LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 febbraio 2021, n. 1

Ulteriori misure urgenti per il sostegno dei settori produttivi.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo vigente nel periodo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  11/02/2021
Materia:
220.00 - INDUSTRIA - COMMERCIO - ARTIGIANATO
230.00 - TURISMO

Art. 4
 (Conferma dei finanziamenti per gli interventi a valere sul bando PISUS)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i finanziamenti di cui all' articolo 57, comma 5, della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico), previa istanza del beneficiario, e fissa il termine di ultimazione degli interventi al 31 dicembre 2021, fermo restando quanto disposto dall' articolo 13 della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), in ordine all'approvazione del relativo progetto definitivo esecutivo alla data di entrata in vigore della stessa.