delle singole annualità, allegando la rendicontazione prevista dall' articolo 42 della legge regionale 7/2000 e la relazione che illustra l'avanzamento fisico e finanziario degli interventi.
13 ter. È fissato al 31 dicembre 2023 il termine ultimo di rendicontazione della spesa.>>;

b)
dopo il comma 14 è inserito il seguente:
<<14 bis. Su istanza del Comune, la struttura regionale competente è autorizzata a prorogare i termini di rendicontazione stabiliti, per le singole annualità, con il provvedimento di concessione: a tal fine, l'istanza è corredata del nuovo cronoprogramma e della relazione che illustra le motivazioni della richiesta di proroga e della conseguente variazione del programma degli interventi.>>.

78. Per le finalità di cui al comma 77 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
79. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Andreis un contributo per le finalità di cui all' articolo 2, comma 8, della legge regionale 28 dicembre 2018 n. 29 (Legge di stabilità 2019), al fine di finanziare le domande ammesse a contributo presentate nel 2020 dalle famiglie utenti del servizio di distribuzione di GPL e di aria propanata e non finanziate.
80. Per le finalità di cui al comma 79, è destinata la spesa di 5.540 euro per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 81.
81. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 di cui all'allegata Tabella C.
Note:
1Parole sostituite al comma 62 da art. 15, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021
2Parole sostituite al comma 63 da art. 15, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021
3Lettera a) del comma 35 sostituita da art. 32, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021
4Parole aggiunte al comma 38 da art. 32, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021
5Parole sostituite al comma 39 da art. 32, comma 1, lettera c), L. R. 6/2021
6Comma 75 bis aggiunto da art. 3, comma 1, L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
7Comma 29 abrogato da art. 3, comma 69, L. R. 13/2022
8Comma 30 abrogato da art. 3, comma 69, L. R. 13/2022
9Comma 31 abrogato da art. 3, comma 69, L. R. 13/2022
10Comma 32 abrogato da art. 3, comma 69, L. R. 13/2022
11Parole aggiunte al comma 73 da art. 3, comma 43, lettera a), L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
12Comma 74 sostituito da art. 3, comma 43, lettera b), L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
13Comma 74 bis aggiunto da art. 3, comma 43, lettera c), L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
14Parole sostituite al comma 47 da art. 3, comma 85, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
15Parole aggiunte al comma 61 da art. 32, comma 1, lettera a), L. R. 10/2023
16Comma 62 sostituito da art. 32, comma 1, lettera b), L. R. 10/2023
17Parole soppresse al comma 63 da art. 32, comma 1, lettera c), L. R. 10/2023
18Comma 64 sostituito da art. 32, comma 1, lettera d), L. R. 10/2023
19Comma 65 sostituito da art. 32, comma 1, lettera d), L. R. 10/2023
20Comma 53 interpretato da art. 3, comma 23, L. R. 14/2023 . Per <<costi per interventi di adeguamento e ammodernamento delle strutture>> si intendono anche i costi per macchinari e attrezzature sostenuti per adeguare e ammodernare le linee produttive di lavorazione, di trasformazione e di commercializzazione di prodotti agricoli.
Art. 5
 (Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri derivanti dall'affidamento mediante le procedure previste dalla normativa di settore di servizi finalizzati a dare supporto tecnico alle attività istruttorie, di controllo e di verifica di competenza della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 48.
3. Ai fini della candidabilità della Regione Friuli Venezia Giulia quale Regione pilota nell'attuazione della strategia Green Deal Europeo di cui alla Comunicazione COM (2019) 640 final dell'11 dicembre 2019, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri derivanti dall'affidamento mediante le procedure previste dalla normativa di settore di servizi finalizzati a supportare lo sviluppo di un progetto per il conseguimento della neutralità energetica e climatica entro il 2045.
4. Per le finalità di cui al comma 3 è destinata la spesa di 750.000 euro, suddivisa in ragione di 250.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 48.
5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri derivanti dall'affidamento mediante le procedure previste dalla normativa di settore di servizi per la valutazione, l'individuazione e lo sviluppo di progetti finalizzati alla promozione della transizione energetica sul territorio regionale da attuare mediante la stipula di protocolli d'intesa.
6. Per le finalità di cui al comma 5 è destinata la spesa di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 48.
7. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e con il Dipartimento regionale dei vigili del fuoco, le convenzioni previste dall'articolo 7, comma 2, e dall'articolo 9, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 (Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose), ai fini dello svolgimento delle ispezioni di cui all' articolo 27 del decreto legislativo 105/2015 relativamente agli stabilimenti di soglia inferiore. Lo schema delle convenzioni è approvato dalla Giunta regionale.
8. Per le finalità di cui al comma 7 è destinata la spesa complessiva di 45.000 euro, suddivisa in ragione di 15.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 48.
9. All' articolo 3 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il comma 10 è inserito il seguente:
<<10 bis. Sono oggetto di contributo gli interventi relativi ai seguenti siti regionali:
a) siti inseriti nella graduatoria di priorità di intervento di cui all'Allegato 1 del Piano regionale di bonifica dei siti contaminati per la realizzazione delle attività di cui al comma 11, lettere b), c), c bis), c ter), c ter bis);
b) siti non inseriti nella graduatoria di cui alla lettera a) per la realizzazione delle attività di cui al comma 11, lettere 0a), a), c bis), c ter).>>;

b)
dopo la lettera c ter) del comma 11 è aggiunta la seguente:
<<c quater) esecuzione del progetto operativo di bonifica o di messa in sicurezza permanente o operativa.>>.

10. Per le finalità di cui all' articolo 3, comma 10 bis, lettera a), della legge regionale 20/2015 , come inserito dal comma 9, lettera a), è destinata la spesa complessiva di 250.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per l'anno 2021, di 50.000 euro per l'anno 2022 e di 100.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 48.
11. Per le finalità di cui all' articolo 3, comma 10 bis, lettera b), della legge regionale 20/2015 , come inserito dal comma 9, lettera a), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
12. Per le finalità di cui all' articolo 3, comma 11, lettera c quater), della legge regionale 20/2015 , come aggiunta dal comma 9, lettera b), è destinata la spesa complessiva di 150.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per l'anno 2021, di 50.000 euro per l'anno 2022 e di 50.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 48.
13.
Al comma 41 quinquies dell'articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016), le parole << le attività di monitoraggio previste nel documento di analisi di rischio di cui al comma 41 bis e, sulla base degli esiti di tale documento >> sono sostituite dalle seguenti: << le attività di monitoraggio necessarie all'elaborazione del documento di analisi di rischio di cui al comma 41 bis, nonché quelle eventualmente previste nel medesimo documento e, sulla base degli esiti dell'analisi di rischio >>.

14. Per le finalità di cui all' articolo 2, comma 41 quinquies, della legge regionale 34/2015 , come modificato dal comma 13, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
15.  
( ABROGATO )
(2)
16.  
( ABROGATO )
(3)
17.  
( ABROGATO )
(4)
18.  
( ABROGATO )
(5)
19.  
( ABROGATO )
(6)
20.  
( ABROGATO )
(7)
21.  
( ABROGATO )
(8)
22.  
( ABROGATO )
(9)
23.
Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), le parole << di uno studio di fattibilità volto alla costituzione della società elettrica regionale >> sono sostituite dalle seguenti: << di uno studio tecnico-economico per la definizione del piano di gestione delle grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico ai fini dell'assegnazione delle concessioni di derivazione d'acqua con le modalità previste dalla legge regionale 6 novembre 2020, n. 21 (Disciplina dell'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico) >>.

24. Per le finalità di cui al comma 23 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
25. Al fine di ridurre l'inquinamento atmosferico e migliorare la qualità dell'aria l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per il tramite delle Camere di commercio competenti per territorio, contributi a persone fisiche per la rottamazione di veicoli usati di classe da Euro 0 a Euro 3 e per il conseguente acquisto di veicoli di categoria M1, nuovi o usati a "Km 0", rientranti nella classe Euro 6 o con alimentazione ibrida o con alimentazione elettrica.
26. I contributi di cui al comma 25 sono concessi in base alla fascia di reddito del soggetto richiedente, alle fasce di emissioni inquinanti in cui sono inseriti il veicolo da rottamare e il veicolo nuovo, nonché alla cilindrata del veicolo nuovo.
27. Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:
a) sono definiti la graduazione dei contributi, l'ammontare massimo del singolo contributo, le fasce reddituali che consentono di accedere al contributo, le fasce di emissioni inquinanti dei veicoli da rottamare e dei veicoli nuovi, la cilindrata massima dei nuovi veicoli, a esclusione di quelli elettrici, e il termine massimo entro il quale devono essere effettuati la rottamazione del veicolo usato e l'acquisto di quello nuovo;
b) sono indicati i criteri e le modalità per l'assegnazione alle Camere di Commercio, delle risorse finanziarie destinate alle finalità di cui comma 25 e delle risorse destinate allo svolgimento delle attività di gestione delle pratiche contributive;
c) sono disciplinate le modalità di concessione e di erogazione dei contributi.
28. L'esercizio delle funzioni di cui al comma 27, lettera b), è disciplinato da una convenzione che regola i rapporti tra la Regione e le Camere di commercio, il cui schema è approvato con deliberazione della Giunta regionale.
29. Per le finalità di cui al comma 25 è destinata la spesa complessiva di 3 milioni di euro suddivisa in ragione di 1 milione di euro per l'anno 2021, di 1 milione euro per l'anno 2022 e di 1 milione euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela territorio ambiente) - Programma n. 8 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento) - Titolo n. 2 (Spese di investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 48.
30. Per le finalità di cui al comma 27, lettera b), in relazione allo svolgimento delle attività di gestione delle pratiche contributive rimesse alle Camere di commercio, è destinata la spesa complessiva di 150.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per l'anno 2021, di 50.000 euro per l'anno 2022 e di 50.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela territorio ambiente) - Programma n. 8 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 48.
31. Ai fini della presentazione della domanda di concessione del contributo di cui all' articolo 4, comma 32, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), l'ordine o l'acquisto del veicolo devono essere stati effettuati entro 31 dicembre 2020 e la domanda di contributo va presentata entro il 31 dicembre 2021. I termini per la rottamazione del veicolo, nonché le tipologie di veicoli oggetto del contributo, sono stabiliti dal regolamento emanato con il decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2018, n. 081/Pres. (Regolamento per la concessione dei contributi di cui all' articolo 4, comma 32, della legge regionale 45/2017 , per la rottamazione di veicoli a benzina euro 0 o euro 1 o di veicoli a gasolio euro 0, euro 1, euro 2 o euro 3 e per il conseguente acquisto di veicoli nuovi ecologici finalizzato a ridurre l'inquinamento atmosferico e migliorare la qualità dell'aria).
32.
Al comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 29/2018 dopo le parole << sviluppo sostenibile >> sono aggiunte le seguenti: << e a progetti per lo sviluppo sostenibile >>.

33. Per le finalità di cui al comma 32 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
34. All' articolo 24 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
nella rubrica le parole << e VEA >> sono soppresse;

b)
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
<<1 bis. Con regolamento regionale, sentita la competente Commissione consiliare, sono disciplinati l'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda sanitaria, con particolare riferimento, in conformità alla normativa statale di settore, ai seguenti aspetti:
a) la responsabilità dell'esercizio e della manutenzione degli impianti termici;
b) le attività di esercizio, controllo e manutenzione degli impianti termici a carico dei responsabili di impianto e degli operatori di manutenzione;
c) gli adempimenti obbligatori per l'efficienza energetica degli impianti termici;
d) le modalità per gli accertamenti e le ispezioni di cui all' articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia);
e) gli obblighi di informazione e comunicazione ai fini della formazione e implementazione del catasto degli impianti termici di cui all' articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 192/2005 .
1 ter. A UCIT s.r.l. sono delegati i poteri di accertamento delle violazioni di cui all' articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste:
b) dall' articolo 288 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
c) dall' articolo 16, comma 22, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE).>>;

c)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. Al fine di procedere alle verifiche sulle certificazioni energetiche, con deliberazione della Giunta regionale:
a) sono determinati gli indirizzi e le procedure per le verifiche, i controlli, gli accertamenti e le ispezioni delle certificazioni energetiche;
b) sono definite le metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici presenti sul territorio regionale, nel rispetto dei principi fondamentali del decreto legislativo 192/2005 e in conformità ai principi generali di cui all'articolo 3 del decreto interministeriale 26 giugno 2015 (Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici).>>;

d)
dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
<<2 bis. Con regolamento regionale, sentita la competente Commissione consiliare, sono disciplinate le procedure per le verifiche, i controlli, gli accertamenti e le ispezioni delle certificazioni energetiche, in conformità ai principi fondamentali fissati dal decreto legislativo 192/2005 .>>.

35. Per le finalità di cui all' articolo 24, comma 1 ter, della legge regionale 19/2012 , come inserito dal comma 34, lettera b), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 8 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
36. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri derivanti dall'affidamento, mediante le procedure previste dalla normativa di settore, della progettazione e della realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici e su suoli di proprietà pubblica, per la produzione e la cessione di energia elettrica secondo la normativa nazionale vigente.
37. I rapporti tra la Regione e gli enti pubblici proprietari degli edifici e dei suoli sono disciplinati, con particolare riguardo alla realizzazione e alla gestione degli impianti fotovoltaici di proprietà della Regione, mediante la stipula di una convenzione il cui schema è approvato con deliberazione della Giunta regionale.
38. Per le finalità di cui al comma 36 è destinata la spesa complessiva di 4.500.000 euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per l'anno 2021, di 3 milioni di euro per l'anno 2022 e di 1 milione di euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese di investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 48.
39. Per le finalità di cui al comma 36 con riferimento agli oneri relativi alla gestione degli impianti fotovoltaici è destinata la spesa complessiva di 525.000 euro, suddivisa in ragione di 25.000 euro per l'anno 2021, di 250.000 euro per l'anno 2022 e di 250.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 48.
40. All' articolo 4 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 4 le parole << Direzione centrale ambiente ed energia, >> sono sostituite dalle seguenti: << Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, in sede di prima applicazione >>;

b)
al comma 52 le parole << Direzione centrale ambiente ed energia >> sono sostituite dalle seguenti: << Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, in sede di prima applicazione >>.

41. Per le finalità di cui all' articolo 4, comma 4, della legge regionale 13/2019 , come modificato dal comma 40, lettera a), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
42. Per le finalità di cui all' articolo 4, comma 52, della legge regionale 13/2019 , come modificato dal comma 40, lettera b), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
43. Per le finalità di cui all' articolo 4, comma 26, della legge regionale 13/2019 , è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 48.
44. Al fine di proseguire nell'azione di prevenzione della produzione dei rifiuti sostenendo la realizzazione, l'ampliamento, la manutenzione straordinaria o l'allestimento dei centri di raccolta di rifiuti urbani ai sensi dell' articolo 4, comma 20, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), la graduatoria, approvata con decreto n. 1412/AMB del 16 marzo 2020 del Direttore del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati, della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, rimane valida anche per gli esercizi 2021, 2022 e 2023.
45. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare i Comuni inseriti nella graduatoria di cui al comma 44 mediante lo scorrimento della graduatoria stessa.
46. Per le finalità di cui al comma 45 è destinata la spesa complessiva di 3 milioni di euro suddivisa in ragione di 500.000 euro per l'anno 2021, di 1 milione di euro per l'anno 2022 e di 1.500.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 48.
47.
Al comma 3 dell'articolo 89 della legge regionale 29 giugno 2020, n. 13 (Disposizioni in materia di finanze, patrimonio e demanio, funzione pubblica, autonomie locali, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie, cultura e sport, infrastrutture, territorio e viabilità, turismo, risorse agroalimentari, forestali, montagna, attività venatoria, lavoro, formazione, istruzione e famiglia, ambiente e energia, cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale, sanità e sociale, Terzo settore (Legge regionale multisettoriale)), le parole << entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge >> sono sostituite dalle seguenti: << entro il 31 agosto 2021 >>.

48. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 di cui all'allegata Tabella D.
Correzioni effettuate d'ufficio:
Al comma 34, lett. d) le parole "dopo il comma 2 bis è aggiunto il seguente:" devono correttamente leggersi "dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:" e le parole "2 ter" devono correttamente leggersi "2 bis".
Note:
1Parole sostituite al comma 31 da art. 4, comma 56, L. R. 13/2021
2Comma 15 abrogato da art. 4, comma 25, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
3Comma 16 abrogato da art. 4, comma 25, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
4Comma 17 abrogato da art. 4, comma 25, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
5Comma 18 abrogato da art. 4, comma 25, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
6Comma 19 abrogato da art. 4, comma 25, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
7Comma 20 abrogato da art. 4, comma 25, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
8Comma 21 abrogato da art. 4, comma 25, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
9Comma 22 abrogato da art. 4, comma 25, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
Art. 6
 (Assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilità)
1.
Dopo il comma 2 dell'articolo 62 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), è inserito il seguente:
<<2 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare intese con l'Associazione costituita tra le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano denominata CISIS - Centro Interregionale per i Sistemi informatici e statistici, per la partecipazione a progetti e attività interregionali diretti a sviluppare le infrastrutture e i servizi di informazione geografica e statistica, acquisire competenze e metodologie per il rilievo e la gestione dell'informazione territoriale, favorire l'uso consapevole dell'informazione territoriale nella definizione e attuazione delle strategie regionali, partecipare alle attività di realizzazione e aggiornamento di database geografici su scala nazionale.>>.

