LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 16 agosto 1982, n. 56

Finanziamenti alle Unità sanitarie locali per interventi a favore dei donatori di sangue lavoratori autonomi.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  21/08/1982
Materia:
310.05 - Volontariato
320.05 - Unità sanitarie locali - Aziende sanitarie locali - Aziende ospedaliero-universitarie

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Legge abrogata da art. 79, comma 11, L. R. 5/1994 con effetto dal 1° gennaio 1994.
Art. 1

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 79, comma 11, L. R. 5/1994 con effetto dal 1° gennaio 1994.
Art. 2

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 17, secondo comma, L. R. 21/1986 con effetto dal 1° gennaio 1986.
Art. 3

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 79, comma 11, L. R. 5/1994 con effetto dal 1° gennaio 1994.
Art. 4

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 17, secondo comma, L. R. 21/1986 con effetto dal 1° gennaio 1986.
Art. 5

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 79, comma 11, L. R. 5/1994 con effetto dal 1° gennaio 1994.
Art. 6

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 79, comma 11, L. R. 5/1994 con effetto dal 1° gennaio 1994.
Art. 7

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 79, comma 11, L. R. 5/1994 con effetto dal 1° gennaio 1994.