LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 dicembre 1980, n. 69

Provvedimenti urgenti per l' occupazione giovanile in attuazione della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  17/12/1980
Materia:
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione

Art. 1
 
I giovani assunti dalla Regione, dagli Enti dalla stessa dipendenti, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane e dal Consorzio intercomunale per lo sviluppo economico e sociale ( CISES ), mediante i contratti stipulati in attuazione della legge 1 giugno 1977, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, in corso di svolgimento alla data del 30 giugno 1980, ovvero già scaduti purché siano stati portati a termine, sono ammessi a sostenere un esame di idoneità per l' immissione nei ruoli della Regione e degli enti locali nel livello retributivo corrispondente alla qualifica iniziale di ciascuna carriera cui è equiparabile la qualifica professionale in base alla quale è avvenuta l' assunzione.
Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai giovani soci di cooperative con le quali la Regione ha stipulato convenzioni ai sensi dell' articolo 27 della citata legge 1 giugno 1977, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, limitatamente ai giovani impiegati nella esecuzione dei progetti in convenzione, da data non successiva al 1 giugno 1980.
Tali disposizioni trovano applicazione altresì, nei confronti dei giovani assunti dagli enti di cui al primo comma mediante i contratti stipulati in attuazione della legge regionale 19 giugno 1978, n. 73.
Ai giovani di cui ai commi precedenti, ivi compresi i giovani dimissionari, competono, relativamente ai periodi di effettivo servizio prestato, i miglioramenti retributivi concessi ai dipendenti dello Stato ai sensi della normativa vigente.
Con effetto dal 15 gennaio 1980 la Regione e gli enti di cui al primo comma del presente articolo non possono predisporre nuovi progetti, ai sensi della legge regionale 19 giugno 1978, n. 73.
Art. 2
 
I giovani assunti con i contratti, di cui all' articolo 1 della presente legge, sono ammessi esclusivamente all' esame relativo alla qualifica iniziale di ciascuna carriera cui è equiparabile la qualifica professionale in base alla quale è avvenuta l' assunzione.
L' esame consiste nella valutazione dei titoli con particolare riguardo a quelli professionali e di servizio acquisiti dai giovani stessi durante l' esecuzione dei progetti, nonché in una prova scritta o pratica integrata da un colloquio, finalizzati alla valutazione delle esperienze di lavoro acquisite.
L' esame di idoneità è effettuato al più presto e comunque entro sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge.
Per i giovani il cui rapporto di lavoro scade in data successiva l' esame è effettuato almeno trenta giorni prima della data di scadenza medesima e, comunque, entro il 30 settembre 1981.
Nei confronti dei giovani che non partecipano all' esame di idoneità, salvi i casi di comprovato impedimento per gravi motivi per i quali con deliberazione della Giunta regionale è disposta l' effettuazione dell' esame in un turno successivo, e nei confronti di quelli che non superano l' esame stesso, il rapporto di lavoro è risolto di diritto alla scadenza del contratto, eventualmente come prorogato.
Art. 3
 
L' esame di idoneità è effettuato per profili professionali omogenei ove possibile, per ogni progetto specifico ovvero per gruppi di progetti aventi scadenze ricomprese nello stesso trimestre solare.
Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, sentite le Organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative su base nazionale, si disporrà:
- l' equiparazione tra le qualifiche professionali in base alle quali sono avvenute le assunzioni e le qualifiche iniziali dei corrispondenti livelli funzionali vigenti presso gli Enti di cui all' articolo 1;
- i criteri di valutazione dei titoli e di attribuzione dei relativi punteggi;
- le modalità ed i tempi di effettuazione degli esami;
- la nomina delle Commissioni esaminatrici, delle quali dovranno comunque essere chiamati a far parte rappresentanti delle Associazioni ANCI, UPI ed UNCEM, designati dal Presidente delle sezioni regionali delle medesime, ed i rappresentanti sindacali designati congiuntamente dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative su base nazionale.

Gli atti delle Commissioni esaminatrici sono approvati con deliberazione della Giunta regionale.
Art. 4
 
Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita presso la Regione la graduatoria unica regionale prevista dall' articolo 26 septies, primo comma, della legge 29 febbraio 1980, n. 33.
La graduatoria unica è articolata per livelli funzionali statali e, nell' ambito di ciascun livello, per qualifiche e profili professionali corrispondenti a quelli in base ai quali sono stati stipulati i contratti e le convenzioni ai sensi della legge 1 giugno 1977, n. 285 e della legge regionale 19 giugno 1978, n. 73.
L' individuazione dei profili professionali risulterà anche dall' esame dei progetti specifici relativi.
I giovani che hanno superato l' esame previsto nell' articolo 2 della presente legge, sono iscritti, con deliberazione della Giunta regionale, nella graduatoria di cui al precedente comma e collocati nella posizione iniziale del livello funzionale per accedere al quale hanno sostenuto l' esame stesso.
L' iscrizione nella graduatoria avviene secondo l' ordine cronologico determinato dalla data nella quale ha avuto inizio il rapporto di lavoro.
Nei confronti dei giovani il cui rapporto di lavoro ha avuto inizio alla medesima data, l' ordine di precedenza è determinato dal punteggio riportato nell' esame di idoneità.
A parità di condizioni, l' ordine di precedenza nella graduatoria è determinato in base ai criteri indicati nell' articolo 5 del DPR 10 gennaio 1957, n. 3.
Art. 5
 
I giovani, che avendo superato l' esame di idoneità sono iscritti nella graduatoria di cui al precedente articolo 4, riprendono ovvero continuano a svolgere la propria attività con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di norma, presso l' ente che li ha utilizzati, e ciò fino all' immissione nei ruoli degli enti di cui all' articolo 1.
Al fine di garantire una più razionale utilizzazione dei giovani è tuttavia consentita la temporanea assegnazione degli stessi presso altri enti pubblici che ne facciano richiesta alla Regione, la quale vi provvede previo assenso degli interessati e nel rispetto della qualifica e del profilo professionale di appartenenza, sentiti gli enti di provenienza e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative su base nazionale.
Ai giovani di cui ai commi precedenti spetta, fino all' immissione nei ruoli, il trattamento giuridico, assistenziale e previdenziale dei dipendenti dell' ente di appartenenza, nonché il trattamento economico iniziale previsto per il personale di ruolo appartenente al medesimo livello funzionale.
Per i giovani che hanno superato l' esame di idoneità, i contratti stipulati ai sensi della legge 1 giugno 1977, n. 285 e della legge regionale 19 giugno 1978, n. 73 si intendono risolti dalla data di inizio del rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui al primo comma.
Su proposta dell' Assessore al lavoro, assistenza sociale, emigrazione e cooperazione, la Giunta regionale approva annualmente i piani di riparto dei fondi disponibili, rispettivamente sui capitoli 8558 e 8559 di cui al successivo articolo 10, tra gli enti di cui all' articolo 1.
Per l' anno 1981, i piani di riparto sono approvati relativamente al periodo intercorrente tra la data di pubblicazione della graduatoria di cui al precedente articolo 4 e la data del 31 dicembre 1981.
I criteri di ripartizione dei finanziamenti e le modalità di rendicontazione sono approvati con deliberazione della Giunta regionale.
I giovani che non abbiano partecipato all' esame di idoneità, ovvero che non lo abbiano superato, continuano a svolgere la loro attività fino alla scadenza del contratto stipulato ai sensi della legge 1 giugno 1977, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, nonché della legge regionale 19 giugno 1978, n. 73, alle condizioni in esso previste. A tale scadenza il rapporto di lavoro si intende a tutti gli effetti risolto.
Note:
1Integrata la disciplina del secondo comma da art. 1, primo comma, L. R. 90/1981
Art. 6
 
In attuazione delle disposizioni di cui all' articolo 26 septies - primo comma del Decreto Legge 30 dicembre 1979, n. 663 convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, la Regione e gli altri Enti indicati nell' articolo 1, anche se non hanno realizzato progetti specifici, sono obbligati, a decorrere dall' entrata in vigore della presente legge, a riservare il cinquanta per cento dei posti disponibili nei propri ruoli ai giovani iscritti nella graduatoria istituita ai sensi della presente legge, fino all' esaurimento della graduatoria stessa.
Per quanto concerne l' organico del personale della Regione Friuli - Venezia Giulia, la riserva di cui al comma precedente va calcolata dopo detratte le riserve di posti di cui all' articolo 32 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, nonché quelle previste dalla normativa statale sulle assunzioni obbligatorie.
Analoghi provvedimenti possono essere adottati dagli altri enti locali operanti nell' ambito della Regione, in conformità alla normativa vigente.
Art. 7
 
La Regione effettua una ricognizione dei posti disponibili nei ruoli organici degli Enti di cui all' articolo 1 per individuare le possibilità di collocazione dei giovani iscritti nella graduatoria istituita ai sensi della presente legge.
Agli stessi fini, gli Enti di cui all' articolo 1, compresi quelli che non hanno stipulato contratti ai sensi della legge 1 giugno 1977, n. 285 e della legge regionale 19 giugno 1978, n. 73, comunicano alla Regione, entro trenta giorni dall' entrata in vigore della presente legge, il numero dei posti disponibili e le richieste numeriche di personale per la copertura degli stessi, specificando qualifiche e profili professionali, oltre che la sede di lavoro.
Gli Enti medesimi comunicano altresì alla Regione, entro trenta giorni dalla data di conclusione delle operazioni di revisione delle proprie dotazioni organiche, le ulteriori disponibilità di posti accertate. Successivamente, con scadenza trimestrale, comunicano gli ulteriori posti disponibili a seguito di pensionamento, dimissioni, etc.
Art. 8
 