2. Per le finalità previste dall' articolo 62, comma 2 bis, della legge regionale 5/2007 , come inserito dal comma 1, è destinata la spesa complessiva di 30.000 euro, suddivisa in ragione di 15.000 euro per il 2021 e di 15.000 euro per il 2022, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica ed assetto del territorio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E cui al comma 49.
3.
Dopo il comma 4 dell'articolo 4 ter della legge regionale 20 novembre 1989, n. 28 (Agevolazione della formazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi), è inserito il seguente:
<<4 bis. Il Servizio regionale competente approva annualmente l'elenco delle domande ammesse a contributo e l'elenco delle domande ammissibili ma non finanziate per esaurimento dei fondi. Le richieste di contributo ritenute ammissibili conservano validità sino al 31 dicembre 2022 al fine di consentire, nel caso in cui non possano essere ammesse a contribuzione per indisponibilità dei necessari mezzi finanziari, il previo scorrimento dell'elenco delle stesse secondo l'ordine cronologico di accoglimento, nel caso di disponibilità di ulteriori risorse finanziarie.>>.

4. Per le finalità di cui all' articolo 4 ter, comma 4 bis, della legge regionale 28/1989 , come inserito dal comma 3, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Monfalcone, in qualità di Ente beneficiario inserito nel Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 giugno 2017, e successive modifiche ed integrazioni, un contributo straordinario integrativo, a titolo di cofinanziamento del finanziamento statale, finalizzato all'esecuzione dei lavori di straordinaria manutenzione e ristrutturazione di alloggi adibiti a uso residenziale di proprietà Ater e di soggetti privati, nel limite dell'importo previsto nel quadro economico dei lavori oggetto di convenzione con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità, per complessivi 600.000 euro.
6. La liquidazione del contributo è disposta in base alla progressione della spesa, previa richiesta di erogazione da parte dell'Ente beneficiario, secondo quanto disposto dall' articolo 57, comma 1, lettera a), della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 , (Disciplina organica dei lavori pubblici).
7. Il contributo, liquidato ai sensi del comma 6, è gestito dal Comune di Monfalcone in relazione alle successive erogazioni in capo ai soggetti proprietari degli alloggi.
8. La rendicontazione del contributo regionale seguirà le modalità e i tempi dettati dal Ministero per il finanziamento statale.
9. Per le finalità di cui al comma 5 è destinata la spesa complessiva di 600.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 per l'anno 2021 e di 400.000 per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico popolare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 49.
10. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di Gorizia per opere di potenziamento e miglioramento della dotazione infrastrutturale del terminal intermodale transfrontaliero di Gorizia, finalizzato a migliorarne la funzionalità e a incrementare il trasporto merci via ferrovia.
11. Entro il 30 aprile 2021 il Comune di Gorizia presenta alla Direzione centrale infrastrutture e territorio domanda di concessione del contributo corredata della descrizione delle opere previste, del quadro economico e di un cronoprogramma delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori.
12. Il decreto di concessione determina i requisiti per l'erogazione del finanziamento, nonché le modalità e i termini di rendicontazione della spesa.
13. Per le finalità previste dal comma 10 è destinata la spesa complessiva di 1 milione di euro, suddivisa in ragione di 150.000 euro per l'anno 2021 e di 850.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 4 (Altre modalità di trasporto) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 49.
14. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di Cormons finalizzato alla realizzazione delle infrastrutture a servizio del trasporto pubblico locale automobilistico nell'ambito del Centro di interscambio modale regionale di II livello di Cormons, come individuato dal Piano regionale del trasporto pubblico locale approvato con decreto del Presidente della Regione del 15 aprile 2013.
15. Entro il 30 aprile 2021 il Comune di Cormons presenta alla Direzione centrale infrastrutture e territorio domanda di concessione del contributo corredata della descrizione delle opere previste, del quadro economico e di un cronoprogramma delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori.
16. Il decreto di concessione determina i requisiti per l'erogazione del finanziamento, nonché le modalità e i termini di rendicontazione della spesa.
17. Per le finalità previste dal comma 14 è destinata la spesa di 376.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 4 (Altre modalità di trasporto) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 49.
18.
Dopo il comma 8 dell'articolo 6 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), è inserito il seguente:
<<8 bis. Il Servizio regionale competente è autorizzato, nel caso di disponibilità di ulteriori risorse finanziarie, a scorrere la graduatoria di cui al comma 7, la quale conserva la propria validità sino al 31 dicembre 2022.>>.

19. Per le finalità di cui all' articolo 6, comma 8 bis, della legge regionale 29/2018 , come inserito dal comma 18, è destinata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 2 (Trasporto pubblico locale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 49.
20. Al fine di coniugare la libera circolazione delle persone con la necessità di garantire la sicurezza personale delle categorie più fragili rispetto alle quali il rischio epidemiologico risulta superiore, l'Amministrazione regionale è autorizzata a prevedere un "Bonus trasporto in sicurezza - Emergenza Covid-19" a favore di persone in condizione di fragilità residenti in Friuli Venezia Giulia.
21. Il valore del bonus di cui al comma 20 è pari a 100 euro a persona da utilizzare esclusivamente per il pagamento del servizio di trasporto a mezzo taxi e noleggio con conducente sulla rete regionale.
22. Possono presentare domanda per il riconoscimento del bonus le persone residenti in Friuli Venezia Giulia in possesso dei seguenti requisiti:
a) donne in gravidanza;
b) persone ultra settantenni;
c) persone con disabilità.
23. Con regolamento regionale da approvare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono determinati i criteri, le condizioni e le modalità di presentazione delle istanze, nonché le modalità di concessione del contributo, tenuto conto anche delle disposizioni di cui al comma 22.
24. Per le finalità di cui al comma 20 è destinata la spesa di 350.000 euro per l'anno 2021 a valere Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 2 (Trasporto pubblico locale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 con riferimento alla corrispondente variazione prevista alla Tabella E di cui al comma 49.
24 bis. Al fine di agevolare la fruizione del "Bonus trasporto in sicurezza - Emergenza Covid-19", di cui al comma 20, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri discendenti dalla stipula di una convenzione con gli istituti di credito bancario o postale volta a consentire l'emissione di carte prepagate da intestare a favore dei beneficiari del contributo stesso.
25. In considerazione delle mutate necessità del territorio e nel rispetto delle finalità della legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393), l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare l'assegnazione della somma di 2.528.747,76 euro a favore del Comune di Gorizia, già assegnatario di tale somma giusto decreto n. ALP4/1386/E/53/122 dell'8 agosto 2007, a valere sui fondi della suddetta legge 122/1989 , per la realizzazione di parcheggi pubblici che rispondano alle attuali esigenze di riduzione dell'afflusso dei veicoli privati nei rispettivi centri storici o comunque nelle aree centrali urbane, attraverso il recupero o la valorizzazione per la destinazione a parcheggio, di spazi dismessi, abbandonati o comunque sottoutilizzati, situati al di fuori delle suddette aree, allo scopo di favorire la fluidità del traffico veicolare, anche mediante l'interscambio con i sistemi di trasporto collettivo, sulla principale viabilità cittadina, eliminando dalla stessa la sosta veicolare e agevolando la fruizione di aree o zone con caratteristiche di pregio o di interesse collettivo.
26. Nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e in particolare di riduzione del debito, le somme di cui al comma 25 sono assegnate in forma di contributo in conto capitale, concesse ed erogate ai sensi degli articoli 56 e 57, comma 1, lettera a), della legge regionale 14/2002 .
27. Le risorse di cui al comma 25 sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare al Servizio edilizia della Direzione centrale infrastrutture e territorio, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori. Ai fini della quantificazione del contributo concedibile, la spesa ammissibile per la realizzazione dell'opera è determinata nei limiti del costo di costruzione standard stabilito dal prezziario regionale dei lavori pubblici di cui all' articolo 40 della legge regionale 14/2002 .
28. Per le finalità previste al comma 25 è applicata la somma di 2.528.747,76 euro per l'anno 2021, quale quota del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio 2020, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A5 di cui all'articolo 1, comma 7.
29. L'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare a Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia spa, l'onere di 23.518,88 euro sostenuto per l'attività istituzionale svolta per conto dell'Amministrazione regionale in sede di esecuzione della sentenza n. 387/2020 della Corte di appello di Trieste, pronunciata con riferimento ai contributi in materia di edilizia agevolata previsti dall' articolo 5 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica).
30. Per la finalità previste dal comma 29 è destinata la spesa di 23.518,88 euro per l'anno 2021, a valere per 23.250 euro sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) e per 268,88 euro sulla Missione 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 49.
31. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione Luigi Bon di Tavagnacco, a sostegno di lavori, già eseguiti, di adeguamento sismico e bonifica amianto della struttura da destinare a centro per l'infanzia, un contributo per il completamento dell'intervento.
32. La domanda, corredata del quadro economico complessivo di spesa previsto, della relazione illustrativa e del cronoprogramma dell'intervento è presentata, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale infrastrutture e territorio.
33. Per le modalità di concessione, liquidazione e rendicontazione si applica la legge regionale 14/2002 .
34. Per le finalità previste dal comma 31 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 3 (Edilizia scolastica) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 49.
35. La Regione è autorizzata a concedere un ulteriore contributo per le finalità previste dall' articolo 6, comma 1, della legge regionale 6 novembre 2018, n. 25 (Disposizioni finanziarie intersettoriali), e con le stesse modalità.
36. Per le finalità previste dal comma 35 è destinata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le autonomie territoriali locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 49.
37. In conseguenza della situazione emergenziale causata dalla pandemia da COVID-19 e alla grave crisi economica che ha investito il settore degli autoservizi pubblici non di linea, l'Amministrazione regionale eroga ai titolari di autorizzazione per il noleggio con conducente e ai titolari di licenza taxi un contributo per sostenere le spese relative al pagamento della tassa automobilistica di possesso dei mezzi adibiti all'esercizio dell'attività, nella misura del 50 per cento dell'importo effettivamente sostenuto nell'anno 2020.
38. Il contributo di cui al comma 37 è erogato, nei limiti delle risorse disponibili, previa pubblicazione di avviso da parte della struttura regionale competente, da pubblicarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo un criterio di ordine crescente dell'importo rimborsabile.
39. Per le finalità previste al comma 37, è destinata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 4 (Altre modalità di trasporto) - Titolo n. 1 (Spesa corrente) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E cui al comma 49.
40. Alla legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 10 è aggiunto il seguente periodo: << Gli interventi realizzati nei territori di cui alla legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), sono finanziati anche mediante l'utilizzo di risorse a tal fine appositamente destinate, nell'ambito degli strumenti di programmazione delle azioni di sostegno per la montagna, anche al fine di incentivare il ripopolamento delle aree. >>;

b)
al comma 2 dell'articolo 34 dopo le parole << o da altri soggetti >> sono aggiunte le seguenti: << ivi comprese le risorse finanziarie di cui all'articolo 10, comma 3, lettera c), come modificata dall' articolo 6, comma 40, lettera a), della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), destinate, con apposita deliberazione della Giunta regionale, all'incentivazione del ripopolamento della montagna mediante misure di sostegno dell'esercizio del diritto all'abitazione. >>.

41. Per le finalità di cui all' articolo 34, comma 2, della legge regionale 1/2016 , come modificato dal comma 40, lettera b), è destinata la spesa complessiva di 2 milioni di euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per l'anno 2021 e di 1.500.000 euro per il 2022, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 49.
42. Al fine di garantire la sicurezza e l'adeguatezza alla funzione didattica degli ambienti di apprendimento degli edifici utilizzati come istituti scolastici paritari riconosciuti ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), o con l'equipollenza dei titoli di studio ai sensi del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai proprietari degli edifici contenenti plessi scolastici paritari, contributi in conto capitale a sostegno delle spese per interventi di investimento.
43. Con un regolamento e in raccordo con la programmazione degli interventi di edilizia scolastica pubblica prevista dall' articolo 38 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi), e con il dimensionamento scolastico sono stabiliti le modalità di presentazione delle domande, i criteri di valutazione, le modalità di concessione, erogazione e rendicontazione.
44. I contributi previsti dal comma 42 possono essere cumulati con altri benefici regionali o di altri enti pubblici o privati fino alla copertura della spesa effettivamente sostenuta per il medesimo intervento.
45. Per le finalità di cui al comma 42, è destinata la spesa complessiva di 2.500.000 euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per l'anno 2021, di 1.500.000 euro per l'anno 2022 e di 500.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2013, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E cui al comma 49.
46.
Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) i commi 95 e 96 dell' articolo 4 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005);
b) i commi 26 e 27 dell' articolo 4 della legge regionale 18 luglio 2005, n. 15 (Assestamento del bilancio 2005).
47. L'Amministrazione Regionale al fine di rendere fruibili e accessibili in assoluta sicurezza le aree gioco interne ed esterne degli istituti scolastici statali e paritari dai minori che li frequentano è autorizzata ad ammettere tra le spese ammissibili a contributo l'acquisto, il restauro, la manutenzione e l'adeguamento in sicurezza degli stessi.
48. Per le finalità di cui al comma 47 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
49. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 di cui all'allegata Tabella E.
Note:
1Comma 24 bis aggiunto da art. 100, comma 1, L. R. 6/2021
2Parole soppresse al comma 21 da art. 5, comma 12, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
Art. 7
 (Beni e attività culturali, sport e tempo libero)
1. All' articolo 7 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 22, dopo le parole << sono concessi a favore >> sono inserite le seguenti: << delle persone fisiche, >>;

b)
al comma 23, dopo le parole << per le micro e piccole imprese >> sono aggiunte le seguenti: << e per le persone fisiche >>.

2. In deroga all' articolo 7, comma 22, della legge regionale 13/2019, per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024 sono ammissibili al contributo di cui all' articolo 7, comma 21, della legge regionale 13/2019, anche le fondazioni bancarie.
3.
Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 18 maggio 2020, n. 10 (Misure urgenti in materia di cultura e sport), dopo le parole << micro imprese >> sono aggiunte le seguenti: << e per le persone fisiche >>.

4. Per le finalità di cui al comma 22 dell'articolo 7 della legge regionale 13/2019 , come modificato dal comma 1, lettera a), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
5. Per le finalità di cui al comma 2 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
6. Per le finalità di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 10/2020 , come modificata dal comma 3, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
7. L'Amministrazione regionale, nel riconoscere il ruolo della lettura quale fattore fondamentale per lo sviluppo cognitivo, culturale e relazionale di bambini e adolescenti, anche in considerazione dell'attuale situazione emergenziale, è autorizzata a finanziare l'Accordo multisettoriale per la promozione della lettura in Regione in età 0-18 anni per il triennio 2021-2023, sottoscritto tra i partner, e a concedere al Consorzio Culturale del Monfalconese, quale soggetto coordinatore delle attività, un contributo annuo per la realizzazione delle iniziative previste dall'accordo medesimo.
8. La domanda di contributo per le finalità di cui al comma 7 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di cultura entro il 31 gennaio di ogni anno, corredata della relazione illustrativa e del preventivo di spesa. Le tipologie di spese ammissibili sono previste nell'Accordo di cui al comma 7. Con il decreto di concessione è erogato un acconto nella misura del 70 per cento del contributo concesso e sono fissate le modalità e i termini di rendicontazione. Sono rendicontabili anche le spese sostenute nel periodo compreso fra l'inizio dell'anno di concessione del contributo e la data di presentazione della domanda.
9. Per le finalità di cui al comma 7, il progetto denominato LeggiAmo 0-18 è inserito nell'Elenco dei progetti d'intervento finanziabili di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 29 ottobre 2019, n. 196 (Regolamento in materia di concessione dei contributi nella forma del credito d'imposta a favore di soggetti che effettuano erogazioni liberali per progetti di promozione e organizzazione di attività culturali e di valorizzazione del patrimonio culturale, in attuazione dell'articolo 7, commi da 21 a 31, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26)).
10. Il Consorzio Culturale del Monfalconese è automaticamente inserito nell'Elenco dei promotori accreditati, di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 196/2019.
11. Per le finalità di cui al comma 7 è destinata la spesa complessiva di 1.350.000 euro, suddivisa in ragione di 450.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 39.
12. In via transitoria, per l'anno 2021, l'Amministrazione regionale sostiene gli Ecomusei già riconosciuti di interesse regionale ai sensi della previgente legge regionale 20 giugno 2006, n. 10 (Istituzione degli Ecomusei del Friuli Venezia Giulia), mediante la concessione di contributi destinati al sostegno dei programmi di attività degli Ecomusei medesimi.
13. Le risorse stanziate per l'anno 2021 per la concessione dei contributi a sostegno degli Ecomusei vengono ripartite tra gli Ecomusei di cui al comma 12 in misura proporzionale all'ultimo contributo loro rispettivamente concesso.
14. Per le finalità di cui al comma 12 gli Ecomusei ivi individuati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentano al Servizio competente in materia di beni culturali domanda di contributo corredata di una relazione illustrativa delle attività svolte o programmate per l'anno 2021 e di un prospetto delle relative spese.
15. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, è approvato l'elenco delle domande ammesse a finanziamento, con l'indicazione dell'importo del contributo rispettivamente assegnato.
16. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione anticipata dell'intero ammontare del contributo concesso.
17. Ai fini della rendicontazione del contributo il beneficiario presenta, entro il termine fissato nel decreto di concessione, la documentazione giustificativa della spesa per un importo almeno pari all'ammontare del contributo concesso, a pena di rideterminazione del contributo medesimo.
18. Sono ammissibili le seguenti tipologie di spese, se generate nel periodo di dodici mesi decorrenti dall'1 gennaio 2021 e pertinenti alla gestione e allo svolgimento delle attività degli Ecomusei:
a) spese direttamente connesse ai programmi di attività e di iniziative culturali e didattiche;
b) spese per compensi: in particolare, a consulenti esterni, collaboratori esterni o fornitori di servizi;
c) spese generali di funzionamento, nel limite dell'80 per cento dell'incentivo concesso: in particolare, spese per la retribuzione lorda del personale interno all'ente gestore dell'Ecomuseo, spese per il pagamento dei canoni di locazione, della fornitura di energia elettrica, gas e acqua e per servizi di pulizia, spese di ordinaria manutenzione delle sedi, degli impianti di riscaldamento e di climatizzazione, delle attrezzature e delle dotazioni tecnologiche degli Ecomusei, spese per il pagamento dei premi di assicurazione delle collezioni e degli immobili destinati alle sedi espositive, spese per il noleggio o la locazione finanziaria di beni indispensabili e strumentali alla realizzazione delle attività ecomuseali, con esclusione delle spese per il riscatto degli stessi, spese relative a interessi passivi per anticipazioni o fidi, spese relative a beni e servizi acquistati, noleggiati o presi in locazione, anche finanziaria, per rispettare le prescrizioni di contrasto all'emergenza epidemiologica COVID-19.
19. Per le finalità di cui al comma 12 è destinata la spesa di 380.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 39.
20.
Alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 18 bis della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), le parole << dal CONI e al CIP >> sono sostituite dalle seguenti << dal CONI e/o al CIP >>.

