LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 giugno 1993, n. 30

Utilizzo di fondi statali ad integrazione degli interventi a favore delle persone handicappate.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  17/06/1993
Materia:
310.03 - Interventi a favore delle persone con disabilità

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Legge abrogata da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 1

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 2

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Derogata la disciplina del comma 2 da art. 204, comma 1, L. R. 5/1994
2Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 3

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010