LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 24 giugno 1991, n. 25

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 14 marzo 1988, n. 11: << Norme a tutela della cultura << Rom >> nell' ambito del territorio della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia >>, già modificata dalla legge regionale 20 giugno 1988, n. 54.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/07/1991
Materia:
310.02 - Assistenza sociale
350.04 - Minoranze - Lingue locali o minoritarie

Art. 1
 
1.
L' articolo 3 della legge regionale 14 marzo 1988, n. 11 è sostituito dal seguente:
<< Art. 3
 Destinatari degli interventi
1. L' Amministrazione regionale, con riguardo al nomadismo ed alla stanzialità dei << Rom >> all' interno del territorio regionale, è autorizzata ad erogare i seguenti contributi:
a) per l' acquisto delle aree di cui all' articolo 4, comma 1 ed all' articolo 5, comma 1, fino al 90% della spesa;
b) per le spese di cui all' articolo 4, comma 2 ed all' articolo 5, comma 6, fino all' 80% della spesa.

2. Destinatari dei finanziamenti di cui al comma 1 sono i Comuni, i loro Consorzi, le Comunità montane e la Comunità collinare del Friuli, che devono presentare domanda alla Direzione regionale dell' assistenza sociale in rapporto ai diversi interventi da operare nei territori di competenza entro il 31 gennaio di ogni anno, con allegati il progetto del campo transito o del terreno stanziale ed i relativi preventivi di spesa.
3. Entro il 31 marzo la Giunta regionale delibera il programma di riparto dei finanziamenti.
4. Per la concessione dei contributi di cui al comma 1, lettere a) e b), si applicano le norme di cui alla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46 e successive modificazioni. >>.

Art. 2
 
1.
Il comma 3 dell' articolo 4 della legge regionale 14 marzo 1988, n. 11, è sostituito dal seguente:
<< 3. Coloro che utilizzano i campi transito devono fornire, all' atto del loro arrivo, le proprie generalità al Comune competente per territorio, eventualmente anche attraverso i servizi decentrati dello stesso, al fine della loro registrazione. >>.

2.
Il comma 5 dell' articolo 4 della legge regionale 14 marzo 1988, n. 11 è sostituito dal seguente:
<< 5. L' area da adibire a campo transito è soggetta ai vincoli previsti dalla presente legge e va individuata quale servizio sovrazonale in un ambito che comprende più Comuni. >>.

Art. 3
 
1. La lettera d) del comma 6 dell' articolo 5 della legge regionale 14 marzo 1988, n. 11, è sostituita dalla seguente:
<< d) predisposizione di spazi atti alla collocazione di prefabbricati e di strutture mobili e provvisorie da destinare ad usi abitativi; >>.

Art. 4
 
1.
L' articolo 8 della legge regionale 14 marzo 1988, n. 11, è sostituito dal seguente:
<< Art. 8
 Programma per terreni stanziali e campi transito
1. Le Province individuano, di concerto con i Comuni e sentite le rappresentanze dei << Rom >>, la distribuzione territoriale dei terreni stanziali e dei campi transito e ne approvano il relativo programma.
2. La deliberazione di approvazione dei progetti di campo transito e di terreno stanziale, inseriti nel programma di cui al comma 1, da parte dei Comuni, costituisce adozione di variante allo strumento urbanistico ed è soggetto alle procedure di cui agli articoli 41 e 42 della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45. >>.

Art. 5
 
1.
L' articolo 10 della legge regionale 14 marzo 1988, n. 11, è sostituito dal seguente:
<< Art. 10
 Contributi nel settore dell' edilizia residenziale
1. Per l' accesso ai benefici previsti dalla legislazione vigente nel settore dell' edilizia residenziale, i Comuni sono tenuti a prestare ai << Rom >> l' assistenza tecnico - amministrativa relativa agli adempimenti di legge. >>.

Art. 6
 
1.
L' articolo 13 della legge regionale 14 marzo 1988, n. 11, è sostituito dal seguente:
<< Art. 13
 Inserimento nella scuola materna e dell' obbligo
ed attività di sostegno
1. Al fine di favorire ed agevolare l' inserimento di minori appartenenti alle comunità << Rom >> nella scuola materna e dell' obbligo, qualora se ne ravvisino la necessità e le condizioni, anche con interventi di carattere individuale, in concorso con i programmi statali e nell' intento di offrire ai soggetti interessati pari diritti ed opportunità di istruzione, nel rispetto comunque della loro cultura, la Regione eroga finanziamenti ai Comuni che abbiano predisposto appositi programmi, concordati con i competenti Provveditorati agli studi.
2. I criteri di erogazione di tali contributi sono determinati dalla Giunta regionale, su proposta dell' Assessore all' istruzione e alla cultura, sentita la Consulta di cui all' articolo 19 e nell' ambito degli interventi e delle modalità previsti dalla legge regionale 26 maggio 1980, n. 10: << Norme regionali in materia di diritto allo studio >> e successive modificazioni. >>.

