LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 agosto 1982, n. 67

Rifinanziamento di varie leggi regionali in materia di industria.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/08/1982
Materia:
220.01 - Industria

Art. 1
 
Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi del Piano regionale di sviluppo con particolare riferimento a quelli del riequilibrio territoriale, economico e sociale all' interno della regione, tenendo in particolare considerazione la situazione di degrado economico ed industriale nelle province di Trieste e Gorizia e nei territori della Bassa Friulana e del Sanvitese, per promuovere la difesa e lo sviluppo dell' occupazione, nonché il rafforzamento della base produttiva, ed allo scopo di agevolare la realizzazione delle azioni programmatiche previste dal Piano stesso, l' Amministrazione regionale attua gli interventi di cui ai successivi articoli della presente legge.
CAPO I
 Provvedimenti a favore delle Società finanziarie regionali
Friulia SpA e Friulia Lis SpA, del Fondo di rotazione
e dell' Istituto di mediocredito
Art. 2
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare lo speciale fondo di dotazione della << Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia Friulia SpA >> costituito con l' articolo 1 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, con un importo complessivo di lire 15 miliardi.
Per le finalità previste dal precedente comma, è autorizzata la spesa complessiva di lire 15 miliardi di cui lire 9 miliardi per l' esercizio 1982 e lire 6 miliardi per l' esercizio 1983.
Art. 3
 
L' Assessore all' industria e all' artigianato presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione sullo stato delle imprese, a favore delle quali l' Amministrazione regionale interviene con lo speciale fondo di dotazione di cui all' articolo precedente.
Art. 4

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 30, comma 1, lettera j), L. R. 10/2012
Art. 5
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a far affluire alla gestione separata del Fondo di rotazione per iniziative economiche - FRIE -, istituita con la legge 23 gennaio 1970, n. 8, un importo complessivo di lire 10 miliardi.
Per le finalità previste dal precedente comma è autorizzata la spesa complessiva di lire 10 miliardi, suddivisa in ragione di lire 5 miliardi per ciascuno degli esercizi 1982 e 1983.
Art. 6
 
La relazione annuale del FRIE di cui all' articolo 6 della legge 23 gennaio 1970, n. 8, come sostituito dal secondo comma dell' articolo 5 della legge 30 aprile 1976, n. 198, sarà trasmessa dalla Giunta regionale, entro il termine di 10 giorni dall' avvenuto deposito, alla Presidenza del Consiglio regionale.
Art. 7

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 15, primo comma, L. R. 10/1983
CAPO II
 Contributi a favore dei Consorzi garanzia fidi fra le
piccole imprese industriali della regione
Art. 8
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 6 luglio 1970, n. 25, un contributo di lire 2 miliardi a favore dei << fondi rischi >> dei Consorzi garanzia fidi fra le piccole imprese industriali della regione.
Per le finalità previste dal precedente comma è autorizzata la spesa complessiva di lire 2 miliardi, suddivisa in ragione di lire 1 miliardo per ciascuno degli esercizi 1982 e 1983.
CAPO III
 Contributi a enti pubblici per infrastrutture industriali
Art. 9
 
Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 24 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi, di cui lire 1 miliardo nell' esercizio 1982 e lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi 1983 e 1984.
Art. 10
 
Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 19 agosto 1969, n. 31 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato nell' esercizio finanziario 1982, un limite di impegno di lire 200 milioni.
Le annualità relative al predetto limite saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni dal 1982 al 2001.
Art. 11
 
La spesa di lire 15 miliardi autorizzata con il precedente articolo 2 fa carico al capitolo 6811 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio 1982, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 15 miliardi, di cui lire 9 miliardi per l' esercizio 1982 e lire 6 miliardi per l' esercizio 1983.
Al predetto onere di lire 15 miliardi si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 25 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).
Art. 12

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 30, comma 1, lettera j), L. R. 10/2012
Art. 13
 
La spesa di lire 10 miliardi autorizzata con il precedente articolo 5 fa carico al capitolo 6814 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio 1982, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 10 miliardi, suddivisi in ragione di lire 5.000 milioni per ciascuno degli esercizi 1982 e 1983.
Al predetto onere di lire 10 miliardi si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 25 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).
Art. 14
 
Per gli oneri previsti dal precedente articolo 7, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 viene istituito, con decorrenza dall' esercizio 1983, al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 3 - Categoria XII - il capitolo 6816 con la denominazione: << Acquisto di obbligazioni dell' Istituto di mediocredito per le piccole e medie imprese della Regione >> e con lo stanziamento di lire 5.000 milioni per l' esercizio 1983.
Al predetto onere di lire 5.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 25 - dell' elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo).
Art. 15
 
Per gli oneri previsti dal precedente articolo 8, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio 1982, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7872 con la denominazione: << Contributi a favore dei " fondi rischi" dei Consorzi garanzia fidi fra le piccole imprese industriali >> e con lo stanziamento complessivo di lire 2 miliardi, suddiviso in ragione di lire 1 miliardo per ciascuno degli esercizi 1982 e 1983.
Al predetto onere di lire 2 miliardi si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 28 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).
Art. 16
 
La spesa di lire 2 miliardi autorizzata con il precedente articolo 9 fa carico al capitolo 7822 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio 1982, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 2 miliardi, di cui lire 1 miliardo per l' esercizio 1982 e lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi 1983 e 1984.
Al predetto onere di lire 2 miliardi si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione e precisamente:
- per lire 1.000 milioni, relativi all' esercizio 1982, dalla Rubrica n. 3 - Partita n. 30 dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi;
- per le restanti lire 1.000 milioni dalla Rubrica n. 3 - Partita n. 31 - del sopraspecificato elenco n. 5.

Art. 17
 
L' onere di lire 600 milioni, corrispondente alle annualità relative agli esercizi dal 1982 al 1984 del limite di impegno autorizzato con il precedente articolo 10, fa carico al capitolo 7810 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio 1982, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 600 milioni.
Al predetto onere di lire 600 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 32 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).
Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1985 al 2001 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
Art. 18
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.