LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 12 marzo 2020, n. 3

Prime misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  13/03/2020
Materia:
220.00 - INDUSTRIA - COMMERCIO - ARTIGIANATO
350.00 - CULTURA
340.00 - SPORT - TEMPO LIBERO
460.00 - MULTISETTORE

Art. 6 bis
 (Norme in materia di personale del Consorzio per lo sviluppo industriale dell'Aussa Corno in liquidazione)
1. Al fine di perseguire l'ottimale ricollocazione e l'equo riconoscimento delle spese sostenute per l'assunzione del personale già dipendente del Consorzio per lo sviluppo industriale dell'Aussa Corno in liquidazione l'Amministrazione regionale è autorizzata a consentire l'utilizzo delle somme già impegnate ai sensi dell' articolo 2, comma 7 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), nella misura di 10.000 euro, a parziale sollievo dei maggiori costi sostenuti dal Consorzio di Bonifica Cellina Meduna per l'assunzione di una unità di personale inizialmente prevista con contratto di lavoro a tempo determinato a part time, in contratto di lavoro a tempo determinato a full time, già assunto ai sensi del predetto articolo 2, comma 7, della legge regionale 14/2016 .
2. Per la medesima finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di sviluppo economico del Friuli (COSEF) un contributo nella misura di 10.000 euro per sostenere gli oneri derivanti dall'assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale non dirigente già in servizio presso il Consorzio per lo sviluppo industriale dell'Aussa Corno in liquidazione.
3. Per la finalità di cui al comma 2, il beneficiario presenta alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive, Servizio sviluppo economico locale, domanda di contributo entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 11/2020 . Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.
4. Gli incentivi di cui al comma 2, sono concessi ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea "de minimis", fino alla misura massima del cento per cento della spesa ammissibile.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 8, comma 1, L. R. 11/2020
2Parole soppresse al comma 1 da art. 2, comma 1, L. R. 22/2020