21. Per le finalità di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 18 bis della legge regionale 8/2003 , come modificate dal comma 20, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
22. In via transitoria, per l'anno 2021, l'Amministrazione regionale sostiene i Musei individuati dall' articolo 13, comma 1, della legge regionale 10/2020 , mediante la concessione di contributi destinati al sostegno dei programmi di attività dei Musei medesimi.
23. Le risorse stanziate per l'anno 2021 per la concessione dei contributi a sostegno dei Musei vengono ripartite tra i Musei di cui al comma 22 in misura proporzionale all'ultimo contributo loro rispettivamente concesso.
24. Per le finalità di cui al comma 22 i Musei ivi individuati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentano al Servizio competente in materia di beni culturali domanda di contributo corredata di una relazione illustrativa delle attività svolte o programmate per l'anno 2021 e di un prospetto delle relative spese.
25. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, è approvato l'elenco delle domande ammesse a finanziamento, con l'indicazione dell'importo del contributo rispettivamente assegnato.
26. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione anticipata dell'intero ammontare del contributo concesso.
27. Ai fini della rendicontazione del contributo il beneficiario presenta, entro il termine fissato nel decreto di concessione, la documentazione giustificativa della spesa per un importo almeno pari all'ammontare del contributo concesso, a pena di rideterminazione del contributo medesimo.
28. Sono ammissibili le spese generate nel periodo di dodici mesi decorrenti dall'1 gennaio 2021 e che risultano pertinenti alla gestione e allo svolgimento delle attività dei Musei sostenute per:
a) la conservazione e il restauro delle collezioni e delle raccolte;
b) lavori di catalogazione e di ordinamento;
c) l'organizzazione e l'allestimento di mostre ed esposizioni;
d) l'attuazione di iniziative culturali e didattiche;
e) la pubblicazione di cataloghi e monografie sul patrimonio e sull'attività del Museo;
f) il noleggio o la locazione finanziaria di beni strumentali, con esclusione delle spese per il riscatto degli stessi;
g) l'ordinaria manutenzione degli impianti di riscaldamento e di climatizzazione, delle attrezzature e delle dotazioni tecnologiche delle sedi espositive;
h) il pagamento delle forniture di energia elettrica, gas e acqua e per il pagamento dei servizi di pulizia e di manutenzione dei locali delle sedi espositive;
i) il pagamento dei premi di assicurazione delle collezioni e degli immobili destinati alle sedi espositive;
j) l'impiego di nuove tecnologie digitali e l'installazione di sistemi wi-fi per migliorare la fruizione;
k) la retribuzione lorda del personale interno al Museo nel limite del 60 per cento dell'incentivo concesso.
29. Per le finalità di cui all' articolo 10, comma 1, della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), e di cui al comma 22, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
30. Per l'esercizio 2021 le risorse stanziate per le finalità di cui all' articolo 28 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), sono ripartite nelle seguenti misure percentuali:
a) 27,5 per cento all'Unione società corali del Friuli Venezia Giulia (USCI);
b) 25,2 per cento all'Unione dei gruppi folcloristici del Friuli Venezia Giulia (UGF FVG);
c) 20,5 per cento all'Associazione regionale FITA - UILT Friuli Venezia Giulia;
d) 26,8 per cento all'Associazione nazionale bande italiane musicali autonome-Friuli Venezia Giulia (ANBIMA FVG).
31. Per le finalità di cui al comma 30 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
32. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare agli enti religiosi della regione riconosciuti civilmente, che detengano in custodia archivi e/o documenti relativi alla Guerra di Resistenza, un contributo straordinario per gli anni 2021 e 2022 nel limite massimo ognuno di 25.000 euro, al fine di sostenere le spese necessarie per il completamento della digitalizzazione, catalogazione e per la realizzazione di postazioni informatizzate necessarie alla consultazione e purché in attuazione di progetti previsti da protocolli stipulati fra gli enti stessi, almeno una Università della regione e almeno una associazione che si occupa del ricordo della Guerra di Resistenza.
33. Al procedimento contributivo di cui al comma 32 si applicano gli articoli da 32 ante a 34 del capo I del titolo IV della legge regionale 16/2014 e, ove compatibile, il decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 033/Pres. (Regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7, e 27, comma 5, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)).
34. In attuazione del comma 32, con avviso pubblico, approvato con deliberazione della Giunta regionale, sono definiti i settori d'intervento, l'importo da destinare agli incentivi relativi all'avviso pubblico, le tipologie, i requisiti dei beneficiari e le esclusioni, le modalità di presentazione della domanda, i criteri e le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria delle iniziative, la determinazione della percentuale della misura dell'incentivo rispetto alla spesa ammissibile, i criteri per la quantificazione degli importi degli incentivi, i limiti massimi e minimi degli stessi, tipologie di spese ammissibili ulteriori rispetto a quelle previste dal decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 033/Pres. e quanto demandato all'avviso dal regolamento di cui al comma 33.
35. Per le finalità di cui al comma 32 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 39.
36.
37. Nell'ambito delle azioni di rafforzamento delle iniziative per sviluppare e mantenere il territorio montano e il suo tessuto socio economico attivo e vitale, la Regione è autorizzata a stipulare con il Consorzio Innova FVG, di cui all' articolo 7, comma 72, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), nelle more della definizione dell'operazione di cui all'articolo 7, commi 9 e seguenti, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022), una convenzione per la messa a disposizione da parte del Consorzio di personale per il supporto nella gestione e realizzazione degli interventi e delle attività sportive e culturali connesse, in particolare, all'organizzazione dell'evento denominato Eyof FVG 2023, Festival Olimpico della Gioventù Europea, nonché a supporto delle attività e delle iniziative della Fondazione Museo Carnico delle Arti Popolari Michele Gortani di Tolmezzo, anche quale capofila nella realizzazione di progetti e iniziative di valorizzazione della rete museale della Carnia e di interventi finalizzati alla costituzione del Museo etnografico regionale di storia sociale (MESS).
38. Per le finalità di cui al comma 37 è destinata la spesa complessiva di 450.000 euro, suddivisa in ragione di 150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 39.
39. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 di cui all'allegata Tabella F.
Note:
1Comma 33 sostituito da art. 6, comma 41, lettera a), L. R. 13/2021
2Comma 34 sostituito da art. 6, comma 41, lettera b), L. R. 13/2021
3Parole sostituite al comma 32 da art. 6, comma 40, L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
4Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 3, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
5Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 41, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
Art. 8
 (Lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia)
1. Al fine di sostenere il reddito dei lavoratori del settore edile, che risente in misura particolare degli effetti dell'attuale, complessa, congiuntura economica, in attuazione dell' articolo 65, comma 2, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo alle Casse Edili di Mutualità e di Assistenza delle province di Trieste, Pordenone, Udine e Gorizia (di seguito Casse Edili), finalizzato al riconoscimento a favore dei lavoratori edili iscritti alle Casse medesime, licenziati nel 2021 e disoccupati per almeno tre mesi continuativi, di un trattamento di sostegno al reddito, liquidato in un'unica soluzione, in funzione integrativa e complementare rispetto al sistema degli ammortizzatori sociali previsto dalla vigente normativa nazionale.
2. L'Amministrazione regionale compartecipa alla spesa per l'erogazione del trattamento di cui al comma 1 in misura pari al 70 per cento, fino a un massimo di 700 euro per ciascun lavoratore.
3. Le Casse Edili determinano l'ammontare del trattamento di cui al comma 1, anche in misura differenziata per singole fasce d'età.
4. Le modalità di presentazione delle domande per il trattamento di cui al comma 1 sono determinate dalle Casse Edili e pubblicate nei rispettivi siti istituzionali.
5. Le Casse Edili ricevono le domande per il trattamento di cui al comma 1, verificano la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento e provvedono alla liquidazione dello stesso.
6. Le risorse di cui al comma 9 sono ripartite fra le Casse Edili in proporzione al numero di iscritti a ciascuna di esse alla data del 31 dicembre 2020.
7. Ciascuna Cassa Edile richiede entro il 31 marzo 2021 alla Direzione centrale competente in materia di lavoro la concessione e l'erogazione del contributo di cui al comma 1. Nella richiesta è indicato il numero di iscritti al 31 dicembre 2020.
8. Ciascuna Cassa Edile trasmette entro il 30 giugno 2022 alla Direzione centrale competente in materia di lavoro la rendicontazione delle spese sostenute con le modalità di cui all' articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
9. Per le finalità previste dal comma 1 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 61.
10. Al fine di concorrere alla promozione della regolarità lavorativa nel settore edile, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo alle Casse Edili di Mutualità e di Assistenza delle province di Trieste, Pordenone, Udine e Gorizia (di seguito Casse Edili) finalizzato alla realizzazione nel 2021 di progetti formativi e informativi in materia di sicurezza sul lavoro, a favore dei lavoratori edili iscritti alle Casse Edili nonché a favore dei lavoratori edili disoccupati che, alla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro, risultassero iscritti alle Casse medesime.
10 bis. Al fine di promuovere la più ampia diffusione della cultura della sicurezza e della regolarità lavorativa, con particolare riferimento al settore edile, sull'intero territorio regionale, i progetti di cui al comma 10 possono essere realizzati anche a favore delle scuole secondarie di primo e secondo grado, dei loro studenti e delle rispettive famiglie, nonché a favore di lavoratori disoccupati provenienti da settori diversi da quello edile.
11. Ciascuna Cassa Edile presenta, anche in collaborazione con la Scuola Edile del medesimo territorio, entro il 28 febbraio 2021, alla Direzione centrale competente in materia di lavoro, il progetto di cui al comma 10, corredato di un preventivo delle spese previste per la realizzazione del progetto medesimo. Sono ammissibili esclusivamente le spese strettamente funzionali alla realizzazione del progetto. Non sono ammissibili, in particolare, le spese del personale. Contestualmente alla presentazione del progetto, la Cassa Edile richiede la concessione del contributo di cui al comma 10 indicando il numero di iscritti al 31 dicembre 2020.
12. Ciascuna Cassa Edile può richiedere, contestualmente alla presentazione della domanda di concessione del contributo, la liquidazione dello stesso in via anticipata, nella misura massima del 70 per cento dell'importo concesso. La liquidazione anticipata è subordinata alla presentazione di una fidejussione bancaria, assicurativa o prestata da intermediari finanziari aventi i requisiti di cui all' articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), di importo pari alla somma da erogare.
13. La Direzione centrale competente in materia di lavoro valuta i progetti di cui al comma 10 e, in caso di esito favorevole della valutazione, entro il 31 marzo 2021 procede alla concessione del contributo nonché, nell'ipotesi di cui al comma 12, alla liquidazione in via anticipata dello stesso.
14. Le iniziative previste dai progetti di cui al comma 10 sono realizzate nel periodo dal 15 aprile 2021 al 31 marzo 2022.
15. Ciascuna Cassa Edile trasmette entro il 30 giugno 2022 alla Direzione centrale competente in materia di lavoro la rendicontazione delle spese sostenute con le modalità di cui all' articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), richiedendo contestualmente la liquidazione del contributo ovvero, nell'ipotesi di cui al comma 12, della parte residua dello stesso.
16. Sulla base della rendicontazione di cui al comma 15, la Direzione centrale competente in materia di lavoro procede alla liquidazione del contributo ovvero, nell'ipotesi di cui al comma 12, della parte residua dello stesso.
17. Le risorse di cui al comma 18 sono ripartite fra le Casse Edili in proporzione al numero di iscritti a ciascuna di esse alla data del 31 dicembre 2020.
18. Per le finalità previste dal comma 10 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 61.
19.
I commi 21 e 22 dell' articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), sono abrogati. Sono fatti salvi i contributi concessi fino alla data del 31 dicembre 2020.

20. Al fine di garantire la più diffusa conoscenza della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché per fornire la più adeguata formazione in materia di salute e di sicurezza ai lavoratori, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo al Consorzio di sviluppo economico della Venezia Giulia per un'analisi della fattibilità e delle caratteristiche funzionali e tecniche del "Centro Promozione Sicurezza". L'analisi ha lo scopo di approfondire le finalità dell'opera, gli obiettivi da raggiungere, le possibilità formative, le probabili tempistiche di progettazione e realizzazione, i possibili impatti sulle componenti ambientali e di pianificare il quadro economico.
21. Il contributo di cui al comma 20 è concesso in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".
22. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 20, corredata del preventivo di spesa, è presentata al Servizio competente in materia di formazione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il contributo è erogato in via anticipata in un'unica soluzione. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.
23.
I commi 21, 22 e 23 dell' articolo 7 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), sono abrogati.

24. Per le finalità di cui al comma 20 è destinata la spesa complessiva di 30.000 euro per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 61.
25. Gli importi degli incentivi per le assunzioni a tempo indeterminato, per le assunzioni a tempo determinato e per le trasformazioni di rapporti di lavoro ad elevato rischio di precarizzazione in rapporti a tempo indeterminato, previsti dal regolamento attuativo degli articoli 29, 30, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), vengono incrementati di 2.500 euro qualora le assunzioni o le trasformazioni riguardino soggetti che, alla data di presentazione della domanda di contributo da parte del datore di lavoro richiedente, risultino componenti di un nucleo familiare monoparentale in cui sia compreso almeno un figlio minore di età.
26. Per le finalità previste dal comma 25 è destinata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 61.
27.  
( ABROGATO )
(6)
28.  
( ABROGATO )
(7)
29. All' articolo 7 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 16 è sostituito dal seguente:
<<16. L'Amministrazione regionale riconosce che le azioni svolte da Friuli Innovazione, Centro di Ricerca e di Trasferimento Tecnologico Scarl di Udine, dal Polo Tecnologico di Pordenone, società consortile per azioni e dal BIC Incubatori FVG Srl di Trieste, volte al rafforzamento della ricerca scientifica, dell'innovazione e del trasferimento tecnologico, possono svolgere un incisivo ruolo per la crescita della competitività del sistema economico territoriale.>>;

b)
al comma 17 dopo le parole << attività tra gli enti >> sono inserite le seguenti: << e con l'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - Area Science Park, >>;

c)
il comma 19 è sostituito dal seguente:
<<19. Ciascun progetto deve essere in linea con il sistema operativo delle politiche per l'innovazione denominato "ARGO", approvato con Protocollo di Intesa sottoscritto in data 1 marzo 2018 dalla Regione, eventualmente rinnovato, dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) (ora Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR)) e dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), ai sensi dell'articolo 8, commi 54 e seguenti, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), e deve essere integrato nel piano industriale o strategico dell'Ente.>>;

d)
il comma 20 è sostituito dal seguente:
<<20. I progetti possono essere congiunti e di durata pluriennale. In caso di progetti congiunti la collaborazione progettuale deve risultare da uno specifico accordo che definisca le attività in capo a ciascun soggetto, i rispettivi rapporti intercorrenti tra le parti e il raccordo con Area Science Park nell'ambito del progetto di cui al comma 19. La collaborazione può essere formalizzata anche attraverso la costituzione di un'Associazione Temporanea di Scopo (ATS) alla quale può partecipare Area Science Park.>>;

e)
il comma 21 è sostituito dal seguente:
<<21. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 18 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di ricerca, corredata di una relazione illustrativa del progetto contenente l'indicazione dei risultati attesi, dell'indicazione della coerenza rispetto al piano industriale o strategico di ciascun Ente, del modello di business rispetto al mercato di riferimento e del relativo preventivo di spesa, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, per gli anni successivi, entro il 30 giugno dell'anno di riferimento. In caso di progetto congiunto la domanda è sottoscritta da tutti i soggetti gestori partecipanti al progetto. La domanda deve essere corredata altresì della relazione illustrativa contenente la proposta di attività e la proposta di riparto della Cabina di Regia istituita nell'ambito del progetto complesso Industry Platform 4 FVG (IP4FVG) facente parte del sistema "ARGO", che per le presenti finalità è integrata con i rappresentanti dei soggetti di cui al comma 16.>>;

f)
il comma 21 bis è abrogato;

g)
al comma 24 dopo le parole << regolamento medesimo >> sono aggiunte le seguenti: << ovvero le disposizioni contenute nel regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato >>.

