LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 12 marzo 2020, n. 3

Prime misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  13/03/2020
Materia:
220.00 - INDUSTRIA - COMMERCIO - ARTIGIANATO
350.00 - CULTURA
340.00 - SPORT - TEMPO LIBERO
460.00 - MULTISETTORE

Art. 6
 (Misure urgenti in materia di eventi e manifestazioni turistiche)
1. I beneficiari dei contributi previsti dall' articolo 62 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), concessi a decorrere dal 15 giugno 2019 ovvero ancora da concedere alla data di entrata in vigore della legge regionale 11/2020 , che, a causa delle disposizioni emanate da organismi nazionali e/o locali in materia di emergenza epidemiologica COVID-19, abbiano dovuto o debbano modificare, spostare o annullare le attività programmate e oggetto di contribuzione, possono fruire, previa richiesta motivata, di proroghe per la realizzazione delle attività entro e non oltre il 31 dicembre 2021 e per la presentazione delle rendicontazioni, anche in deroga a quanto previsto dai rispettivi bandi e dai regolamenti di attuazione.
2. Nei casi previsti dal comma 1 sono ammissibili a contributo anche le spese relative alle manifestazioni, iniziative, eventi e progetti che non si sono potuti svolgere e quelle relative alle manifestazioni, iniziative, eventi e progetti svolti successivamente in conseguenza dei provvedimenti di cui al comma 1.
3. Per i grandi eventi di rilievo nazionale e internazionale di tipo turistico, sportivo, musicale e culturale di cui all'articolo 6, commi 79 e 80, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006), sono ammissibili a contributo anche le spese relative agli eventi che non si sono potuti svolgere o che sono stati rinviati e si sono svolti entro il 31 dicembre 2021 a causa dell'emergenza epidemiologica COVID-19.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 11, comma 1, L. R. 5/2020
2Parole aggiunte al comma 1 da art. 7, comma 1, lettera a), L. R. 11/2020
3Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 1, lettera a), L. R. 11/2020
4Parole sostituite al comma 3 da art. 7, comma 1, lettera b), L. R. 11/2020