LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 24 marzo 1981, n. 17

Interpretazione autentica della norma di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge regionale 13 giugno 1980, n. 12, concernente 'Modificazioni all'Ordinamento dell'Amministrazione regionale'.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  08/04/1981
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Legge abrogata implicitamente dalla L. R. 7/1988
Articolo unico
 
Ai fini dell' applicazione della norma di cui all' ultimo comma dell' articolo 3 della legge regionale 13 giugno 1980, n. 12, per programmi annuali d' intervento devono intendersi quelli individuati in base alle direttive ed ai criteri di massima preventivamente determinati dalla Giunta regionale.
Note:
1Articolo abrogato implicitamente dalla L. R. 7/1988