30. Agli oneri derivanti da quanto disposto dall' articolo 7, comma 16, lettera a), della legge regionale 27/2014 , così come modificato dal comma 29, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
31. Per l'anno 2021 il contributo di cui ai commi 41 e seguenti dell' articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), è concesso al solo soggetto gestore MareTC FVG- Maritime Technology Cluster FVG sulla base della domanda da presentarsi entro la data del 31 marzo 2021, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 43, 43 bis e 43 ter del medesimo articolo.
32. Con deliberazione di Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di ricerca, viene individuato il soggetto che svolge le funzioni di cui all' articolo 15, comma 2 quinquies, della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali).
32 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al soggetto individuato con deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 32 un contributo per l'anno 2021 per le attività di cui all' articolo 7, comma 43 bis, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), sulla base della domanda da presentarsi entro i termini che verranno indicati in delibera.
32 ter. Per le annualità successive al 2021 al soggetto di cui al comma 32 il contributo è concesso ai sensi dei commi 41 e seguenti dell' articolo 7 della legge regionale 22/2010 .
33. Agli oneri derivanti da quanto disposto dai commi 31 e 32 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
34. Al fine di ampliare le misure attive di promozione e di supporto alle famiglie, anche incentivando la natalità e contestualmente il lavoro femminile, la Regione riconosce per ogni figlio nato o adottato nell'anno 2021 un assegno di importo pari a 1.200 euro.
35. L'assegno di cui al comma 34 è istituito per un periodo sperimentale ed è riconosciuto ai nuclei familiari con valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), calcolato ai sensi dell' articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)), pari o inferiore a 30.000 euro aventi titolo a richiedere la Carta Famiglia prevista dall' articolo 10 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità).
36. Per accedere al beneficio di cui al comma 34 il nucleo familiare deve presentare domanda al Comune competente per territorio al rilascio di Carta Famiglia entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla nascita o dalla data del provvedimento giudiziale definitivo emesso dal Tribunale dei minorenni che dispone l'adozione, utilizzando l'apposito modello approvato con decreto del direttore centrale della Direzione regionale competente in materia di politiche per la famiglia, da pubblicare nel sito internet istituzionale della Regione. Il nucleo familiare, non già titolare di Carta Famiglia, deve richiederne il rilascio contestualmente alla presentazione della domanda per accedere al beneficio.
37. L'assegno di cui al comma 34 è corrisposto dal Comune a cui è stata presentata la domanda.
38. Per consentire ai Comuni le erogazioni dell'assegno di cui al comma 34 la Regione trasferisce agli stessi gli importi, tenuto conto dei dati inseriti dagli Enti erogatori nell'applicativo informatico di Carta Famiglia, entro le date che saranno stabilite con decreto del direttore del servizio competente.
39. L'assegno di cui al comma 34 è cumulabile con ogni altro beneficio previsto nell'ordinamento vigente a favore della natalità e della genitorialità e per il sostegno al reddito delle famiglie.
40. Per le finalità di cui al comma 34 è destinata la spesa complessiva di 6.000.000 euro, suddivisa in ragione di 4.500.000 euro per l'anno 2021 e 1.500.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 61.
41. Per l'attuazione degli interventi in materia di politiche giovanili l'Amministrazione regionale è autorizzata al cofinanziamento delle risorse assegnate annualmente dal riparto del Fondo nazionale per le politiche giovanili, di cui all' articolo 19, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 248/2006 .
42. Per la finalità di cui al comma 41 è destinata la spesa complessiva di 180.000 euro, suddivisa in ragione di 60.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 2 (Giovani) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 61.
43. Al fine di favorire l'accesso ai servizi socioeducativi e di sostegno alla genitorialità rivolta ai minori dai 3 ai 14 anni, nel periodo intercorrente tra i mesi di giugno e agosto, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere una agevolazione ai nuclei familiari, attribuita in attuazione della Carta Famiglia di cui all' articolo 10 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità).
44. L'agevolazione di cui al comma 43 è richiesta dal nucleo familiare con valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) pari o inferiore a 30.000 euro, calcolato, qualora ne ricorrano le condizioni, anche con le modalità di cui all' articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)), in possesso della Carta Famiglia, quale contributo diretto e forfettario per le spese sostenute, per servizi socioeducativi e di sostegno alla genitorialità per la fascia di età 3-14 anni o per servizi di baby sitting regolati da contratti di lavoro domestico o da contratti di prestazione occasionale utilizzando il Libretto Famiglia di cui all' articolo 54 bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 96/2017 , per la fascia di età 3-12 anni. Il beneficio è cumulabile con altri benefici o sgravi fiscali fino alla concorrenza della spesa sostenuta.
45. I servizi di cui al comma 43 sono promossi da soggetti pubblici o privati e organizzati ed erogati nel territorio regionale.
46. La Giunta regionale entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore competente in materia di politiche per la famiglia, stabilisce, con deliberazione, le modalità di presentazione delle domande e di quelle di erogazione, nonché la misura dei benefici.
47. Per la finalità di cui al comma 43 è destinata la spesa complessiva di 6 milioni di euro, suddivisa in ragione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 61.
48. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'Istituto comprensivo "Dante Alighieri" di Trieste per l'acquisto di attrezzature informatiche necessarie alla realizzazione del progetto approvato con deliberazione della Giunta regionale 7 novembre 2019, n. 1897 (Interventi a favore degli alunni ricoverati nelle strutture ospedaliere e nel proprio domicilio), e finalizzato a garantire ai bambini e ragazzi in situazioni di malattia il diritto allo studio attraverso il servizio di scuola in ospedale e istruzione a domicilio.
49. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 48 è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di istruzione. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione anticipata del contributo e sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione della spesa. Sono ammesse a contributo le spese già sostenute per l'anno scolastico 2019/2020.
50. Per le finalità previste dal comma 48 è destinata la spesa di 12.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella G di cui al comma 61.
51. L'Amministrazione regionale è autorizzata a riconoscere, per le finalità di cui all' articolo 34, comma 1, della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), un contributo straordinario di 36.500 euro per l'anno scolastico 2020/2021, a favore delle Istituzioni scolastiche e per gli importi di seguito indicati:
a) Liceo "F. Petrarca" di Trieste 6.000 euro;
b) Istituto Statale di Istruzione Superiore "J. Stefan" di Trieste 3.000 euro;
c) Convitto nazionale "P. Diacono" di Cividale del Friuli 9.000 euro;
d) Istituto Statale di Istruzione Superiore "E. Mattei" di Latisana 5.000 euro;
e) Parrocchia "San Pietro Apostolo" di Travesio, ente gestore della scuola dell'infanzia paritaria "S. Antonio" di Travesio 7.200 euro;
f) Cooperativa sociale scuola del Castelletto a r.l., ente gestore della scuola dell'infanzia paritaria "European school of Trieste" di Trieste 2.000 euro;
g) Cooperativa sociale scuola del Castelletto a r.l., ente gestore della scuola primaria paritaria "European school of Trieste" di Trieste 2.000 euro;
h) Cooperativa sociale scuola del Castelletto a r.l., ente gestore della scuola secondaria di primo grado paritaria "European school of Trieste" di Trieste 2.300 euro.
52. Gli interventi da realizzare per le finalità di cui al comma 51 devono essere coerenti con gli obiettivi e i contenuti delle aree tematiche individuate dal "Piano di interventi per lo sviluppo dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche del sistema scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2020/2021", approvato con deliberazione della Giunta regionale 17 aprile 2020, n. 574.
53. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 51 è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di istruzione, corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa.
54. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di concessione e di erogazione del contributo, ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 17 dicembre 2019, n. 0217/Pres. (Regolamento concernente termini, criteri e modalità degli interventi previsti in materia di potenziamento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, in attuazione dell'articolo 33 bis della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale)).
55. Per le finalità di cui al comma 51 è destinata la spesa complessiva di 36.500 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) - dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 61.
56. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario agli Enti gestori dei Servizi Sociali dei Comuni per accogliere le richieste presentate dalle famiglie entro il 31 ottobre 2020, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Regione 23 marzo 2020, n. 048/Pres. (Regolamento concernente i criteri e le modalità di ripartizione del fondo per l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per la frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia e le modalità di erogazione dei benefici, di cui all' articolo 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)), relative all'anno educativo 2020/2021.
57. Per quanto disposto al comma 56 gli Enti gestori dei Servizi Sociali presentano la domanda di finanziamento entro il 15 gennaio 2021, alla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, indicando il numero di domande presentate dalle famiglie entro il 31 ottobre 2020 e non coperte dal trasferimento dei fondi ordinari e il fabbisogno economico previsto per la messa in erogazione dei contributi alle famiglie a partire dal mese di gennaio 2021.
58. Per le finalità previste dal comma 56 è destinata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella G di cui al comma 61.
59. Con riferimento ai contributi concessi alle Fondazioni di Istruzione tecnica superiore e di cui all'articolo 9, commi 23 e 24, della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), e in considerazione della situazione di emergenza determinata da COVID-19, per l'anno 2021 sono ammissibili a finanziamento le spese riguardanti l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri beni di facile consumo per far fronte all'emergenza, sostenute a partire dall'1 marzo 2020.
60. Per le finalità di cui al comma 59 si provvede a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 5 (Istruzione tecnica superiore) - Titolo n. 1 (Spese correnti) - dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
61. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 di cui all'allegata Tabella G.
Note:
1Comma 10 bis aggiunto da art. 69, comma 1, L. R. 6/2021
2Parole soppresse al comma 32 da art. 76, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021
3Comma 32 bis aggiunto da art. 76, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021
4Comma 32 ter aggiunto da art. 76, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021
5Comma 20 sostituito da art. 7, comma 7, L. R. 13/2021
6Comma 27 abrogato da art. 7, comma 60, L. R. 16/2023 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 8, commi da 54 a 60, L.R. 45/2017, con effetto dall'1/1/2024.
7Comma 28 abrogato da art. 7, comma 60, L. R. 16/2023 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 8, commi da 54 a 60, L.R. 45/2017, con effetto dall'1/1/2024.
Art. 9
 (Salute e politiche sociali)
1. All' articolo 13 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 (Legge finanziaria 1997), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla fine della rubrica sono aggiunte le parole: << e sociosanitari >>;

b)
alla fine del comma 2 sono aggiunte le parole: << , nonché alle persone non autosufficienti prese in carico a domicilio, in possesso dei requisiti e rispondenti ai criteri individuati con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 5 >>;

c)
il comma 5 è sostituito dal seguente:
<<5. Con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, vengono definiti l'entità e le modalità di erogazione dei contributi di cui ai commi 1 e 2, la percentuale di risorse annue complessivamente disponibili da destinare alle sperimentazioni di cui al comma 2, nonché i requisiti per l'individuazione delle persone prese in carico a domicilio e i criteri per l'inserimento nei progetti sperimentali di cui al comma 2.>>.

2. Per le finalità di cui al comma 2, come modificato dalla lettera b) del comma 1, in combinato disposto con il comma 4, dell' articolo 13 della legge regionale 10/1997 , si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare l'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina per la costituzione e l'aggiornamento di un registro per monitorare e identificare le basi eziologiche della morte cardiaca improvvisa, anche giovanile, per ampliare le conoscenze sui meccanismi delle patologie cardiache, genetiche e non genetiche, e per identificare in vitro nuovi target farmacologici, a beneficio preventivo dei familiari e dei soggetti a rischio.
4. Le attività connesse alla costituzione del registro di cui al comma 3 sono gestite e coordinate dall'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina attraverso un gruppo multidisciplinare di rappresentanti aziendali, di ciascuna area vasta, delle strutture regionali di Cardiologia, Anatomia patologica e Medicina legale, e con la partecipazione della Medicina generale, della Medicina dello sport e della Genetica medica.
5. Il registro di cui al comma 3 favorisce sia l'integrazione dei dati clinici dei casi del Servizio sanitario regionale sia un flusso informativo costante tra le strutture sanitarie regionali.
6. Per le finalità di cui al comma 3 si provvede, relativamente alle spese di parte corrente, a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e, relativamente alle spese di parte capitale, a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 5 (Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
7. La Regione è autorizzata a partecipare alla realizzazione della nuova sede del servizio 118 di Trieste presso l'area di Portovecchio.
8. Per le finalità di cui al comma 7, la Regione è autorizzata a concedere all'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina l'importo massimo di 8 milioni di euro.
9. Il progetto di fattibilità tecnico economica per le finalità previste al comma 7 è redatto dall'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina, alla quale la Regione è autorizzata a concedere un'anticipazione finanziaria, ai sensi dell' articolo 6, comma 28, della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016), su istanza del legale rappresentante dell'ente richiedente, accompagnata da uno studio di fattibilità da trasmettere alla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità entro il 31 marzo 2021.
10. Per le finalità di cui al comma 7 è destinata la spesa complessiva di 8 milioni di euro, suddivisi in ragione di 500.000 euro per l'anno 2021, 3.500.000 euro per l'anno 2022, 4 milioni di euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 5 (Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 49.
11. Per le finalità di cui al comma 9 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 5 (Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari) - Titolo n. 3 (Spese per incremento attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
12. Le entrate di cui al comma 9 sono accertate e riscosse al Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia 50300 (Riscossione di crediti di medio lungo termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2021-2023.
13. Al fine di sostenere l'evoluzione della ricerca sulla terapia forestale, già avviata dall'Università degli studi di Udine e ora condotta con il coinvolgimento dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico "Centro di riferimento oncologico" di Aviano (IRCCS CRO) (reparto di Anatomia patologica), che ne condivide le finalità, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'IRCCS CRO di Aviano un contributo straordinario per sviluppare il percorso di forestoterapia dedicato ai pazienti oncologici.
14. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'IRCCS CRO di Aviano presenta alla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità la domanda di contributo.
15. Per le finalità di cui al comma 13 è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 49.
16. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Clinica Ginecologica, UCO di Ginecologia e Ostetricia dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico "Burlo Garofolo" di Trieste, un contributo per l'attuazione di un progetto pilota, della durata di ventiquattro mesi, dedicato alle donne affette da endometriosi.
17. Il contributo di cui al comma 16 è erogato in un'unica soluzione in via anticipata, a fronte di un progetto da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità. I termini e le modalità di rendicontazione del contributo sono stabiliti con il decreto di concessione.
18. Per le finalità di cui al comma 16 è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 49.
19. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Clinica Pediatrica dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico "Burlo Garofolo" di Trieste, un contributo per l'attuazione di un progetto di ricerca relativo ai Disturbi da Sintomi Somatici (SSD).
20. Il contributo di cui al comma 19 è erogato in un'unica soluzione in via anticipata, a fronte di un progetto da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità. I termini e le modalità di rendicontazione del contributo sono stabiliti con il decreto di concessione.
21. Per le finalità di cui al comma 19 è destinata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 49.
22. Al fine di sostenere i pazienti affetti da alopecia in seguito a terapia chemioterapica o radioterapica conseguente a patologia tumorale, alleviando il disagio psicologico derivante dalla perdita dei capelli, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai cittadini residenti in Friuli Venezia Giulia, con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) pari o inferiore a 30.000 euro, un contributo nella misura massima di 400 euro correlato all'acquisto di una parrucca.
23. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 22 è presentata all'Azienda sanitaria territorialmente competente sulla base di idonea documentazione.
24. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i requisiti, le modalità di accesso e di erogazione del contributo, l'ammontare della concessione dei contributi, i termini di presentazione delle domande, nonché le modalità di rendicontazione della spesa.
25. Per le finalità di cui al comma 22 è destinata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 49.
26. Alla legge regionale 5 novembre 2003, n. 17 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il titolo << Disposizioni per il rilascio del nulla osta all'impiego delle radiazioni ionizzanti a scopo medico, in attuazione dell' articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 , e successive modifiche >> è sostituito dal seguente: << Disposizioni per il rilascio del nulla osta all'impiego delle radiazioni ionizzanti in attuazione degli articoli 50, 51 e 52 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 , e successive modifiche >>;

b)
al comma 1 dell'articolo 1 le parole << dell' articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (Attuazione delle direttive 89/618/EURATOM, 90/641/EURATOM, 92/3/EURATOM e 96/29/EURATOM in materia di radiazioni ionizzanti) >> sono sostituite dalle seguenti: << dell' articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 (Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117) >>;

c)
al comma 1 dell'articolo 2 le parole << 29, comma 2, del decreto legislativo 230/1995 >> sono sostituite dalle seguenti: << 52, comma 1, del decreto legislativo 101/2020 >>;

d) all'articolo 3 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
alla lettera a) del comma 2 le parole << per la salute pubblica e del lavoro >> sono sostituite dalle seguenti: << competente in materia di prevenzione >>;

2)
alla lettera b) del comma 2 dopo la parola << qualificati, >> sono inserite le seguenti: << di cui almeno uno con abilitazione di terzo grado sanitario, >>;

3)
dopo la lettera f) del comma 2 è aggiunta la seguente:
<<f bis) due componenti designati dagli Ispettorati territoriali del lavoro.>>;

4)
al primo periodo del comma 2 bis le parole << solo i rappresentanti >> sono sostituite dalle seguenti: << oltre agli altri componenti, solo i rappresentanti degli Ispettorati territoriali del lavoro e >>;

5)
al secondo periodo del comma 2 bis dopo le parole << I componenti designati >> sono inserite le seguenti: << dagli Ispettorati territoriali del lavoro e >>;

6)
alla lettera b) del comma 3 le parole << Direzione regionale dell'ambiente >> sono sostituite dalle seguenti: << Direzione regionale competente in materia di difesa dell'ambiente >>;

e)
al comma 2 dell'articolo 6 le parole << ai punti 4.3, 4.4 e 4.5 dell'allegato IX del decreto legislativo 230/1995 e successive modifiche, integrati da una dichiarazione che attesti l'assolvimento degli obblighi di cui al decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187 (Attuazione della direttiva 97/43/EURATOM in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche) >> sono sostituite dalle seguenti: << al punto 3 dell'allegato XIV del decreto legislativo 101/2020 e successive modifiche >>;

f)
al comma 1 dell'articolo 8 le parole << all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), secondo le modalità previste dal punto 10 dell'allegato IX del decreto legislativo 230/1995 >> sono sostituite dalle seguenti: << all'Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione (ISIN), secondo le modalità di cui all'allegato XIV del decreto legislativo 101/2020 >>;

g)
al comma 1 dell'articolo 9 le parole << 28 del decreto legislativo 230/1995 >> sono sostituite dalle seguenti: << 51 del decreto legislativo 101/2020 >>;

h)
al comma 1 dell'articolo 10 le parole << decreto legislativo 230/1995 >> sono sostituite dalle seguenti: << decreto legislativo 101/2020 >>;

i)
nel testo, ovunque ricorrano le espressioni << della sanità e delle politiche sociali >> e << alla sanità e alle politiche sociali >>, queste sono sostituite con l'espressione << competente in materia di salute >>.

