LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 marzo 1991, n. 12

Provvedimenti di adeguamento comunitario degli strumenti di intervento nel settore industriale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/04/1991
Materia:
220.01 - Industria

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Integrata la disciplina della legge da art. 4, comma 1, L. R. 46/1995
2Partizione di cui fa parte l'art. 1, abrogata da art. 12, comma 1, L. R. 26/1997
3Partizione di cui fa parte l'art. 4, abrogata implicitamente da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001
CAPO I
 Definizione degli interventi
Art. 1

( ABROGATO )

Note:
1Partizione di cui fa parte l'art. 1, abrogata da art. 12, comma 1, L. R. 26/1997
2Comma 1 sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 3/1993
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, L. R. 8/1993
4Articolo sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 46/1995
5Articolo abrogato da art. 12, comma 1, L. R. 26/1997
CAPO II
 Modifiche ed integrazioni delle leggi regionali 13 maggio
1975, n. 22 e 5 agosto 1966, n. 18
Art. 2
 
1. L' articolo 1 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, è così modificato, dopo le parole << fondo di dotazione. >>:
<< Tale fondo sarà utilizzato, su direttiva della Giunta regionale, a favore di imprese industriali e di servizio alla produzione le cui attività assumono rilevanza, specifica o di sistema, nell' economia del Friuli - Venezia Giulia, riguardando:
a) interventi ad alto contenuto tecnologico, particolarmente significativi ai fini dell' evoluzione del contesto produttivo del Friuli - Venezia Giulia;
b) interventi connessi a necessità strategiche di sviluppo aziendale, comprese quelle determinate da operazioni di collaborazione, partecipazione e fusione con altre aziende e società, sempre che l' iniziativa sia funzionale allo sviluppo dell' azienda ubicata nel territorio della regione;
c) interventi di partecipazione in imprese e società miste, costituite in Italia o all' estero, anche sotto forma di joint - ventures, con imprese appartenenti a Paesi dell' Est europeo, promosse o partecipate da imprese aventi stabile organizzazione nel territorio della regione Friuli - Venezia Giulia, sempre che l' iniziativa sia funzionale allo sviluppo dell' azienda ubicata nel territorio della regione;
d) interventi determinati da esigenze eccezionali di carattere economico - sociale, dandone preventiva comunicazione alla Commissione CEE. Per porre in essere detti interventi la Friulia SpA provvede ad acquisire preliminarmente, per le imprese esistenti, la certificazione o la revisione di bilancio delle imprese istanti ad opera di società abilitata ad operare a tal fine.I criteri di utilizzo del fondo sono definiti dalla Giunta regionale, in coerenza con il Piano regionale di sviluppo.Per tali operazioni la Friulia SpA osserva il disposto dell' articolo 1 della legge regionale 5 agosto 1966, n. 18, con i limiti previsti dall' articolo 2, lettera c), della legge medesima. >>.

2. Gli interventi previsti alle lettere a), b) e c) dell' articolo 1 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni, così come modificato dal comma 1, devono rispettare quanto disposto dall' articolo 1, comma 1, e dall' articolo 9 della presente legge.
Art. 3
 
1. Alla lettera a) dell' articolo 1 della legge regionale 5 agosto 1966, n. 18, dopo le parole << mediante partecipazioni >> sono aggiunte le parole << con obbligo di smobilizzo >>.
CAPO III
 Modifiche ed integrazioni
della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25 e successive
modifiche ed integrazioni
Art. 4

( ABROGATO )

Note:
1Partizione di cui fa parte l'art. 4, abrogata implicitamente da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001
2Articolo abrogato implicitamente da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001 . Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.
Art. 5

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato implicitamente da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001 . Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.
CAPO IV
 Contributi sulle operazioni di locazione finanziaria di
impianti, macchine e attrezzature destinate all' automazione
industriale
Art. 6
 
1. Il contributo di cui al primo comma dell' articolo 1 della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, e successive modifiche ed integrazioni viene determinato nella misura del 15 per cento del valore d' acquisto, entro il limite massimo di 500 milioni di lire, dell' impianto o dei macchinari o delle attrezzature destinati all' automazione industriale e può essere concesso, entro il limite suddetto, per non più di una volta all' anno, per ogni azienda beneficiaria.
2. Nell' ipotesi di locazione finanziaria superiore a tale importo, il contributo è concesso entro il predetto limite di 500 milioni di lire.
3. Non sono ammesse a contributo le operazioni di locazione finanziaria inferiori a 30 milioni di lire.
4. Gli interventi previsti dal presente articolo devono rispettare quanto disposto dall' articolo 1, comma 1, della presente legge.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 42, comma 1, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992
Art. 7

( ABROGATO )

Note:
1Articolo sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 46/1995
2Articolo abrogato da art. 12, comma 2, L. R. 26/1997
CAPO V
 Ulteriori interventi per la ricerca e sviluppo
nel settore industriale
Art. 8
 
1. 
( ABROGATO )
(2)
2. Le misure massime di contributo previste dal presente articolo si applicano anche agli interventi previsti dagli articoli 7, primo comma, lettera a), e 10 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 45, e dall' articolo 22 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni.
Note:
1Comma 2 sostituito da art. 42, comma 2, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992
2Comma 1 abrogato da art. 96, comma 1, lettera a), L. R. 3/2021 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 21 e 22 della L.R. 47/1978.
CAPO VI
 Norme finali
Art. 9
 
1. 
( ABROGATO )
2. 
( ABROGATO )
3. 
( ABROGATO )
4. 
( ABROGATO )
5. Entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia, è adottato, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, apposito Regolamento di esecuzione articolato sulla base delle modalità comunitarie di calcolo dell' aiuto.
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 42, comma 3, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992
2Comma 2 abrogato da art. 42, comma 3, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992
3Comma 3 sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 3/1993
4Comma 4 sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 3/1993
5Articolo interpretato da art. 16, comma 1, L. R. 8/1993
6Integrata la disciplina del comma 5 da art. 16, comma 2, L. R. 8/1993
7Comma 1 abrogato da art. 3, comma 1, L. R. 46/1995
8Comma 2 abrogato da art. 3, comma 1, L. R. 46/1995
9Comma 3 abrogato da art. 3, comma 1, L. R. 46/1995
10Comma 4 abrogato da art. 3, comma 1, L. R. 46/1995
Art. 10
 
1. Gli interventi a favore delle imprese industriali previsti dal Capo III della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, e successive modifiche ed integrazioni, nonché dall' articolo 4, lettera a), della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 45, devono rispettare quanto disposto dall' articolo 1, comma 1, e dall' articolo 9 della presente legge.
Art. 11
 
1. La presente legge entra in vigore il 1 aprile 1991.