LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 2 gennaio 1985, n. 2

Interventi straordinari per la disinfestazione da zanzare, termiti, nonché per la derattizzazione

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  02/01/1985
Materia:
440.09 - Disinfestazione

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Modificato il titolo della legge da art. 8, comma 10, L. R. 24/2009
Art. 1
 (Contributi ai Comuni)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni della Regione contributi per le spese derivanti dalle operazioni di disinfestazione dalle zanzare, per la derattizzazione, nonché per le operazioni di disinfestazione da termiti.
2. Lo stanziamento disponibile a bilancio è destinato per una quota pari al 90 per cento agli interventi di disinfestazione dalle zanzare e di derattizzazione e per una quota pari al 10 per cento agli interventi di disinfestazione dalle termiti.
3. Le risorse finanziarie annualmente destinate agli interventi di disinfestazione dalle zanzare e di derattizzazione, di cui al comma 2, sono ripartite tra tutti i Comuni della Regione per il 60 per cento in base alla popolazione residente, per il 30 per cento in base alla superficie situata a un'altitudine inferiore ai 300 metri sul livello del mare, per il 10 per cento tra i soli Comuni litoranei della Regione in base alla superficie e sono concesse in via anticipata, in un'unica soluzione, senza presentazione di apposita domanda.
4. Le risorse annualmente destinate agli interventi di disinfestazione dalle termiti, di cui al comma 2, sono ripartite tra i Comuni della Regione nel cui territorio si manifestino infestazioni di termiti e sono concesse in via anticipata, in un'unica soluzione, dietro presentazione di apposita domanda. A pena di inammissibilità, la domanda di contributo è presentata entro il 31 gennaio di ciascun anno, accompagnata da una sintetica relazione illustrativa degli interventi previsti e dal relativo preventivo di spesa.
5. Qualora non pervengano domande per i contributi di cui al comma 4, ovvero il relativo fabbisogno sia inferiore alla quota del 10 per cento a essi destinata, le risorse disponibili vanno a incrementare la quota del 90 per cento destinata agli interventi per la disinfestazione dalle zanzare e per la derattizzazione.
6. I Comuni presentano la rendicontazione dei contributi di cui al presente articolo ai sensi dell' articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di concessione.
7. I contributi di cui al comma 3, non rendicontati entro il termine di cui al comma 6, restano a disposizione dei Comuni che li hanno ricevuti per le medesime finalità.
7 bis. I Comuni che non rendicontano anche parzialmente i contributi ricevuti ai sensi del comma 3 sono tenuti, a pena di esclusione, a presentare alla Direzione competente in materia di salute apposita istanza di partecipazione al riparto entro il 31 gennaio di ogni anno.
8. I contributi di cui al comma 4, non rendicontati entro il termine di cui al comma 6, sono restituiti entro il termine di presentazione della rendicontazione.
Note:
1Parole aggiunte al primo comma da art. 8, comma 11, L. R. 24/2009
2Articolo sostituito da art. 6, comma 35, L. R. 34/2015
3Parole aggiunte al comma 3 da art. 9, comma 13, L. R. 25/2018
4Parole sostituite al comma 4 da art. 9, comma 14, L. R. 25/2018
5Parole sostituite al comma 7 da art. 9, comma 15, L. R. 25/2018
6Comma 7 bis aggiunto da art. 9, comma 16, L. R. 25/2018
7Integrata la disciplina del comma 3 da art. 9, comma 17, L. R. 25/2018
Art. 2

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 6, comma 37, L. R. 34/2015
Art. 3

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 17, primo comma, L. R. 21/1986 con effetto dal 1° gennaio 1986.
Art. 4

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 17, primo comma, L. R. 21/1986 con effetto dal 1° gennaio 1986.
Art. 5
 
Per gli oneri derivanti dalla presente legge, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 200 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1984 e 1985.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984 viene istituito al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 6 - Categoria IV - il capitolo 2545 con la denominazione: << Interventi straordinari per le disinfestazioni da zanzare e termiti, nonché per la derattizzazione>> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 200 milioni, suddiviso in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1984 e 1985.
All' onere complessivo di lire 200 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 2000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 6 - Partita n. 1 - dell' elenco n. 4 allegato ai bilanci medesimi).
Sul precitato capitolo 2545 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 100 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1984.
Note:
1Parole aggiunte al secondo comma da art. 8, comma 12, L. R. 24/2009
Art. 6
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.