27. Per le finalità di cui alla lettera f bis) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 17/2003 , come aggiunta dal comma 26, lettera d), punto 3, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
28. In relazione alle variazioni territoriali delle Aziende sanitarie della regione derivanti dal nuovo assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale, ai sensi della legge regionale 17 dicembre 2018, n. 27 (Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale), ai fini della concessione dei contributi previsti dall' articolo 20 della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 <<Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate>>), per l'anno 2021 non si tiene conto della condizione di finanziabilità prevista dall'articolo 6, comma 2, lettera b), della legge regionale medesima, relativamente al criterio che, per le forme di gestione ivi previste, richiede l'adesione della maggioranza dei Comuni dell'ambito territoriale dell'Azienda, rappresentativi della maggioranza della popolazione ivi residente.
29. Per le finalità di cui al comma 28 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
30. L'Amministrazione regionale, in considerazione dei benefici scientificamente dimostrati derivanti da soggiorni prolungati in località balneari per i soggetti affetti da asma, broncopatia, ipovitaminosi D, ipertiroidismo, ipotiroidismo o psoriasi, è autorizzata a concedere un contributo, per la riduzione dell'IMU sulle seconde case site in località balneari della regione e di proprietà di persone con disabilità o dei loro familiari, residenti in Friuli Venezia Giulia e affetti dalle suddette patologie in forma grave, ai sensi dell' articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).
31. Il contributo di cui al comma 30 è erogato in un'unica soluzione per un importo del 50 per cento dell'imposta e fino a un massimo di 500 euro. Con regolamento regionale, da approvare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i criteri, le condizioni e le modalità di presentazione delle istanze, nonché di concessione del contributo.
32. Per le finalità di cui al comma 30 è destinata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 49.
33. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire all'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina l'importo di 250.000 euro per l'anno 2021 per sostenere, attraverso la struttura Area Welfare di Comunità, di cui all' articolo 105 della legge regionale 29 giugno 2020, n. 13 (Legge regionale multisettoriale), il sistema di mobilità e accessibilità a favore delle persone con limitata autosufficienza o anziane, ricoverate presso i servizi residenziali per anziani non autosufficienti resi dai Comuni, dalle Aziende sanitarie, dalle Aziende pubbliche di servizi alla persona e dai soggetti di cui all'articolo 14, commi 2 e 3, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), a esclusione dei soggetti privati aventi scopo di lucro, aventi sede nel territorio regionale.
34. Ai fini di cui al comma 33, i Comuni, le Aziende sanitarie, le Aziende pubbliche di servizi alla persona e i soggetti di cui all'articolo 14, commi 2 e 3, della legge regionale 6/2006 , aventi sede nel territorio regionale, possono beneficiare di un contributo massimo di 30.000 euro per beneficiario, a copertura degli oneri connessi all'acquisto di autoveicoli di categoria M1 e M2 allestiti per il trasporto di persone con disabilità, con limitata autosufficienza o anziane.
35. L'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina - Area Welfare di Comunità pubblica un avviso, che disciplina modalità e criteri di assegnazione dei contributi di cui al comma 34 attraverso una procedura valutativa a sportello. Le domande sono gestite secondo l'ordine cronologico di presentazione e, nel caso i fondi disponibili non siano sufficienti, la concessione avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.
36. Il trasferimento di cui al comma 33 è disposto in un'unica soluzione in via anticipata. Con il decreto di trasferimento sono stabiliti il termine e le modalità di rendicontazione, nonché le eventuali modalità di reimpiego, per le finalità indicate ai commi 33 e 34, delle quote trasferite e non utilizzate.
37. Per le finalità di cui al comma 33 è destinata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 3 (Interventi per gli anziani) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 49.
38.
Il comma 78 dell'articolo 10 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), è sostituito dal seguente:
<<78. L'Amministrazione regionale, al fine dell'incremento degli acquisti delle famiglie in difficoltà, è autorizzata a integrare, a seguito della modifica dei protocolli di intesa vigenti con i competenti uffici dello Stato, l'importo della carta acquisti di cui all' articolo 81, comma 32, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 , in misura pari a 140 euro a bimestre.>>.