Art. 8
 
1.
L' articolo 17 della legge regionale 14 marzo 1988, n. 11, è sostituito dal seguente:
<< Art. 17
 Minori e giovani adulti infraventenni nel circuito penale
1. Il personale degli Enti territoriali attua ogni proficuo rapporto con i Servizi dell' amministrazione della giustizia competenti per territorio, al fine di garantire gli interventi previsti dalla legislazione vigente a favore dei minori e dei giovani adulti infraventenni nel circuito penale. >>.

Art. 9

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 51, comma 1, lettera e), L. R. 20/2016
Art. 10
 
1.
L' articolo 19 della legge regionale 14 marzo 1988, n. 11, è sostituito dal seguente:
<< Art. 19
 Consulta regionale per la tutela della cultura << Rom >>
1. Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge è istituita la << Consulta regionale per la tutela della cultura << Rom >>.
2. La Consulta è composta:
a) dall' Assessore all' assistenza sociale, con funzioni di presidente;
b) dell' Assessore al lavoro, alla cooperazione e all' artigianato o suo delegato;
c) dall' Assessore all' istruzione e alla cultura;
d) dal Direttore regionale dell' assistenza sociale o suo delegato;
e) da un rappresentate della sezione regionale dell' ANCI;
f) da un rappresentate della sezione regionale dell' UPI;
g) da un rappresentante delle Comunità montane, designato dall' UNCEM;
h) da un rappresentante della Comunità collinare del Friuli, designato dalla stessa;
i) da tre rappresentanti delle comunità << Rom >> autonomamente scelti;
l) da tre esperti designati dalle associazioni operanti a favore dei << Rom >>;
m) da quattro esperti, designati rispettivamente da ciascuna Amministrazione provinciale in ragione di uno per Provincia e scelti fra il personale che si sia specificatamente interessato ai problemi dei << Rom >>, ovvero scelti fra coloro che si occupino di cultura, emigrazione, assistenza sociale e problemi etnici.

3. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni, in vista degli argomenti da trattare e senza diritto di voto, altri Assessori regionali o loro delegati, nonché rappresentanti di altri enti o organismi e funzionari regionali.
4. Svolge funzioni di segretario un dipendente della Direzione regionale dell' assistenza sociale.
5. I membri della Consulta sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.
6. La Consulta ha durata corrispondente a quella della legislatura regionale; tuttavia i suoi componenti, compresi quelli nominati in sostituzione di altri prima della scadenza normale, rimangono in carica fino all' insediamento dei successivi.
7. La Consulta ha sede presso la Direzione regionale dell' assistenza sociale.
8. La Consulta elegge nel suo seno un vicepresidente.
9. All' interno della Consulta possono essere costituiti gruppi di lavoro per l' approfondimento di questioni specifiche.
10. Sono messi a disposizione della Consulta gli atti amministrativi che essa richiede e le viene garantita la conoscenza aggiornata dei riparti dei finanziamenti inerenti all' applicazione della presente legge. >>.

Art. 11
 
1. All' articolo 20, comma 1, della legge regionale 14 marzo 1988, n. 11, l' alinea << Alla Consulta spetta: >> è sostituito dal seguente:
<< Oltre ai compiti previsti dagli articoli 2, 9, 13, 15, 22 e 25 alla Consulta spetta: >>.

Art. 12

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 51, comma 1, lettera e), L. R. 20/2016
Art. 13
 
1. Le disposizioni di cui all' articolo 24 della legge regionale 14 marzo 1988, n. 11, trovano ulteriore applicazione per un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 14
 
1. In relazione al disposto dell' articolo 18 della legge regionale 14 marzo 1988, n. 11, come sostituito dall' articolo 9 della presente legge, lo stanziamento del capitolo 5571 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991 è ridotto di lire 25 milioni per l' anno 1992; il codice di finanza regionale del medesimo capitolo è sostituito dal seguente: 2.1.153.2.06.06, e nella denominazione del predetto capitolo la locuzione << Finanziamenti >> viene sostituita dalla locuzione << Assegnazione alle Province >>.
2. Per gli anni successivi al 1991 si provvederà ai sensi dell' articolo 66 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. In relazione alla riduzione disposta dal comma 1, lo stanziamento del capitolo 8841 dello stato di previsione della spesa precitato è impinguato in ragione di lire 25 milioni per l' anno 1992.