LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 16 giugno 2010, n. 9

Norme urgenti di modifica della legge regionale 28 marzo 1988, n. 15 (Interventi a favore del Consorzio per la "Scuola Musaicisti del Friuli ").

TESTO VIGENTE dal 25/08/2011

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  08/07/2010
Materia:
350.02 - Attività culturali
350.03 - Attività musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive

Art. 1
  (Norme di modifica della legge regionale 15/1988)
1.
L' articolo 1 della legge regionale 28 marzo 1988, n. 15 (Interventi a favore del Consorzio per la " Scuola Musaicisti del Friuli "), è sostituito dal seguente:
<<Art. 1
 
1.Allo scopo di garantire la conservazione di una tradizione artistica unica nel suo genere, l'Amministrazione regionale riconosce e sostiene finanziariamente la <<Scuola Mosaicisti del Friuli>>, con sede a Spilimbergo, come la struttura atta a svolgere attività didattica, promozionale e produttiva per lo sviluppo e la conservazione nel settore musivo.
2.La gestione delle attività svolte dalla Scuola Mosaicisti del Friuli è affidata a un consorzio tra enti locali a cui possono aderire anche altri enti pubblici. È consentita altresì l'adesione al consorzio di enti privati purché le quote di partecipazione siano in maggioranza detenute dagli enti pubblici.
3.Per la costituzione del consorzio gli enti aderenti sottoscrivono un'apposita convenzione, recante l'indicazione generale degli scopi, della durata, degli organi di gestione consortile e delle condizioni e modalità di adesione e recesso.>>.

2.
L' articolo 2 della legge regionale 15/1988 è sostituito dal seguente:
<<Art. 2
 
1.La Regione riconosce nel consorzio di cui all'articolo 1 la struttura atta alla individuazione del contrassegno del mosaico artistico di qualità del Friuli Venezia Giulia, ai fini della sua registrazione e della certificazione dei mosaici prodotti dalla Scuola e da altri laboratori musivi riconosciuti del territorio regionale. I criteri per il riconoscimento e la certificazione del mosaico artistico di qualità del Friuli Venezia Giulia sono approvati dall'assemblea del consorzio.>>.

3. All' articolo 3 della legge regionale 15/1988 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole << e i corsi si concludono con le procedure previste dall' articolo 16 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 >> sono soppresse;

b)
al comma 2 le parole << , ai sensi dell' articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 >> sono soppresse;

c)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3.La Regione favorisce la collaborazione della Scuola con le istituzioni scolastiche superiori di istruzione artistica, sostenendo iniziative di cooperazione e integrazione realizzate in tale ambito.>>.

4.
L' articolo 4 della legge regionale 15/1988 è sostituito dal seguente:
<<Art. 4
 
1. Per sostenere lo svolgimento dell'attività della Scuola Mosaicisti del Friuli, la Regione è autorizzata ad assegnare al consorzio una sovvenzione annua di importo fissato con norma di legge finanziaria. La sovvenzione è erogata contestualmente all'atto di concessione. È fatto obbligo al Consorzio per la Scuola Mosaicisti del Friuli di presentare alla Regione, entro il 30 aprile di ogni anno, nelle forme previste dall' articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), il rendiconto della sovvenzione concessa per l'anno precedente.>>.

5. 
( ABROGATO )
(1)
6. 
( ABROGATO )
(2)
Note:
1Comma 5 abrogato da art. 7, comma 69, L. R. 11/2011
2Comma 6 abrogato da art. 7, comma 69, L. R. 11/2011