LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 giugno 1976, n. 20

Modificazione e rifinanziamento della legge regionale 20 luglio 1967, n. 17, come modificata ed integrata dalla legge regionale 27 marzo 1970, n. 8, e dal Titolo I della legge regionale 30 luglio 1974, n. 35, e modifica della legge regionale 1 luglio 1971, n. 25: << Provvedimenti per agevolare i finanziamenti delle opere pubbliche di interesse locale e regionale. >>

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  06/07/1976
Materia:
420.01 - Opere pubbliche

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Quando le disposizioni della presente legge menzionano un Assessorato, la menzione si intende riferita alla Direzione regionale corrispondente per materia, ai sensi dell' articolo 7, primo comma, L.R. 12/80.
2Partizione di cui fa parte l'art. 5, abrogata da art. 10, comma 1, L. R. 3/1995
TITOLO I
 Modificazione e rifinanziamento della legge regionale 20
luglio 1967, n. 17, come integrata e modificata dalla legge
regionale 27 marzo 1970, n. 8, e dal Titolo I della legge
regionale 30 luglio 1974, n. 35
Art. 1
 
Dopo il primo comma dell' articolo 2 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 17, integrata e modificata dalla legge regionale 27 marzo 1970, n. 8, e dalla legge regionale 30 luglio 1974, n. 35, viene aggiunto il seguente comma:
<< All' erogazione delle annualità del contributo integrativo si provvede con ruolo di spesa fissa, emesso contemporaneamente alla concessione del contributo stesso, qualora i lavori di esecuzione dell' opera siano già iniziati. >>

Art. 2
 
Dopo l' articolo 2 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 17, integrata e modificata dalla legge regionale 27 marzo 1970, n. 8, e dalla legge regionale 30 luglio 1974, n. 35, è inserito il seguente:
<< Art. 2 bis
 
In caso di revoca, riduzione o sospensione di contributi concessi a favore di opere, assistite anche dai contributi di cui al precedente articolo 1, questi ultimi vengono corrispondentemente revocati, ridotti o sospesi.
Qualora le opere siano assistite soltanto dai contributi di cui al precedente articolo 1 ed in caso di mancata o difforme realizzazione delle opere medesime, l' Assessore alle finanze, previa deliberazione della Giunta regionale, dispone con proprio decreto la revoca o la riduzione del contributo concesso ed il recupero delle annualità eventualmente erogate o della proporzionale quota delle stesse.
La vigilanza sulla realizzazione e sulla conformità dell' opera, ai fini di cui ai precedenti commi, viene effettuata dall' Assessorato dei lavori pubblici. >>

Art. 3
 
Per le finalità previste dalla legge regionale 20 luglio 1967, n. 17, come integrata e modificata dalla legge regionale 27 marzo 1970, n. 8, e dal Titolo I della legge regionale 30 luglio 1974, n. 35, è autorizzato, in ciascuno degli esercizi finanziari 1976 e 1977, un limite di impegno di lire 400 milioni e, in ciascuno degli esercizi finanziario 1978 e 1979, un ulteriore limite di impegno di lire 300 milioni.
Le annualità relative fanno carico ai diversi esercizi come segue:
- esercizio 1976 lire 400 milioni
- esercizio 1977 lire 800 milioni
- esercizio 1978 lire 1100 milioni
- esercizio dal 1979 al 1995 lire 1400 milioni
- esercizio 1996 lire 1000 milioni
- esercizio 1997 lire 600 milioni - esercizio 1998 lire 300 milioni.

Art. 4
 
L' onere di lire 3700 milioni, di cui al precedente articolo, corrisponde alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1976 al 1979, di cui lire 400 milioni relativi alla annualità autorizzata per l' esercizio 1976, fa carico al capitolo 5551 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1976- 1979 e, rispettivamente, del bilancio per l' esercizio 1976, il cui stanziamento viene elevato, per il piano, da lire 6200 milioni a lire 9900 milioni e, per il bilancio, da lire 1550 milioni a lire 1950 milioni, mediante prelevamento di lire 3700 milioni dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Assessorato Finanze - dell' elenco 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi successivi faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
TITOLO II
 Garanzia fidejussoria regionale nei casi in cui con legge
l' Amministrazione regionale sia stata autorizzata a
concedere contributi sui mutui contratti per l' esecuzione
di opere pubbliche.
Art. 5

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 10, comma 1, L. R. 3/1995
Art. 6

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 10, comma 1, L. R. 3/1995