39. Per le finalità di cui al comma 78 dell'articolo 10 della legge regionale 17/2008 , come sostituito dal comma 38, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
40. L'Amministrazione regionale, al fine di potenziare le azioni di prevenzione delle situazioni di disagio sociale ed economico e di dipendenze connesse al fenomeno dell'usura potenzialmente derivante da attività criminose di tipo organizzativo o mafioso, è autorizzata a finanziare la Fondazione "WELL FARE PORDENONE - Fondazione per il Microcredito e l'Innovazione Sociale" di Pordenone, per la realizzazione di iniziative e progetti di informazione o assistenza per il sostegno delle relative vittime.
41. Per accedere al finanziamento di cui al comma 40 la Fondazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta istanza alla Direzione centrale competente in materia di salute e politiche sociali, corredata dell'iniziativa o del progetto, con l'indicazione delle azioni e delle attività da realizzare, la loro durata e le relative spese preventivate. Con il decreto di concessione è approvata l'iniziativa o il progetto presentati, sono stabilite le tipologie di spese ammissibili a finanziamento, le modalità di erogazione e i termini di utilizzo e di rendicontazione.
42. Per le finalità di cui al comma 40 è destinata la spesa complessiva di 100.000 euro, di cui 50.000 euro per l'anno 2021 e 50.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 49.
43. Per l'anno 2021 la quota di cui all' articolo 39, comma 2, della legge regionale 6/2006 è determinata in 20 milioni di euro ed è destinata al raggiungimento degli obiettivi di programmazione regionale e degli standard previsti come di seguito specificato:
a) 2 milioni di euro per progetti finalizzati al consolidamento del sistema associato di governo del sistema locale degli interventi e dei servizi sociali in linea con quanto previsto all'obiettivo 2/2013-2015 delle Linee guida per la predisposizione dei Piani di Zona di cui alle deliberazioni della Giunta regionale 22 marzo 2012, n. 458 e 24 febbraio 2017, n. 301;
b) 9 milioni di euro per progetti finalizzati al rafforzamento dei servizi e degli interventi per l'inclusione, l'inserimento sociale e socio-lavorativo, per il contrasto al disagio abitativo e per la promozione di progetti territoriali di sviluppo di comunità: punto 6 dell'obiettivo regionale 3.2 e obiettivo regionale 9.1 dei Piani di Zona, come introdotti dalla deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 2018, n. 1489;
c) 9 milioni di euro per progetti finalizzati al potenziamento dei servizi in favore dell'infanzia e dell'adolescenza: punto 5 dell'obiettivo regionale 3.2 e obiettivo regionale 10.2 dei Piani di Zona, come introdotti dalla deliberazione della Giunta regionale 1489/2018.
44. Le risorse di cui al comma 43, lettera a), sono ripartite proporzionalmente tra gli Enti gestori del Servizio sociale dei Comuni sulla base della popolazione residente in ogni ambito territoriale di gestione associata, garantendo a ognuno un contributo minimo pari a 70.000 euro.
45. Le risorse di cui al comma 43, lettera b), sono ripartite tra gli Enti gestori del Servizio sociale dei Comuni per il 70 per cento su base parametrica secondo i criteri e le modalità di cui al decreto del Presidente della Regione 14 aprile 2011, n. 76/Pres. (Regolamento per la ripartizione tra i Comuni singoli e associati delle risorse di cui all'articolo 39, comma 3, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6), e per il 30 per cento in base al numero di nuclei familiari beneficiari di Reddito di cittadinanza e di Pensione di cittadinanza sulla base del dato aggiornato al 23 luglio 2020.
46. Le risorse di cui al comma 43, lettera c), sono ripartite tra gli Enti gestori del Servizio sociale dei Comuni per il 70 per cento su base parametrica secondo i criteri e le modalità di cui al decreto del Presidente della Regione 76/2011 e per il 30 per cento in base al numero di minori residenti in ogni ambito territoriale di gestione associata.
47. A valere e nei limiti di due terzi delle risorse di cui al comma 43 possono essere effettuate assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato e con forme di lavoro flessibile strettamente correlate allo svolgimento delle attività previste dal medesimo comma 43, finalizzate a garantire livelli omogenei di servizio sul territorio regionale a garanzia delle prestazioni sociali, fermi restando gli obblighi di finanza pubblica previsti dall' articolo 19 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali).
48. Per le finalità di cui al comma 43 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
49. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 di cui all'allegata Tabella H.
Art. 10
 (Autonomie locali e coordinamento della finanza locale, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie)
1. A integrazione delle entrate proprie degli enti locali, le risorse finanziarie regionali complessive pari a 1.698.844.181,70 euro a favore dei medesimi per il triennio 2021-2023, per le finalità di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), ammontano:
a) per l'anno 2021 a 552.814.179,12 euro;
b) per l'anno 2022 a 588.113.001,29 euro;
c) per l'anno 2023 a 557.917.001,29 euro.
2. Le risorse finanziarie regionali complessive pari a 125.320.000 euro a favore degli Enti di decentramento regionale ammontano:
a) per l'anno 2021 a 43.320.000 euro;
b) per l'anno 2022 a 41 milioni di euro;
c) per l'anno 2023 a 41 milioni di euro.
3. Gli enti locali concorrono alla finanza pubblica del Sistema integrato Regione-enti locali ai sensi dell'Accordo Stato Regione Friuli Venezia Giulia del 25 febbraio 2019, per un importo pari a 208.072.712,97 euro nel triennio 2021-2023, di cui 69.357.570,99 euro per ciascun anno del triennio.
4. Le risorse di cui al comma 1 sono costituite:
a) dalla quota garantita ai sensi dell' articolo 13 della legge regionale 18/2015 , pari a complessivi 1.478.365.572,48 euro per il triennio 2021-2023, di cui 466.452.197,83 euro per l'anno 2021, 509.784.267,04 euro per l'anno 2022 e 502.129.107,61 euro per l'anno 2023. L'importo complessivo del triennio 2021-2023 ricomprende le risorse destinate agli investimenti strategici di sviluppo di cui al comma 90, per 23.937.271,87 euro;
b) dalla quota straordinaria derivante da ulteriori risorse aggiuntive del bilancio regionale, pari a complessivi 114.808.302,74 euro per il triennio 2021-2023, di cui 63.676.873,68 euro per l'anno 2021, 43.881.710,03 euro per l'anno 2022 e 7.249.719,03 euro per l'anno 2023. Le risorse complessive della quota straordinaria sono destinate, per l'importo di 32.741.242,22 euro per l'anno 2022, agli investimenti strategici di sviluppo di cui al comma 90 relativi al triennio 2021-2023;
c) dalla quota aggiuntiva ordinaria destinata agli investimenti strategici di sviluppo di cui al comma 90 pari a complessivi 105.670.306,48 euro per il triennio 2021-2023, di cui 22.685.107,61 euro per l'anno 2021, 34.447.024,22 euro per l'anno 2022, 48.538.174,65 euro per l'anno 2023.
5. Le risorse di cui al comma 4, lettera a), così come indicate nella Tabella O avente natura ricognitiva, sono destinate al finanziamento:
a) del fondo unico comunale di cui al comma 6 per l'importo pari a 1.291.808.349,06 euro per il triennio 2021-2023, di cui 414.283.443,08 euro per l'anno 2021, 436.842.078,60 euro per l'anno 2022 e 440.682.827,38 per l'anno 2023;
b) del fondo ordinario transitorio per le Unioni territoriali intercomunali di cui al comma 15;
c) del fondo ordinario per gli investimenti a favore dei Comuni di cui al comma 18;
d) del fondo per le Comunità di montagna e della Comunità collinare di cui al comma 28 per l'importo pari a 22.145.282,46 euro per il triennio 2021-2023, di cui 1.050.537,88 euro per l'anno 2021 e 10.547.372,29 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023;
e) del fondo di cui al comma 32, per le Comunità di cui all' articolo 6 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale);
f) del fondo di accompagnamento dei Comuni risultanti da fusione di cui al comma 35;
g) del fondo per la valorizzazione di buone pratiche e interventi risanatori urgenti e anticipazioni finanziarie di cui al comma 38;
h) del fondo accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile di cui al comma 48;
i) del fondo per il concorso degli oneri derivanti dalla determinazione dei nuovi compensi spettanti ai revisori degli enti locali di cui al comma 50;
j) dell'assegnazione di cui al comma 55;
k) del fondo di anticipazione relativo a spese legali a seguito di contenziosi di cui al comma 60;
l) degli impegni pluriennali a favore dei Comuni di cui all'articolo 10, commi 81 e 83, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), e di cui all' articolo 10, comma 38, della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020);
m) dell'assegnazione di cui all' articolo 10, comma 60, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019);
n) dell'assegnazione di cui al comma 66 per l'importo pari a 9.510.538,89 euro per il triennio 2021-2023, di cui 1.585.830,25 euro per l'anno 2021 e 3.962.354,32 euro per ciascuno degli anni 2022-2023;
o) dell'assegnazione di cui al comma 68;
p) dell'assegnazione di cui al comma 70;
q) dell'assegnazione di cui al comma 72 per l'importo pari a 4.990.000 euro per il triennio 2021-2023, di cui 990.000 euro per l'anno 2021 e 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023;
r) dell'assegnazione di cui al comma 74 per l'importo pari a 3.800.000 euro per il triennio 2021-2023, di cui 1 milione di euro per l'anno 2021 e 1.400.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023;
s) dell'assegnazione di cui al comma 76 per l'importo pari a 6.431.167,16 euro per il triennio 2021-2023, di cui 2.431.167,16 euro per l'anno 2021 e 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023;
t) dell'assegnazione di cui al comma 77 per l'importo di 4 milioni di euro per il triennio 2021-2023, di cui 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023;
u) dell'assegnazione di cui al comma 78 per l'importo di 80.000 euro per il triennio 2021-2023, di cui 40.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023;
v) dell'assegnazione di cui al comma 81 per l'importo di 80.000 euro per il triennio 2021-2023, di cui 40.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023;
w) dell'assegnazione di cui al comma 84 per l'importo di 2 milioni di euro per il triennio 2021-2023, di cui 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023;
x) dell'assegnazione di cui all'articolo 11, comma 1;
y) dell'assegnazione di cui all'articolo 11, comma 3;
z) delle risorse già concertate per i trienni 2019-2021 e 2020-2022 per l'importo di 45.574.212 euro, di cui 22.245.212 euro per l'anno 2021 e 23.329.000 euro per l'anno 2022;
aa) delle risorse per gli investimenti di sviluppo del sistema integrato Regione-Enti locali di cui al comma 90 per l'importo di 23.937.271,87 euro per il triennio 2021-2023, di cui 5.065.159,14 euro per l'anno 2022 e 18.872.112,73 euro per l'anno 2023.
6. Il fondo unico comunale per il concorso nelle spese di funzionamento e gestione dei servizi è pari a complessivi 1.343.107.639,23 euro per il triennio 2021-2023, di cui 447.702.546,41 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
7. Il fondo di cui al comma 6 è suddiviso in:
a) quota ordinaria per le spese di funzionamento e gestione dei servizi pari a 439.861.797,63 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023;
b) quota di solidarietà pari a 7.840.748,78 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
8. Per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 la quota ordinaria di cui al comma 7, lettera a), è ripartita in misura proporzionale all'assegnazione complessiva per l'anno 2020 della quota ordinaria di cui all' articolo 9, comma 7, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020).
9. Per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 la quota di solidarietà di cui al comma 7, lettera b), è ripartita come segue:
a) per l'importo di 6.840.748,78 euro in misura proporzionale all'assegnazione complessiva per l'anno 2020 della quota di solidarietà di cui all' articolo 9, comma 8, della legge regionale 24/2019 ;
b) per l'importo di 1 milione di euro in parti uguali tra i Comuni con popolazione compresa tra 3.000 e 5.000 abitanti, calcolata al 31 dicembre 2017.
10. Le risorse di cui al comma 6, se non erogate entro il 15 ottobre di ciascun anno ai sensi dell' articolo 17 della legge regionale 18/2015 , sulla base delle comunicazioni degli enti locali trasmesse con la modalità informatica messa a disposizione dall'Amministrazione regionale, sono erogate entro il 30 novembre del medesimo anno.
11. Per le finalità previste dal comma 6 è destinata la spesa complessiva di 1.343.107.639,23 euro per il triennio 2021-2023, di cui 447.702.546,41 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 144.
12. Il concorso finanziario di cui al comma 3 è ripartito tra i Comuni, per ciascuno degli anni del triennio 2021-2023, in misura pari agli importi individuati nella colonna <<concorso enti locali alla finanza pubblica>> dell'allegata Tabella P.
13. Il recupero di quanto dovuto dai Comuni ai sensi del comma 12 avviene a valere sulle risorse del fondo unico comunale di cui al comma 5 per ciascuno degli anni del triennio 2021-2023 e, in caso di incapienza, mediante versamento diretto alla Regione entro il 10 dicembre di ciascun anno.
14. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 12, previste in 208.072.712,97 euro per il triennio 2021-2023, di cui 69.357.570,99 euro per ciascun anno del triennio, sono accertate e riscosse con riferimento al Titolo n. 2 (Trasferimenti correnti) - Tipologia n. 101 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A1 di cui all'articolo 1, comma 2.
15. Il fondo ordinario transitorio di cui all' articolo 45, comma 4, della legge regionale 18/2015 per il funzionamento e l'attività istituzionale delle Unioni territoriali è pari, per l'anno 2021, a 1.034.281,25 euro.
16. Il fondo di cui al comma 15 è concesso ed erogato d'ufficio secondo il seguente riparto:
a) 255.589,85 euro a favore dell'Unione territoriale intercomunale Livenza-Cansiglio-Cavallo;
b) 778.691,40 euro a favore dell'Unione territoriale intercomunale Valli e Dolomiti friulane.
17. Per le finalità previste dal comma 15 è destinata la spesa di 1.034.281,25 euro per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 144.
18. Il fondo ordinario per gli investimenti a favore dei Comuni di cui all' articolo 14, comma 9, lettera a), della legge regionale 18/2015 , è pari a complessivi 33 milioni di euro per il triennio 2021-2023, di cui 11 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
19. Per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 le risorse di cui al comma 18 sono ripartite in proporzione all'assegnazione dell'anno 2020 e sono concesse d'ufficio ed erogate in un'unica soluzione.
20. Per le finalità previste dal comma 18 è destinata la spesa complessiva di 33 milioni di euro per il triennio 2021-2023, di cui 11 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 144.
21. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare a favore degli Enti di decentramento regionale risorse per assicurare il funzionamento e l'attività istituzionale, pari a complessivi 125 milioni di euro per il triennio 2021-2023, di cui 43 milioni di euro per l'anno 2021 e 41 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
22. Le risorse di cui al comma 21 sono suddivise in due quote:
a) quota ordinaria, pari a complessivi 81 milioni di euro, di cui 27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, assegnata d'ufficio dalla Direzione competente in materia di autonomie locali, concessa ed erogata in un'unica soluzione secondo il seguente riparto:
1) per il 12 per cento a favore dell'Ente di decentramento regionale di Gorizia;
2) per il 23 per cento a favore dell'Ente di decentramento regionale di Pordenone;
3) per il 23 per cento a favore dell'Ente di decentramento regionale di Trieste;
4) per il 42 per cento a favore dell'Ente di decentramento regionale di Udine;
b) quota integrativa, pari a complessivi 44 milioni di euro, di cui 16 milioni di euro per l'anno 2021 e 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, assegnata dalla Direzione competente in materia di edilizia scolastica, ripartita come segue:
1) a favore dell'Ente di decentramento regionale di Gorizia 3.467.000 euro per l'anno 2021, 2.100.000 euro per l'anno 2022, 2.600.000 euro per l'anno 2023;
2) a favore dell'Ente di decentramento regionale di Pordenone 2.092.300 euro per l'anno 2021, 3.232.230 euro per l'anno 2022, 1.241.250 euro per l'anno 2023;
3) a favore dell'Ente di decentramento regionale di Trieste 2.640.700 euro per l'anno 2021, 4.167.770 euro per l'anno 2022, 4.658.750 euro per l'anno 2023;
4) a favore dell'Ente di decentramento regionale di Udine 7.800.000 euro per l'anno 2021, 4.500.000 euro per l'anno 2022, 5.500.000 euro per l'anno 2023.
23. Per le finalità previste dal comma 22, lettera a), è destinata la spesa complessiva di 81 milioni di euro per il triennio 2021-2023, di cui 27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 144.
24. Per le finalità previste dal comma 22, lettera b), è destinata la spesa complessiva di 44 milioni di euro per il triennio 2021-2023, di cui 16 milioni di euro per l'anno 2021 e 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio)- Programma n. 3 (Edilizia scolastica) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 144.
25. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare 320.000 euro per l'anno 2021 a favore degli Enti di decentramento regionale per il concorso agli oneri relativi alle indennità dei Commissari e Vicecommissari.
26. Le risorse di cui al comma 25 sono ripartite tra gli Enti di decentramento regionale in parti uguali.
27. Per la finalità prevista dal comma 25 è destinata la spesa di 320.000 euro per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 144.
28. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare a favore delle Comunità di montagna e della Comunità collinare risorse per assicurare il funzionamento e l'attività istituzionale, pari a complessivi 30.607.835,62 euro per il triennio 2021-2023, di cui 9.513.091,04 euro per l'anno 2021 e 10.547.372,29 per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
29. Per l'anno 2021 le risorse di cui al comma 28 sono concesse ed erogate d'ufficio secondo il seguente riparto:
a) 3.133.618,05 euro a favore della Comunità di montagna della Carnia;
b) 1.082.922,27 euro a favore della Comunità di montagna Canal del Ferro e Valcanale;
c) 1.132.986,76 euro a favore della Comunità di montagna del Gemonese;
d) 857.700,44 euro a favore della Magnifica Comunità di montagna Dolomiti Friulane, Cavallo e Cansiglio e 901.271,81 euro a favore della Comunità di montagna delle Prealpi Friulane Orientali;
e) 1.614.527,08 euro a favore della Comunità di montagna Natisone e Torre;
f) 790.064,63 euro a favore della Comunità collinare del Friuli.
(8)
30. Per ciascuno degli anni 2022 e 2023 le risorse di cui al comma 28 sono concesse ed erogate d'ufficio secondo il seguente riparto:
a) 3.133.618,05 euro a favore della Comunità di montagna della Carnia;
b) 1.082.922,27 euro a favore della Comunità di montagna Canal del Ferro e Valcanale;
c) 1.132.986,76 euro a favore della Comunità di montagna del Gemonese;
d) 1.362.031,01 euro a favore della Magnifica Comunità di montagna Dolomiti Friulane, Cavallo e Cansiglio e 1.431.222,49 euro a favore della Comunità di montagna delle Prealpi Friulane Orientali;
e) 1.614.527,08 euro a favore della Comunità di montagna Natisone e Torre;
f) 790.064,63 euro a favore della Comunità collinare del Friuli.
(9)
31. Per la finalità prevista dal comma 28 è destinata la spesa di 30.607.835,62 euro per il triennio 2021-2023, di cui 9.513.091,04 euro per l'anno 2021 e 10.547.372,29 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 144.
32. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare, a domanda, a favore delle Comunità di cui all' articolo 6 della legge regionale 21/2019 risorse pari a complessivi 1.500.000 euro per il triennio 2021-2023, di cui 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, per il concorso agli oneri relativi alla gestione organizzativa.
33. L'assegnazione di cui al comma 32, pari a massimo 150.000 euro annui per ciascuna Comunità, è erogata entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'assegnazione, le Comunità attestano l'utilizzo delle risorse per oneri relativi alla gestione organizzativa.
34. Per la finalità prevista dal comma 32 è destinata la spesa complessiva di 1.500.000 euro per il triennio 2021-2023, di cui 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 144.
35. Il fondo di accompagnamento dei Comuni risultanti da fusione di cui all' articolo 8, comma 9, della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), e all' articolo 14, comma 8, della legge regionale 18/2015 , è pari a complessivi 8.308.322,67 euro per il triennio 2021-2023, di cui 2.569.440,89 euro per l'anno 2021 e 2.869.440,89 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
36. Il fondo di cui al comma 35 è assegnato d'ufficio e in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.
37. Per la finalità prevista dal comma 35 è destinata la spesa complessiva di 8.308.322,67 euro per il triennio 2021-2023, di cui 2.569.440,89 euro per l'anno 2021 e 2.869.440,89 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 144.
38. Il fondo per la valorizzazione di buone pratiche e interventi risanatori urgenti e anticipazioni finanziarie, di cui all' articolo 14, comma 11, della legge regionale 18/2015 , è pari a complessivi 4.500.000 euro per il triennio 2021-2023, di cui 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
39. Il fondo di cui al comma 38 è suddiviso in:
a) quota per la valorizzazione di buone pratiche dei Comuni pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023;
b) quota per il contributo al risanamento finanziario degli enti locali che deliberano la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all' articolo 32, comma 2, della legge regionale 18/2015 , pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
40. La quota di cui al comma 39, lettera a), è destinata al concorso agli oneri corrispondenti alle penalità connesse a operazioni di estinzione anticipata del debito da parte dei Comuni.
41. Il concorso agli oneri corrispondenti alle penalità connesse a operazioni di estinzione anticipata di cui al comma 40 è determinato nella misura del 95 per cento delle penalità quantificate nella domanda di contributo.
42. La domanda per accedere al contributo di cui al comma 40 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali, entro il 30 aprile di ciascun anno, e contiene:
a) la richiesta espressa di voler beneficiare del contributo;
b) l'indicazione dell'ammontare complessivo delle penalità connesse all'estinzione anticipata del debito, comprovate da una simulazione di chiusura anticipata del mutuo fornita dall'istituto erogatore del mutuo stesso;
c) gli estremi dell'atto consiliare contenente la volontà di estinzione anticipata del debito;
d) la dichiarazione che la richiesta è formulata per operazioni di estinzione anticipata attivate dalla data dell'1 gennaio di ciascun anno o che l'ente intende adottare entro il 31 dicembre di ciascun anno.
43. Il contributo di cui al comma 40 è concesso entro il 31 maggio di ciascun anno. In caso di insufficienza dello stanziamento l'assegnazione spettante a ciascun beneficiario è ridotta in misura proporzionale.
44. Le risorse di cui al comma 39, lettera a), non utilizzate per le domande presentate ai sensi del comma 42 sono concesse entro il 31 ottobre di ciascun anno previa richiesta, da presentare con le modalità previste al comma 42, entro il 30 settembre di ciascun anno. In caso di insufficienza di risorse l'assegnazione spettante a ciascun beneficiario è ridotta in misura proporzionale.
45. L'erogazione delle risorse di cui ai commi 43 e 44 è disposta in via posticipata, previa presentazione, entro il 31 marzo di ciascun anno successivo a quello di concessione delle risorse, degli oneri effettivamente sostenuti e della documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta estinzione anticipata del debito.
46. Per la quota di cui al comma 39, lettera b), si applica quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all' articolo 32, comma 3, della legge regionale 18/2015 .
47. Per le finalità previste dal comma 38 è destinata la spesa complessiva di 4.500.000 euro per il triennio 2021-2023, di cui 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 144.
48. Il fondo accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile previsto dall' articolo 14, comma 12, della legge regionale 18/2015 è pari a complessivi 3 milioni di euro per il triennio 2021-2023, di cui 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
49. Per la finalità prevista dal comma 48 è destinata la spesa complessiva di 3 milioni di euro per il triennio 2021-2023, di cui 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 144.
50. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ai Comuni risorse per il concorso agli oneri derivanti dalla determinazione dei nuovi compensi spettanti ai revisori degli enti locali, ai sensi dell' articolo 29 della legge regionale 18/2015 . La quantificazione delle risorse spettanti è effettuata su base annua in misura pari al 50 per cento della differenza tra il limite minimo del compenso base annuo per classe demografica, indicato nella Tabella A, parte integrante del decreto del Presidente della Regione 23 ottobre 2017, n. 0246/Pres. e il compenso massimo lordo per classe demografica, stabilito nella Tabella A allegata al decreto del Presidente della Regione 12 aprile 2005, n. 092/Pres., tenuto conto delle maggiorazioni previste per il Presidente del collegio e per il volume delle entrate finali, ai sensi dei punti 5 e 7 del decreto del Presidente della Regione n. 0246/2017.
51.  
( ABROGATO )
52. Le risorse di cui al comma 50 sono assegnate d'ufficio e in un'unica soluzione.
53. Le risorse di cui al comma 50 sono pari a complessivi 1.500.000 euro per il triennio 2021-2023, di cui 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
54. Per la finalità prevista dal comma 50 è destinata la spesa complessiva di 1.500.000 euro per il triennio 2021-2023, di cui 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 144.
55. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare all'Associazione fra gli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili del Friuli Venezia Giulia risorse per il concorso alle spese di organizzazione dei corsi di formazione e aggiornamento dei revisori dei conti degli enti locali in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali, cui possono partecipare gratuitamente anche i dipendenti degli enti del Comparto unico. I programmi formativi devono essere formalmente condivisi con l'Associazione nazionale certificatori e revisori degli enti locali del Friuli Venezia Giulia.
56. Le risorse di cui al comma 55 sono pari a complessivi 90.000 euro per il triennio 2021-2023, di cui 30.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
57. L'Associazione fra gli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili del Friuli Venezia Giulia presenta al Servizio competente in materia di finanza locale, entro il 31 marzo di ogni anno, domanda di contributo corredata di una relazione con l'indicazione delle attività di formazione e aggiornamento programmate per ciascun anno e delle relative spese, nel rispetto dei requisiti di cui al comma 55.
58. Il contributo di cui al comma 55 è concesso entro il 30 giugno di ciascun anno. L'erogazione delle risorse è disposta in via posticipata, previa presentazione entro il 31 marzo di ciascun anno successivo dell'elenco analitico della documentazione giustificativa delle spese, ai sensi dell' articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di dritto di accesso).
59. Per le finalità previste dal comma 55 è destinata la spesa complessiva di 90.000 euro per il triennio 2021-2023, di cui 30.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 144.
60. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare a favore degli enti locali, a domanda, un fondo di anticipazione relativo a spese legali a seguito di contenziosi caratterizzati da notevoli incertezze di definizione, pari a complessivi 750.000 euro per il triennio 2021-2023, di cui 250.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
61. Con regolamento regionale sono definiti i criteri per l'accesso al fondo di cui al comma 60 tra i quali, in particolare, la dimostrazione di aver effettuato opportuni accantonamenti nell'apposito fondo, le modalità di presentazione della domanda e di erogazione delle risorse, nonché le modalità e le tempistiche pluriennali di restituzione alla Regione dell'assegnazione ricevuta.
62. Per la finalità prevista dal comma 60 è destinata la spesa complessiva di 750.000 euro per il triennio 2021-2023, di cui 250.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 144.
63. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare per il potenziamento dei servizi per il diritto allo studio nelle sedi universitarie decentrate, anche attraverso l'intervento di Consorzi o Enti e istituzioni universitari:
a) al Comune di Pordenone complessivi 420.000 euro per il triennio 2021-2023, suddivisi in ragione di 140.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023;
b) al Comune di Gorizia complessivi 270.000 euro per il triennio 2021-2023, suddivisi in ragione di 90.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
64. Le risorse di cui al comma 63 sono concesse ed erogate d'ufficio annualmente e non comportano alcuna rendicontazione.
65. Per le finalità previste dal comma 63 è destinata la spesa complessiva di 690.000 euro per il triennio 2021-2023, suddivisa in ragione di 230.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 144.
66. L'assegnazione di cui all' articolo 11, comma 6, della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), a favore dei Comuni è pari a complessivi 11.887.062,96 euro per il triennio 2021-2023, di cui 3.962.354,32 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
67. Per la finalità prevista dal comma 66 è destinata la spesa complessiva di 11.887.062,96 euro per il triennio 2021-2023, di cui 3.962.354,32 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 144.
68. L'assegnazione ai sensi di quanto disposto dall'articolo 56, commi 16, 17 e 18, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), è pari a complessivi 1.605.000 euro per il triennio 2021-2023, di cui 535.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
69. Per la finalità prevista dal comma 68 è destinata la spesa complessiva di 1.605.000 euro per il triennio 2021-2023, di cui 535.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 144.
70. Al fine di consentire la continuità dell'attività istituzionale dell'Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani (UNCEM) FVG connessa con il processo di riassetto del sistema delle Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare d'ufficio all'UNCEM FVG un contributo straordinario di 20.000 euro per l'anno 2021.
71. Per le finalità previste dal comma 70 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 144.
72. L'assegnazione di cui all' articolo 10, comma 78, della legge regionale 25/2016 , con riferimento alle spese di investimento, è pari a complessivi 6 milioni di euro per il triennio 2021-2023, di cui 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
