LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 12 maggio 2020, n. 6

Misure tecnico-contabili urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19, norme urgenti in materia di corregionali all'estero e lingue minoritarie, nonchè per il riconoscimento di debiti fuori bilancio.

TESTO VIGENTE dal 02/07/2020

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  14/05/2020
Materia:
170.01 - Norme finanziarie e di contabilità
240.02 - Emigrazione - Immigrazione
350.04 - Minoranze - Lingue locali o minoritarie

Art. 10
 (Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 24/2019)
1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, all' articolo 7 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 86 è sostituito dal seguente:
<<86. Al fine di favorire l'accesso ai servizi socioeducativi e di sostegno alla genitorialità rivolta ai minori dai 4 ai 14 anni, nel periodo intercorrente tra il mese di maggio e agosto 2020, l'Amministrazione regionale è autorizzata, in via sperimentale per l'anno 2020, a concedere una agevolazione ai nuclei familiari attribuita in attuazione della Carta Famiglia di cui all' articolo 10 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità).>>;

b)
il comma 87 è sostituito dal seguente:
<<87. L'agevolazione di cui al comma 86 è richiesta dal nucleo familiare in possesso della Carta Famiglia quale contributo diretto e forfettario per le spese sostenute, per servizi socioeducativi e di sostegno alla genitorialità per la fascia di età 4 - 14 anni o per servizi di baby sitting regolati da contratti di lavoro domestico o mediante prestazioni di lavoro occasionali utilizzando il Libretto Famiglia di cui all' articolo 54 bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), convertito in legge, con modificazioni, dall' articolo 1, comma 1, della legge 21 giugno 2017, n. 96 , per la fascia di età 4 - 12 anni. Il beneficio è cumulabile con altri benefici o sgravi fiscali fino alla concorrenza della spesa sostenuta.>>;

c)
il comma 88 è sostituito dal seguente:
<<88. I servizi di cui al comma 86 sono promossi da soggetti pubblici o privati e organizzati ed erogati nel rispetto delle disposizioni valide sul territorio regionale in materia di gestione dell'emergenza epidemiologica e contenimento della diffusione del COVID-19.>>;

d)
al comma 89 le parole << entro centoventi giorni >> sono sostituite dalle seguenti: << entro centottanta giorni >>;

e)
al comma 93 le parole << entro novanta giorni >> sono sostituite dalle seguenti: << entro centottanta giorni >>.