LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 marzo 1979, n. 12

Conferimento di incarichi di consulenza e collaborazione per i piani di ricostruzione e sviluppo della Regione.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/03/1979
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 1
 
La Regione intende garantire all' opera di risanamento e ricostruzione delle zone terremotate e al piano regionale di sviluppo gli apporti scientifici e tecnici richiamati dal quarto comma dell' articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 546, avvalendosi della facoltà prevista dal terzo comma, lettera g), dello stesso articolo 1.
A tale scopo l' Amministrazione regionale è autorizzata a conferire, previa deliberazione della Giunta, incarichi di consulenza e collaborazione a esperti, a enti pubblici o privati e ad istituzioni.
I decreti di conferimento determineranno la misura degli emolumenti, rapportati all' importanza del lavoro affidato.
Art. 2
 
Per far fronte agli oneri derivanti dall' articolo 1 della presente legge, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1979 viene istituito << per memoria >> al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 12 - Categoria III - il capitolo 3654 con la denominazione << Spese per il conferimento di incarichi di consulenza e collaborazione a esperti, enti pubblici o privati ed istituzioni >>.
Gli stanziamenti da iscriversi al precitato capitolo 3654 di nuova istituzione saranno determinati - ai sensi del primo comma dell' articolo 2 della legge regionale 8 novembre 1977, n. 59 - con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, da registrarsi alla Corte dei Conti, sentita la Commissione consiliare speciale, e ciò entro il limite massimo di lire 300 milioni per ognuno degli esercizi 1979, 1980 e 1981.
Art. 3
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.