73. Per la finalità prevista dal comma 72 è destinata la spesa complessiva di 6 milioni di euro per il triennio 2021-2023, di cui 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 144.
74. L'assegnazione di cui all' articolo 10, comma 78, della legge regionale 25/2016 , con riferimento alle spese di parte corrente, è pari a complessivi 4.200.000 euro per il triennio 2021-2023, di cui 1.400.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
75. Per la finalità prevista dal comma 74 è destinata la spesa complessiva di 4.200.000 euro per il triennio 2021-2023, di cui 1.400.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 144.
76. Per la finalità prevista dall' articolo 10, comma 72, della legge regionale 29/2018 è destinata la spesa complessiva di 7 milioni di euro per il triennio 2021-2023, di cui 3 milioni di euro per l'anno 2021 e 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 144.
77. Per le finalità di cui all'articolo 10, commi 36 e 37, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021), è destinata la spesa complessiva di 4 milioni di euro, suddivisa in ragione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 144.
78. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Lignano Sabbiadoro un finanziamento complessivo pari a 120.000 euro per il triennio 2021-2023, di cui 40.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, a sostegno delle spese derivanti dall'attività prevista nella convenzione stipulata con i Vigili del Fuoco, finalizzata a garantire il servizio durante la stagione turistica estiva.
79. Il contributo di cui al comma 78 è concesso e contestualmente liquidato in un'unica soluzione, previa presentazione della domanda alla Direzione centrale competente in materia di sicurezza entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono fissati termini e modalità di rendicontazione delle spese.
80. Per la finalità di cui al comma 78 è destinata la spesa complessiva pari a 120.000 euro per il triennio 2021-2023, di cui 40.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 144.
81. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Grado un finanziamento complessivo pari a 120.000 euro per il triennio 2021-2023, di cui 40.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, a sostegno delle spese derivanti dall'attività prevista nella convenzione stipulata con i Vigili del Fuoco, finalizzata a garantire il servizio durante la stagione turistica estiva.
82. Il contributo di cui al comma 81 è concesso e contestualmente liquidato in un'unica soluzione, previa presentazione della domanda alla Direzione centrale competente in materia di sicurezza entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono fissati termini e modalità di rendicontazione delle spese.
83. Per la finalità di cui al comma 81 è destinata la spesa complessiva pari a 120.000 euro per il triennio 2021-2023, di cui 40.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 144.
84.  
( ABROGATO )
(1)
85.  
( ABROGATO )
(2)
86.  
( ABROGATO )
(3)
87.  
( ABROGATO )
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88.  
( ABROGATO )
(5)
89.  
( ABROGATO )
(6)
90. Per le finalità di cui all' articolo 17 della legge regionale 6 novembre 2020, n. 20 (Modifiche alle disposizioni di coordinamento della finanza locale di cui alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali) e norme sulla concertazione delle politiche di sviluppo), è destinata la spesa complessiva di 162.348.820,57 euro per il triennio 2021-2023, di cui 22.685.107,61 euro per l'anno 2021, 72.253.425,58 euro per l'anno 2022 e 67.410.287,38 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 144.
91. Al fine della realizzazione della Terza Conferenza regionale di verifica e di proposta sull'attuazione della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario all'ARLeF - Agjenzie regjonâl pe lenghe furlane/Agenzia regionale per la lingua friulana per il supporto tecnico scientifico e per le iniziative correlate e preparatorie all'evento. L'ARLeF predispone una o più relazioni di carattere tecnico scientifico sui temi posti all'ordine del giorno della Conferenza, definiti dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, e redige gli atti della Conferenza in lingua italiana e friulana.
92. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 91 è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di lingue minoritarie, corredata di una relazione illustrativa degli interventi previsti. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.
93. Per le finalità di cui al comma 91 è destinata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 144.
94. Ai fini della realizzazione della Prima Conferenza regionale sulla tutela della minoranza linguistica tedesca di cui all' articolo 17 bis della legge regionale 20 novembre 2009, n. 20 (Norme di tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario all'Università degli Studi di Udine per il supporto tecnico scientifico e per la redazione degli atti della Conferenza in lingua italiana e tedesca e al Comune ospitante l'evento per le iniziative correlate e preparatorie per la realizzazione della Conferenza.
95. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 94 è presentata entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge all'ufficio competente in materia di lingue minoritarie, corredata di una relazione illustrativa degli interventi previsti. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.
96. Per le finalità di cui al comma 94 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 144.
97. Per le finalità di cui all' articolo 21, comma 3 bis, della legge regionale 26/2014 l'ARLeF sostiene le attività dell'Assemblea di comunità linguistica friulana per la promozione, indirizzo, progettazione, coordinamento e consultazione per la tutela e la valorizzazione dell'identità linguistica e culturale delle comunità regionali.
98. Ai fini del comma 97 sono assegnati d'ufficio all'ARLeF 75.000 euro per l'anno 2021.
99. Per le finalità di cui al comma 97 è destinata la spesa complessiva di 225.000 euro per il triennio 2021-2023, di cui 75.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 144.
100. Ai sensi dell' articolo 5, comma 2, della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), lo stanziamento del Fondo per i corregionali all'estero e per i rimpatriati pari a 1.345.000 euro per l'anno 2021 e pari a 1.330.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 è ripartito come segue:
a) 850.040 euro per il sostegno dei progetti di attività degli enti, associazioni e istituzioni dei corregionali all'estero riconosciuti ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 7/2002 ;
b) 181.210 euro per il sostegno di progetti integrati presentati da almeno tre associazioni di cui all' articolo 10 della legge regionale 7/2002 ;
c) 135.000 euro per l'anno 2021, 120.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), e commi 4 bis e 4 ter, della legge regionale 7/2002 ;
d) 100.000 euro al Consorzio MIB - School of Management di Trieste per l'edizione del Corso Origini 2020: viaggi e soggiorni in regione per la frequenza al corso di formazione imprenditoriale per giovani discendenti di corregionali all'estero; 15.000 euro all'Università degli Studi di Udine - Dipartimento di Studi umanistici e del patrimonio culturale per il Corso di perfezionamento "Valori identitari e imprenditorialità" attivato nell'ambito del progetto FIRB 2009-2013 "Perdita, mantenimento e recupero dello spazio linguistico e culturale nella seconda e terza generazione di emigrati friulani nel mondo: Lingua, lingue, identità. La lingua e la cultura italiana come valore e patrimonio per nuove professionalità nelle comunità emigrate"; 13.800 euro al Convitto Nazionale Paolo Diacono di Cividale del Friuli (Udine) per la realizzazione del progetto "Studiare in Friuli: borse di studio a favore di studenti di scuole secondarie di secondo grado per soggiorni in regione di giovani discendenti di corregionali all'estero", ai sensi dell' articolo 4, comma 4, della legge regionale 7/2002 ;
e) 49.950 euro per l'attuazione, da parte dell'Amministrazione regionale, delle iniziative di particolare interesse individuate dalla Giunta regionale previste dall' articolo 4, comma 5, della legge regionale 7/2002 .
101. La domanda di concessione del contributo per le iniziative di cui al comma 100, lettera d), è presentata al Servizio competente in materia di corregionali all'estero entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
102. Per le finalità previste dal comma 100 è destinata la spesa complessiva di 4.005.000 euro per il triennio 2021-2023, di cui 1.345.000 euro per l'anno 2021 e 1.330.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 144.
103. Per il funzionamento e le attività dello Sportello linguistico regionale per la lingua tedesca di cui all' articolo 6, comma 2, della legge regionale 20/2009 , con deliberazione della Giunta regionale è stabilito l'ammontare della quota annua a favore dello Sportello linguistico per le finalità di cui all' articolo 15, comma 1, della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche).
104. Agli oneri derivanti dal comma 103 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
105. Al fine di promuovere e valorizzare la cultura e la lingua friulana nell'ambito dell'attività teatrale, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare risorse all'associazione Teatro stabile friulano per il perseguimento delle finalità istituzionali.
106. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 105 è presentata annualmente entro il 31 marzo alla struttura competente in materia di lingue minoritarie, corredata del programma degli interventi e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata nella misura massima dell'80 per cento dell'importo concesso.
107. Per le finalità previste dal comma 105 è destinata la spesa complessiva di 270.000 euro, suddivisa in ragione di 90.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 144.
108. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni di Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle, Sgonico e Trieste, un contributo straordinario a sostegno delle spese organizzative, di personale e materiali, necessarie per svolgere interventi di cura e pulizia dei propri territori interessati dal passaggio dei migranti in transito lungo la rotta balcanica, con l'obiettivo generale della salvaguardia degli habitat, nonché per il contenimento e contrasto alla diffusione dell'epidemia di COVID-19.
109. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 108 è presentata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione - Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell'immigrazione, corredata della relazione illustrativa e del preventivo di spesa.
110. Entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, il Servizio di cui al comma 109 provvede alla concessione del contributo, che può essere erogato in un'unica soluzione all'atto della concessione medesima. Nel decreto di concessione sono stabiliti le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.
111. Per le finalità di cui al comma 108 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 144.
112. L'Amministrazione regionale è autorizzata all'acquisto di fotocamere con sensore ad attivazione automatica, al fine di dotare, su richiesta, di adeguato supporto tecnologico in riferimento alle specifiche funzioni istituzionali, i corpi della polizia locale, le prefetture e gli uffici di polizia di frontiera della Regione. Le domande sono presentate alla Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione - Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell'immigrazione.
113. Per le finalità di cui al comma 112 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 144.
114. Ai sensi dell’ articolo 18 ante della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), è approvata l'allegata Tabella Q con l'indicazione della destinazione percentuale delle risorse statali per gli interventi e le iniziative a favore della minoranza linguistica slovena per l'esercizio 2021 di cui agli articoli 18, 19 e 20 della legge regionale 26/2007 in attuazione, rispettivamente, delle finalità di cui agli articoli 8, 16 e 21 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della Regione Friuli-Venezia Giulia), nonché con l'indicazione della percentuale residua riferita alla quota di accantonamento per fronteggiare eventuali esigenze imprevedibili o straordinarie.
115. Ai sensi dell'articolo 18, commi 3, 4, 4 bis, 5, 6, 8, 9 e 10, della legge regionale 26/2007 , è approvata l'allegata Tabella R in cui sono riportate, per ciascuna categoria di intervento, le percentuali di finanziamento a valere sull'ammontare del Fondo per il sostegno delle attività degli enti e organizzazioni della minoranza slovena per l'esercizio 2021.
116. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui all' articolo 18, comma 7 bis, della legge regionale 26/2007 , ai fini della determinazione degli importi destinati per l'esercizio 2021 a ciascun ente riconosciuto di preminente rilevanza e interesse per la minoranza slovena compreso nelle categorie di cui all'articolo 18, commi 3, 4, 4 bis, 5 e 6, della legge regionale 26/2007 , si applicano le percentuali assegnate agli stessi enti con riferimento allo stanziamento complessivo destinato alla propria categoria di appartenenza nell'esercizio 2020. Il finanziamento in tal modo determinato a favore di ciascun ente riconosciuto è erogato in un'unica soluzione anticipata all'atto dell'adozione del relativo decreto di concessione, che stabilisce altresì i termini e le modalità di rendicontazione del contributo concesso.
117. L'Amministrazione regionale è autorizzata a destinare parte della quota riservata all'attuazione dell' articolo 19 della legge regionale 26/2007 di cui alla Tabella Q per la copertura delle spese per l'assunzione di personale con contratto a tempo determinato e con contratto di lavoro flessibile al fine di garantire l'effettività del diritto all'uso della lingua slovena.
118. Per le finalità previste dal comma 117, con riferimento alle assegnazioni statali annue per l'attuazione degli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge 38/2001 , e alla loro rimodulazione, è destinata per l'anno 2021 la spesa di 750.000 euro, suddivisa in ragione di 550.000 euro per i contratti di lavoro flessibile e 200.000 euro per i contratti a tempo determinato, a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 144.
119. Per le finalità di cui all' articolo 8 della legge 38/2001 , l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento all'Istituto sloveno di ricerche - Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI) di Trieste per il supporto tecnico scientifico alle attività dell'Ufficio centrale per la lingua slovena.
120. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 119, corredata di una relazione illustrativa delle attività e di un preventivo delle uscite e delle entrate complessive previste, è presentata alla struttura competente in materia di lingue minoritarie entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione in via anticipata e in un'unica soluzione del contributo e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese. Per l'ammissibilità delle spese si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 25 novembre 2015, n. 246 (Regolamento per la concessione dei contributi a favore di enti e organizzazioni della minoranza linguistica slovena, di cui all' articolo 18, comma 12, della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena)).
121. Per le finalità di cui al comma 119, con riferimento alle assegnazioni statali annue per l'attuazione degli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge 38/2001 , e con riferimento alla Tabella Q riferita alla quota riservata all'attuazione dell' articolo 19 della legge regionale 26/2007 , è destinata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
122. Il riparto delle residue risorse disponibili nell'ambito della quota riservata all'attuazione dell' articolo 19 della legge regionale 26/2007 , di cui alla Tabella Q, è definito dalla Giunta regionale, su proposta del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena.
123. La quota di accantonamento prevista dall' articolo 18 ante, comma 1 bis, della legge regionale 26/2007 di cui alla Tabella Q, per l'anno 2021 è ripartita come segue:
a) 390.000 euro per il finanziamento dell'attività istituzionale delle organizzazioni di riferimento della minoranza linguistica slovena in attuazione dell'articolo 6, commi 9 e 10, della legge regionale 26/2007 ;
b) 50.000 euro all'associazione Kmečka zveza/Associazione agricoltori e 50.000 euro all'associazione Slovensko deželno gospodarsko združenje/Unione regionale economica slovena per le spese sostenute per lo svolgimento dell'attività di traduzione, interpretariato e sportello linguistico in lingua slovena;
c) 10.000 euro all'Istituto sloveno di ricerche - Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI) di Trieste per il supporto tecnico scientifico e per le iniziative correlate e preparatorie all'evento, al fine della realizzazione della "Terza Conferenza regionale sulla tutela della minoranza linguistica slovena" di cui all' articolo 10 della legge regionale 26/2007 ;
d) 45.000 euro all'associazione Sklad Mitja Čuk di Trieste per lo svolgimento nell'anno 2021 di attività educative e di doposcuola in lingua slovena;
e) 25.000 euro al Circolo di Attività Culturali, Sportive ed Assistenziali / Krožek za kulturno, športno in podporno udejstvovanje KRUT di Trieste per lo svolgimento nell'anno 2021 di un programma di attività culturali di natura ricreativa e sociale volte a favorire l'integrazione di soggetti di ogni età e la convivenza e la collaborazione intergenerazionale;
f) 25.000 euro al Mladinski dom di Gorizia per lo svolgimento nel 2021 di un programma di attività educative e ricreative in lingua slovena rivolte ai giovani;
g) 30.000 euro alla Biblioteca nazionale slovena e degli studi - Narodna in študijska knjižnica (NŠK) per l'ampliamento dell'offerta culturale previsto in seguito al trasferimento della sede di Gorizia presso il Trgovski dom;
h) 80.000 euro alla Comunità montana Canal del Ferro e Val Canale per l'organizzazione di corsi di lingua slovena e tedesca in collaborazione con gli istituti scolastici del territorio della Val Canale, al fine di sostenere e promuovere l'insegnamento delle lingue slovena e tedesca in tali territori, anche con riferimento all' articolo 5 della legge 38/2001 .
124. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 123, corredate di una relazione illustrativa delle attività e di un preventivo delle uscite e delle entrate complessivamente previste, sono presentate alla struttura competente in materia di lingue minoritarie entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per i contributi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 123, con il decreto di concessione è disposta l'erogazione in via anticipata e in un'unica soluzione del contributo e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese. Per i contributi di cui alle lettere d), e), f) e g) del comma 123, con il decreto di concessione è disposta l'erogazione in via anticipata dell'80 per cento del contributo e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese. Per il contributo di cui alla lettera h) del comma 123, con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese. Per l'ammissibilità delle spese dei contributi di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) del comma 123, si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione n. 246 del 2015.
125. Per le finalità previste dal comma 123, con riferimento alle assegnazioni statali annue per l'attuazione degli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge 38/2001 , è destinata per l'anno 2021 la spesa di 705.000 euro, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
126. A sostegno delle spese per il funzionamento del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena di cui all' articolo 3 della legge 38/2001 , nell'ambito della quota di accantonamento prevista dall' articolo 18 ante, comma 1 bis, della legge regionale 26/2007 di cui alla Tabella Q, è destinata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 144.
127. Al fine di sostenere il sistema scolastico a indirizzo bilingue sloveno - italiano del Comune di San Pietro al Natisone e delle Valli del Natisone e di favorire la prosecuzione del ciclo di studi obbligatori e formativi presso le scuole secondarie di secondo grado con lingua d'insegnamento slovena di Gorizia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento all'Associazione Zavod za slovensko izobraževanje/Istituto per l'istruzione slovena di San Pietro al Natisone per l'organizzazione e la gestione di un sistema di trasporto degli alunni residenti al di fuori del territorio del Comune di San Pietro al Natisone e delle Valli del Natisone alla sede dell'Istituto comprensivo bilingue di San Pietro al Natisone e degli studenti che hanno frequentato l'Istituto comprensivo bilingue di San Pietro al Natisone.
128. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 127, corredata di una relazione illustrativa delle attività e di un preventivo delle uscite e delle entrate complessivamente previste, è presentata alla struttura competente in materia di lingue minoritarie entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione in via anticipata dell'80 per cento del contributo e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese. Per l'ammissibilità delle spese si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione n. 246 del 2015 .
129. Per le finalità previste dal comma 127, con riferimento alle assegnazioni statali annue per l'attuazione degli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge 38/2001 , e alla loro rimodulazione, nell'ambito della quota riservata all'attuazione dell' articolo 20 della legge regionale 26/2007 , di cui alla Tabella Q, è destinata la spesa di 35.000 euro per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 144.
130. In attuazione del comma 3 dell'articolo 21 della legge 38/2001 , l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere i seguenti finanziamenti:
a) 660.000 euro alla Comunità di montagna Natisone e Torre e 340.000 euro alla Comunità di montagna Canal del Ferro e Val Canale per il sostegno alle imprese commerciali, agricole, forestali e artigiane di tali territori, mediante un abbattimento parziale delle spese di gestione delle aziende nel rispetto delle regole europee del "de minimis", ai fini dello sviluppo commerciale, agricolo, forestale e artigianale del territorio in cui insiste la minoranza linguistica slovena nella ex provincia di Udine, nonché per sostenere le imprese di tali territori colpite dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
b) 396.000 euro alla Comunità di montagna Natisone e Torre e 204.000 euro alla Comunità di montagna Canal del Ferro e Val Canale per interventi di manutenzione su proprietà pubbliche, per interventi per la realizzazione di opere pubbliche e per l'acquisto di macchinari per il mantenimento del territorio, al fine di migliorare le condizioni operative delle aziende produttive locali delle Valli del Natisone, del Torre, del Canal del Ferro e della Val Canale;
c) 200.000 euro alla Comunità di montagna Natisone e Torre per la prosecuzione del progetto di valorizzazione e di incremento delle produzioni autoctone di frutta e orticole di montagna con particolare attenzione al sistema produttivo a indirizzo biologico del territorio in cui insiste la minoranza linguistica slovena nella ex provincia di Udine.
131. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 130, corredate di una relazione illustrativa delle attività e di un preventivo delle uscite e delle entrate previste, sono presentate alla struttura competente in materia di lingue minoritarie entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.
132. Per le finalità previste dal comma 130, lettere a) e c), è applicata la somma di 1.200.000 euro per l'anno 2021, quale quota del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio 2020, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella A5 di cui al comma 7 dell'articolo 1.
133. Per le finalità previste dal comma 130, lettera b), è applicata la somma di 600.000 euro per l'anno 2021, quale quota del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio 2020, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella A5 di cui al comma 7 dell'articolo 1.
134. Al fine di promuovere appositi percorsi formativi per la valorizzazione delle competenze, delle potenzialità e delle aspirazioni individuali degli appartenenti alla minoranza slovena, in modo da favorire lo sviluppo economico e culturale del territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento di 225.000 euro al Consorzio sloveno per l'istruzione - Slovenski izobraževalni konzorcij SLOV.I.K. e di 225.000 euro al Mladinski dom di Gorizia per la realizzazione di un progetto comune in ambito educativo e formativo, anche di natura multidisciplinare, con particolare riguardo alle giovani generazioni.
135. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 134, corredate di una relazione illustrativa del progetto comune, delle rispettive attività previste nell'ambito di tale progetto e di un preventivo delle uscite e delle entrate complessivamente previste, sono presentate alla struttura competente in materia di lingue minoritarie entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese. Per l'ammissibilità delle spese si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione n. 246 del 2015.
136. Per le finalità di cui al comma 134 è applicata la somma di 450.000 euro per l'anno 2021, quale quota del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio 2020, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella A5 di cui al comma 7 dell'articolo 1.
137. Per l'attività istituzionale connessa alla promozione e alla diffusione della lingua friulana, nelle more dell'attuazione dell' articolo 24 della legge regionale 29/2007 , per il 2021 l'Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare la concessione dei seguenti finanziamenti:
a) 17.500 euro all'associazione culturale Colonos di Villacaccia di Lestizza;
b) 10.000 euro all'associazione Glesie Furlane di Villanova di San Daniele;
c) 10.000 euro all'associazione culturale La Grame di Mereto di Tomba;
d) 12.500 euro alla Clape di culture Patrie dal Friûl di Gemona del Friuli;
e) 12.500 euro all'associazione culturale Istitût Ladin Furlan Pre Checo Placerean di Codroipo;
f) 10.000 euro alla Societât Sientifiche e Tecnologjiche Furlane di Udine.
138. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 137, corredata di una relazione illustrativa delle attività e di un preventivo delle uscite e delle entrate complessivamente previste, è presentata alla struttura competente in materia di lingue minoritarie entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione in via anticipata e in un'unica soluzione del contributo e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.
139. Per le finalità di cui al comma 137 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
140. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare d'ufficio risorse straordinarie per l'anno 2021 a favore dei Comuni montani proprietari di boschi individuati nell'allegata Tabella S, per gli importi ivi indicati.
141. Per le finalità previste dal comma 140 è destinata la spesa complessiva di 500.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 144.
142. Per i Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia beneficiari delle risorse di cui all' articolo 106 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 , e di cui all' articolo 39 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 , le sanzioni previste dalla normativa statale per il mancato e ritardato invio delle certificazioni operano a valere sulle risorse del fondo unico comunale. In caso di incapienza del fondo, la Regione richiede al Comune il versamento diretto di quanto dovuto.
143. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 142 sono accertate e riscosse con riferimento al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 305 (Rimborsi e altre entrate correnti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2021-2023.
144. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 di cui all'allegata Tabella I.
Note:
1Comma 84 abrogato da art. 35, comma 1, lettera t), L. R. 5/2021
2Comma 85 abrogato da art. 35, comma 1, lettera t), L. R. 5/2021
3Comma 86 abrogato da art. 35, comma 1, lettera t), L. R. 5/2021
4Comma 87 abrogato da art. 35, comma 1, lettera t), L. R. 5/2021
5Comma 88 abrogato da art. 35, comma 1, lettera t), L. R. 5/2021
6Comma 89 abrogato da art. 35, comma 1, lettera t), L. R. 5/2021
7Comma 142 sostituito da art. 53, comma 1, L. R. 6/2021
8Lettera d) del comma 29 sostituita da art. 9, comma 5, L. R. 13/2021
9Lettera d) del comma 30 sostituita da art. 9, comma 6, L. R. 13/2021
10Comma 51 abrogato da art. 9, comma 10, lettera a), L. R. 13/2021
11Parole soppresse al comma 52 da art. 9, comma 10, lettera b), L. R. 13/2021
Art. 11
 (Funzione pubblica)
1. Le assegnazioni di cui all’ articolo 9, comma 57, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l’anno 2016), e di cui all’articolo 10, commi da 52 a 54, della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020), sono pari a complessivi 1.650.000 euro per il triennio 2021-2023 di cui 450.000 euro per l’anno 2021 e 600.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
2. Per le finalità previste dal comma 1 è destinata la spesa complessiva di 1.800.000 euro per il triennio 2021-2023, di cui 600.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 7.
3. L’assegnazione di cui all’ articolo 4 della legge regionale 26 marzo 2014, n. 3 (Disposizioni in materia di organizzazione e di personale della Regione, di agenzie regionali e di enti locali), è pari a complessivi 2.550.000 euro per il triennio 2021-2023 di cui 950.000 euro per l’anno 2021 e 800.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
4. Per le finalità previste dal comma 3 è destinata la spesa complessiva di 2.400.000 euro per il triennio 2021-2023 di cui 800.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 7.
5. In deroga a quanto previsto dall' articolo 10, comma 53, della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020), a seguito delle disposizioni sullo stato emergenziale che hanno bloccato le procedure per l'assunzione di personale negli enti locali, per l'anno 2021 ANCI FVG è autorizzato a rinnovare le convenzioni in essere con i Comuni al fine di garantire il buon andamento e la gestione operativa dei servizi finanziari, tributi, personale, appalti, nonché dei servizi tecnici.
6. Per le finalità di cui al comma 5 si provvede a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
7. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 di cui all'allegata Tabella J.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 9, comma 14, lettera a), L. R. 16/2021
2Parole sostituite al comma 3 da art. 9, comma 14, lettera b), L. R. 16/2021
Art. 12
 (Patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi)
1.
Al comma 68 dell'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), dopo la parola << gratuito >> sono aggiunte le seguenti: << ovvero alla loro demolizione e ricostruzione >>.

