LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 gennaio 1986, n. 2

Attuazione della legge 16 maggio 1984, n. 138, concernente la sistemazione definitiva del personale giovanile di cui al decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/01/1986
Materia:
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione

Art. 1
 
Al fine di provvedere alla sistemazione definitiva del personale iscritto nella graduatoria unica regionale di cui all' articolo 4 della legge regionale 17 dicembre 1980, n. 69, ed in conformità ai principi stabiliti dalla legge 16 maggio 1984, n. 138, i posti di organico disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge presso le Province, i Comuni, le Comunità montane, i Consorzi di comuni e province, le Aziende municipalizzate, le Unità sanitarie locali, le Aziende autonome di turismo, i Consorzi o Enti di bonifica, gli Istituti autonomi case popolari e relativi Consorzi ed i consorzi di aree industriali, sono attribuiti, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo superamento di concorso per titoli, e per qualifiche funzionali e profili professionali uguali o equiparabili a quelli per i quali è stata conseguita l' idoneità, agli idonei iscritti nella predetta graduatoria unica regionale che prestino servizio presso gli enti sopraindicati.
I titoli valutabili sono costituiti dal punteggio globale acquisito agli esami di idoneità sostenuti ai sensi della legge regionale 17 dicembre 1980, n. 69, e, a parità di merito, da quelli di cui all' articolo 5 dello Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con DPR 10 gennaio 1957, n. 3.
Fermo restando quanto stabilito nei commi precedenti, al personale per il quale sia stato adottato, entro la data di entrata in vigore della presente legge, il provvedimento di assegnazione temporanea ai sensi del secondo comma dell' articolo 5 della legge regionale 17 dicembre 1980, n. 69, sono attribuiti i posti di organico disponibili presso gli enti ai quali è stato assegnato.
Il 75% dei posti che, dopo l' applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, risultino ancora disponibili nelle province e nei comuni, nonché tutti i posti che, dopo l' applicazione delle predette disposizioni, risultino ancora disponibili negli altri enti indicati nel precedente primo comma, sono attribuiti a domanda degli interessati, da presentarsi entro il termine di 30 giorni a partire dalla data di scadenza del periodo di quattro mesi di cui al precedente primo comma, agli idonei iscritti nella graduatoria che non abbiano trovato sistemazione in applicazione dei precedenti commi. Anche in questo caso l' attribuzione ha luogo per qualifiche funzionali e profili professionali uguali o equiparabili a quelli per i quali è stata conseguita l' idoneità.
Art. 2
 
Il personale iscritto nella graduatoria unica regionale che dopo l' espletamento delle procedure di cui al precedente articolo 1 non sia stato ancora immesso nei ruoli per mancanza di posti disponibili, è collocato in soprannumero, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei ruoli organici del personale di pari qualifica iniziale, o equiparabile, degli enti presso i quali presta servizio. Nel caso in cui presso tali enti non sussistano qualifiche uguali o equiparabili, il personale medesimo è collocato in soprannumero presso altri enti che hanno ruoli di personale con le relative qualifiche.
Art. 3
 
In relazione ad effettive esigenze funzionali dei singoli enti, possono essere effettuati, con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentite le associazioni e le organizzazioni indicate al settimo comma dell' articolo 5 della legge 16 maggio 1984, n. 138, trasferimenti di personale soprannumerario da collocare nei ruoli organici del personale di pari qualifica dell' ente ricevente anche in soprannumero, in misura, comunque, non superiore al 30% delle rispettive dotazioni organiche.
Tale limite potrà essere variato secondo le procedure previste dall' ottavo comma dell' articolo 5 della legge 16 maggio 1984, n. 138.
Qualora il parere previsto dal primo comma del presente articolo non venga reso entro 20 giorni dalla richiesta, si considera acquisito favorevolmente da parte di ciascuna associazione od organizzazione.
Art. 4
 
Fatto salvo quanto previsto dai precedenti articoli 2 e 3, il personale iscritto nella graduatoria unica regionale continua a prestare servizio, alle condizioni previste dalla legge regionale 17 dicembre 1980, n. 69, e fino alla immissione in ruolo, presso gli enti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, lo utilizzano.
Art. 5
 
L' inquadramento ha luogo nelle qualifiche funzionali iniziali previste dall' ordinamento di ciascun ente, corrispondenti alle qualifiche professionali in base alle quali sono avvenute le assunzioni.
In caso di mancata corrispondenza fra le qualifiche predette, l' equiparazione alle qualifiche funzionali iniziali viene disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa.
Art. 6
 