Per l' avviamento dei giovani presso gli enti richiedenti è istituita una commissione nominata con Decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta stessa, della quale faranno comunque parte rappresentanti delle Associazioni ANCI, UPI ed UNCEM ed i rappresentanti sindacali designati congiuntamente dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative su base nazionale.
Per la validità delle sedute della Commissione è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti. Si delibera con il voto della maggioranza dei presenti. Funge da segretario un dipendente assegnato al servizio regionale del lavoro.
Su conforme parere della Commissione, la Regione provvede, con decreto del Presidente della Giunta regionale, ad assegnare i giovani presso gli enti che ne abbiano fatto richiesta.
L' individuazione degli interessati è effettuata tra gli iscritti nella graduatoria sulla base delle qualifiche e dei profili professionali richiesti e tenendo conto nell' ordine, dei seguenti criteri:
- ordine di iscrizione del giovane nella graduatoria;
- corrispondenza della residenza, e, in subordine, della sede di lavoro dove il giovane iscritto nella graduatoria svolge la propria attività rispetto a quella prevista dall' ente che ha richiesto l' assunzione.

Ulteriori criteri potranno essere all' occorrenza definiti nell' ambito di uno specifico protocollo d' intesa tra Regione, ANCI, UPI, UNCEM e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative su base nazionale.
Gli enti presso i quali sono stati avviati i giovani ai sensi del presente articolo provvedono con propri atti alla immissione nei ruoli sulla base delle qualifiche e profili professionali corrispondenti a quelli indicati nella graduatoria di cui all' articolo 4.
Note:
1Sostituito il secondo comma con 2 commi da art. 7, primo comma, L. R. 2/1986
Art. 9
 
Al fine di provvedere agli adempimenti di cui alla presente legge, la Giunta regionale predispone un elenco nominativo, suddiviso per qualifiche dei giovani che risultano utilizzati alla data di entrata in vigore della presente legge per l' attuazione dei progetti socialmente utili previsti dalla legge 1 giugno 1977, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalla legge regionale 19 giugno 1978, n. 73.
Tale elenco è approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale e viene aggiornato, con successivo analogo provvedimento, a seguito della comunicazione da parte degli Enti interessati, dell' avvenuta cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto di lavoro.
Nell' elenco di cui al primo comma devono essere inseriti i soci delle cooperative utilizzate a norma dell' articolo 27 della citata legge 1 giugno 1977, n. 285.
Art. 10
 
Per gli oneri derivanti dall' applicazione della presente legge, con riguardo ai contratti stipulati ai sensi della legge n. 285/1977, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.940 milioni, di cui lire 140 milioni per l' esercizio 1980 e 1.800 milioni per l' esercizio 1981.
Il predetto onere di lire 1.940 milioni fa carico al capitolo 8558 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1980, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 1.940 milioni per il piano di cui lire 140 milioni per l' esercizio 1980 e lire 1.800 per l' esercizio 1981.
Al predetto onere di lire 1.940 milioni si fa fronte con la maggiore entrata di pari importo prevista ai sensi dell' articolo 26 octies della legge 29 febbraio 1980, n. 33, sul capitolo 577 dello stato di previsione dell' entrata del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1980, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 1.940 milioni, di cui lire 140 milioni per l' esercizio 1980 e lire 1.800 milioni per l' esercizio 1981.
Gli oneri derivanti dall' applicazione della presente legge, con riguardo ai contratti stipulati ai sensi della legge regionale n. 73/1978, fanno carico al capitolo 8559 del citato stato di previsione della spesa, il quale presenta sufficiente disponibilità.
Art. 11
 
Per far fronte agli oneri derivanti dal funzionamento delle Commissioni di cui ai precedenti articoli 3 e 8 è autorizzata la spesa di lire 15 milioni per l' esercizio 1980.
Il predetto onere di lire 15 milioni fa carico al capitolo 1716 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1980, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 15 milioni per l' esercizio 1980.
Al predetto onere di lire 15 milioni si fa fronte mediante storno di pari importo dal capitolo 1953 - << Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d' ordine >> del precitato stato di previsione della spesa.
Art. 12
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.