LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 12 settembre 1990, n. 48

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 e inquadramento del personale del Centro regionale vitivinicolo.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  28/09/1990
Allegati:
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
210.01 - Agricoltura

Art. 1

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato implicitamente da art. 3, L. R. 18/1993
Art. 2

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato implicitamente da art. 35, comma 1, L. R. 18/1993
Art. 3

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 45, comma 1, L. R. 18/1993
Art. 4

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 129, comma 1, L. R. 1/1993 con effetto, ex articolo 136 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.
Art. 5

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 79, comma 1, L. R. 18/1993
Art. 6

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 73, comma 1, L. R. 18/1993
2Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 7
 
1. Il personale in servizio presso il Centro regionale vitivinicolo alla data di entrata in vigore della legge regionale 20 giugno 1988, n. 60 ed alla data di entrata in vigore della presente legge può essere inquadrato nel ruolo unico regionale nella qualifica funzionale corrispondente alla categoria o qualifica formalmente rivestita presso l' Ente di provenienza alla data di entrata in vigore della presente legge, secondo l' equiparazione di cui all' allegata Tabella A.
2. L' inquadramento del personale è disposto a domanda dell' interessato da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed ha effetto giuridico dalla data di entrata in vigore della legge regionale 20 giugno 1988, n. 60.
3. L' inquadramento del personale si consegue previo superamento di un esame - colloquio, i cui criteri e modalità di svolgimento sono stabiliti dalla Giunta regionale con apposita deliberazione previo confronto con le rappresentanze sindacali.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 1, L. R. 20/1996
Art. 8
 
1. Al personale inquadrato ai sensi della presente legge spetta, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale 20 giugno 1988, n. 60, il trattamento economico corrispondente allo stipendio iniziale della qualifica d' inquadramento.
2. Qualora il personale inquadrato sia in godimento, presso l' Ente di provenienza alla data d' inquadramento, di un trattamento economico superiore a quello che gli compete nella nuova posizione, è attribuito un assegno personale, pari alla differenza tra il predetto trattamento già goduto ed il nuovo, riassorbibile con i successivi salari individuali di anzianità.
3. Trovano applicazione, nei confronti del personale inquadrato, gli articoli 145 e 199, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, previa presentazione, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, delle istanze e della documentazione ivi previste.
Art. 9
 
1. Il personale del Centro regionale vitivinicolo, appartenente alla I categoria prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro per gli impiegati agricoli di data 28 luglio 1988, che abbia svolto, alla data di entrata in vigore della legge regionale 20 giugno 1988, n. 60, per almeno cinque anni, le funzioni di vice direttore dell' Ente viene inquadrato nella qualifica funzionale di funzionario.
Art. 10
 
1. In conseguenza degli inquadramenti disposti dalla presente legge il numero dei posti dell' organico del personale del ruolo unico regionale di cui all' articolo 259 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, viene aumentato, per le rispettive qualifiche funzionali, delle seguenti unità: una, nella qualifica di funzionario; sette, nella qualifica di consigliere.
Art. 11
 
1. Il Direttore del Centro regionale vitivinicolo può essere scelto fra tecnici con esperienza pluriennale nello specifico settore della viticoltura e dell' enologia ed assunto con contratto a tempo indeterminato, regolato dalle norme sull' impiego privato.
2. L' assunzione è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima.
3. Per il trattamento economico, normativo e previdenziale del Direttore dell' Ente, si osserva il contratto nazionale di lavoro della categoria, le cui modalità di applicazione sono stabilite dalla Giunta regionale.
4. Per l' indennità di missione e trasferta sono applicate al dipendente a contratto le norme vigenti per il personale con l' incarico di Direttore regionale.
5. Nei confronti del dipendente si applicano le disposizioni dell' articolo 43 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.
6. Qualora il trattamento economico sia inferiore a quello che compete al personale di cui all' articolo 24, quinto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, è attribuito un assegno personale pari alla differenza tra i due trattamenti.
Art. 12
 
1. In sede di prima applicazione della presente legge l' assegnazione del personale al Centro regionale vitivinicolo avviene con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, sentito il Consiglio di amministrazione, previo confronto con le rappresentanze sindacali.
2. Del contingente di cui al comma 1 fa parte, per un periodo non inferiore a cinque anni, il personale inquadrato ai sensi della presente legge.