2. Per le finalità di cui all' articolo 3, comma 67, della legge regionale 45/2017 , è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 6 (Ufficio tecnico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 3.
3. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 , sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 di cui all'allegata Tabella K.
Art. 13
 (Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili)
1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica COVID-19 sull'economia regionale, è istituto un Fondo regionale per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione radiotelevisiva locale per il triennio 2021-2023 pari a 346.000 euro per l’anno 2021 e 462.500 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 al fine di valorizzare il ruolo delle emittenti radiofoniche e televisive locali con sede legale e operativa nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia, consentendo loro di continuare a svolgere il servizio informativo di interesse generale sul territorio attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini della regione.
2. I contributi di cui al comma 1, per una somma pari a 246.000 euro per l'anno 2021 e 312.500 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, sono concessi alle emittenti radiotelevisive con sede legale e operativa nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia inserite nelle graduatorie, con punteggio superiore a 0, approvate rispettivamente nell'anno 2020, nell'anno 2021 e nell'anno 2022 dal Ministero per lo sviluppo economico ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146 (Regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali). Le emittenti televisive devono altresì essere risultate assegnatarie di capacità trasmissiva per l'area tecnica At06 Friuli Venezia Giulia in esito al bando di gara, pubblicato il 23 luglio 2021, con il quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha indetto la procedura per la formazione delle graduatorie dei fornitori di servizi di media audiovisivi (FSMA).
3. I contributi di cui al comma 1, per una somma pari a 100.000 euro per l'anno 2021 e 150.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, sono concessi alle emittenti radiotelevisive, in attività, con sede legale e operativa nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia, non rientranti nelle fattispecie di cui al comma 2. L’eventuale avanzo di stanziamento della misura di cui al presente comma viene destinato alla ulteriore copertura della misura di cui al comma 2, mantenendo le stesse graduatorie approvate nell’anno di competenza e suddivisione tra emittenti radiofoniche e televisive, con la riserva del 10 per cento alle emittenti comunitarie.
4. Ciascun soggetto beneficiario può presentare, a pena di inammissibilità, un'unica domanda di contributo.
5.  
( ABROGATO )
6. La ripartizione del fondo di cui al comma 2 avviene come di seguito indicato:
a) 80 per cento riservato ai contributi spettanti alle emittenti televisive operanti in ambito locale, di cui il 10 per cento deve essere riservato ai contributi destinati alle emittenti televisive aventi carattere comunitario;
b) 20 per cento riservato ai contributi spettanti alle emittenti radiofoniche operanti in ambito locale, di cui il 33 per cento deve essere riservato ai contributi destinati alle emittenti radiofoniche aventi carattere comunitario.
7.  
( ABROGATO )
8. Entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Direttore centrale competente, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i criteri, le modalità e l'ammontare della concessione dei contributi di cui ai commi 2 e 3, le modalità e i termini di presentazione delle domande.
9. Per le finalità di cui al comma 2 è destinata la spesa complessiva di 738.000 euro, suddivisa in ragione di 246.000 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella L di cui al comma 24.
10. Per le finalità di cui al comma 3 è destinata la spesa complessiva di 102.000 euro, suddivisa in ragione di 34.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturali) - Titolo n.1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella L di cui al comma 24.
11. Al fine di dare pronta attuazione al programma di Cooperazione Territoriale Europea Interreg Italia-Slovenia 2021-2027, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese di cui all'articolo 30 della proposta di regolamento n. 375/2018/COM final del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 maggio 2018, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti, e di cui agli articoli 17 e 26 della proposta di regolamento n. 374/2018/COM final del 29 maggio 2018, recante disposizioni specifiche per l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno, nonché le altre spese necessarie per la realizzazione e implementazione dei sistemi di gestione e controllo del suddetto Programma.
12. Per le finalità di cui al comma 11 è destinata la spesa complessiva di 2.350.000 euro per gli anni dal 2021 al 2027 suddivisa in ragione di 750.000 euro per l'anno 2021, 500.000 di euro per l'anno 2022, 500.000 euro per l'anno 2023 e 150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 a valere sulla Missione n. 19 ( Relazioni internazionali ) - Programma n. 2 (Cooperazione territoriale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella L di cui al comma 24.
13. Gli oneri disposti dal comma 12 per le annualità successive al 2023 faranno carico alle corrispondenti Missioni e Programmi per gli anni medesimi.
14. Il trasferimento dei veicoli iscritti nel Pubblico Registro Automobilistico dalle Unioni Territoriali Intercomunali (UTI) di cui alla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), agli Enti di decentramento regionale (EDR) di cui alla legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale), è esente dal pagamento dell'Imposta regionale sulle formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli nel Pubblico Registro Automobilistico (I.R.T.), prevista dall' articolo 14 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018).
15. In relazione al disposto di cui al comma 14 sono previste minori entrate per 3.250 euro per l'anno 2021 a valere sul Titolo n. 1 (Entrata correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa) - Tipologia 10101 (Imposte, tasse e proventi assimilati) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella A1 di cui all'articolo 1, comma 2.
16. In considerazione della scadenza del contratto per la gestione del Servizio di Tesoreria regionale in essere con l'Istituto Tesoriere e del limite temporale di sei mesi, a decorrere dalla scadenza naturale dal contratto medesimo, prescritto come termine di durata massima del periodo di proroga tecnica finalizzata al completamento delle procedure di gara per la selezione del nuovo affidatario del Servizio, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare un contratto per la gestione del Servizio di tesoreria per la durata di ulteriori sei mesi successivi al semestre previsto per la proroga tecnica, nel rispetto delle modalità, dei termini e delle condizioni prescritte dalla normativa vigente in materia di appalti, laddove non si addivenisse entro il 30 giugno 2021 alla sottoscrizione del nuovo contratto per la gestione del Servizio di tesoreria, al fine di garantire la continuativa copertura dei relativi servizi sino alla chiusura dell'esercizio finanziario 2021.
17. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri discendenti dal contratto di cui al comma 16, limitatamente a quanta parte di essi costituisca corrispettivo forfetario omnicomprensivo, anche a vantaggio di tutti gli enti che, intrattenendo un analogo rapporto per il Servizio di tesoreria, parimenti in scadenza al 31 dicembre 2020, siano interessati dalla nuova procedura di gara per l'affidamento dello stesso e, al contempo, manifestino la volontà di proseguire il rapporto con l'attuale Istituto Tesoriere oltre la proroga tecnica, in virtù di un atto convenzionale a sé stante volto a garantire la fruizione del Servizio sino al 31 dicembre 2021.
18. Per le finalità previste dai commi 16 e 17 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
19. Per l'attuazione del Piano Sviluppo e Coesione di cui all' articolo 44 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), convertito con modificazioni dalla legge 58/2019 , l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese relative all'assistenza tecnica necessaria a garantire il supporto nelle attività di gestione, monitoraggio, controllo, verifica e valutazione del Piano medesimo.
20. Per le finalità di cui al comma 19 è destinata la spesa complessiva di 495.000 euro, suddivisa in ragione di 165.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 12 (Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella L di cui al comma 24.
21. L'Amministrazione regionale è autorizzata a estinguere anticipatamente i mutui contratti con l'Istituto di credito sportivo rispetto ai quali è subentrata ai sensi dell'articolo 12, commi 13 e 14, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017).
22. Per le finalità previste dal comma 21 è destinata a titolo di indennizzo la spesa di 7.500 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 50 (Debito pubblico) - Programma n. 1 (Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella L di cui al comma 24.
23. Per le finalità previste dal comma 21 è destinata a titolo di rimborso del debito residuo la spesa di 700.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 50 (Debito pubblico) - Programma n. 2 (Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari) - Titolo n. 4 (Rimborso di prestiti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella L di cui al comma 24.
24. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 di cui all'allegata Tabella L.
Note:
1Comma 2 sostituito da art. 11, comma 1, lettera a), L. R. 16/2021
2Parole aggiunte al comma 3 da art. 11, comma 1, lettera b), L. R. 16/2021
3Parole aggiunte al comma 2 da art. 1, comma 3, lettera a), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
4Parole sostituite alla lettera a) del comma 6 da art. 1, comma 3, lettera b), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
5Parole sostituite al comma 1 da art. 12, comma 24, lettera a), L. R. 13/2022
6Parole sostituite al comma 2 da art. 12, comma 24, lettera b), L. R. 13/2022
7Parole aggiunte al comma 2 da art. 12, comma 24, lettera b), L. R. 13/2022
8Comma 3 sostituito da art. 12, comma 24, lettera c), L. R. 13/2022
9Parole soppresse al comma 4 da art. 12, comma 24, lettera d), L. R. 13/2022
10Comma 5 abrogato da art. 12, comma 24, lettera e), L. R. 13/2022
11Parole sostituite alla lettera a) del comma 6 da art. 12, comma 24, lettera f), L. R. 13/2022
12Comma 7 abrogato da art. 12, comma 24, lettera g), L. R. 13/2022
13Comma 8 sostituito da art. 12, comma 24, lettera h), L. R. 13/2022
14Parole aggiunte al comma 3 da art. 11, comma 18, L. R. 13/2023
Art. 14
 (Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio)
1. Ai sensi dell' articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio di cui all'allegata Tabella T.
2. In relazione al disposto di cui al comma 1, nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 sono introdotte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi di cui all'allegata Tabella M.
Art. 15
 (Copertura finanziaria)
1. Il maggior onere complessivo conseguente alle nuove autorizzazioni di spesa previste dalle Tabelle da A a N, trova copertura nel quadro delle riduzioni di spesa previste dalle Tabelle da A a N e dagli incrementi di entrata previsti dall'articolo 1.
Art. 16
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e ha effetto dall'1 gennaio 2021.