Gli adempimenti connessi alle procedure di immissione nei ruoli del personale di cui alla presente legge, ivi compresi quelli attinenti all' espletamento dei concorsi per titoli di cui al precedente articolo 1, sono demandati alla competenza della commissione istituita dall' articolo 8 della legge regionale 17 dicembre 1980, n. 69.
Per l' immissione in ruolo del personale medesimo si provvede con le modalità indicate all' articolo 8 della richiamata legge regionale 17 dicembre 1980, n. 69.
Art. 7
 
Il secondo comma dell' articolo 8 della legge regionale 17 dicembre 1980, n. 69, è sostituito dai seguenti commi:
<< Per la validità delle sedute della Commissione è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti. Si delibera con il voto della maggioranza dei presenti. Funge da segretario un dipendente assegnato al servizio regionale del lavoro.
Su conforme parere della Commissione, la Regione provvede, con decreto del Presidente della Giunta regionale, ad assegnare i giovani presso gli enti che ne abbiano fatto richiesta. >>.

Art. 8
 
Per l' attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, gli enti specificati nel precedente articolo 1 sono tenuti a comunicare alla Regione, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti i posti che alla predetta data risultino disponibili, fatti salvi i posti per i quali siano stati banditi, alla medesima data soprarichiamata, i pubblici concorsi, nonché le riserve previste fino al 31 dicembre 1986 dall' articolo 18 della legge 11 novembre 1982, n. 828.
Fino a quando non saranno espletate le procedure di immissione in ruolo del personale iscritto nella graduatoria unica regionale di cui all' articolo 4 della legge regionale 17 dicembre 1980, n. 69, e salvo quanto previsto al precedente comma, gli enti indicati nel precedente articolo 1 non possono procedere ad ulteriori assunzioni di personale, comprese quelle obbligatorie. Il divieto cessa, in ogni caso, dopo sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Gli enti sopra richiamati non potranno comunque procedere ad assunzioni di corrispondente personale fino a quando non siano riassorbiti i contingenti soprannumerari.
Art. 9
 
Limitatamente al personale assunto in base alla legge 1 giugno 1977, n. 285, la Regione, in attuazione di quanto disposto dalla legge 16 maggio 1984, n. 138, rimborserà, a partire dal 1 gennaio 1984, le spese relative al trattamento economico dei giovani occupati esclusivamente agli enti indicati nella lettera c) dell' art. 7 della richiamata legge 16 maggio 1984, n. 138, e regolerà i rapporti finanziari con gli enti di cui alla lettera b) dell' articolo 7 della legge medesima, in dipendenza dei giovani occupati fino a tutto l' anno 1983.
La Regione rimborserà agli enti specificati nel precedente articolo 1 le spese relative al trattamento economico dei giovani assunti in base alla legge regionale 19 giugno 1978, n. 73, compresi quelli già immessi in ruolo a partire dal 1 gennaio 1984, anche se inquadrati presso enti situati in zone non comprese tra quelle previste dalla predetta legge regionale.
La Regione potrà corrispondere, agli enti interessati, anticipazioni trimestrali dietro presentazione di appositi modelli, approvati con deliberazione della Giunta regionale, nei quali dovranno essere indicati, in particolare, il numero dei giovani occupati e l' ammontare globale della relativa spesa annuale presunta.
Dette anticipazioni non potranno comunque superare complessivamente l' 80% della suddetta spesa annuale. Al definitivo conguaglio si provvederà dietro presentazione dell' elenco delle spese sostenute, con le modalità che verranno stabilite con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore al lavoro e assistenza sociale.
Note:
1Primo comma sostituito da art. 70, comma 1, L. R. 19/1987
Art. 10
 
Al personale considerato dalla presente legge, compreso quello già immesso nei ruoli ai sensi della legge regionale 17 dicembre 1980, n. 69, spetta il trattamento economico iniziale previsto per il personale di ruolo dell' ente di assegnazione di pari livello o qualifica funzionale.
Il servizio prestato dal personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi di quanto disposto dal primo comma dell' articolo 5 della legge regionale 17 dicembre 1980, n. 69, nella qualifica o livello corrispondente a quello di inquadramento, è valutato per intero ai soli effetti economici.
Art. 11
 
Per quanto non previsto nella presente legge valgono, in quanto compatibili, le norme di cui alla legge regionale 17 dicembre 1980, n. 69.
Art. 12
 
Per le finalità previste dal primo comma del precedente articolo 9 è autorizzata la spesa di lire 1.350 milioni per l' anno 1986.
Il predetto onere di lire 1.350 milioni fa carico al capitolo 8477 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 1.350 milioni per l' anno 1986.
Al predetto onere si fa fronte con la maggiore entrata di pari importo prevista ai sensi dell' articolo 7, lettera c), della legge 16 maggio 1984, n. 138, sul capitolo 545 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 1.350 milioni per l' anno 1986.
Gli oneri previsti dal secondo comma del precedente articolo 9 fanno carico al capitolo 8478 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987.
Art. 13
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.