LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 12 marzo 2020, n. 3

Prime misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  13/03/2020
Materia:
220.00 - INDUSTRIA - COMMERCIO - ARTIGIANATO
350.00 - CULTURA
340.00 - SPORT - TEMPO LIBERO
460.00 - MULTISETTORE

Art. 3 bis
 (Ulteriori interventi a favore delle imprese)
1. Al fine di sostenere in Friuli Venezia Giulia elevati livelli di competitività dei crediti al sistema produttivo, gli incentivi di cui all' articolo 6, comma 48, lettera a), della legge regionale 23 agosto 2002, n. 23 (Assestamento del bilancio 2002), possono essere concessi nella forma di contributi a fondo perduto per l'acquisizione, tramite operazioni di finanziamento o di leasing finanziario, di macchinari, impianti, attrezzature e beni strumentali di impresa, nonché hardware, software e tecnologie digitali, destinati a uso produttivo in sedi situate nel territorio regionale.
2. Gli incentivi di cui al comma 1 possono essere concessi anche a parziale copertura delle spese per l'imballaggio, il trasporto, il montaggio, il collaudo, gli interventi tecnici e strutturali necessari all'installazione e al funzionamento dei beni nonché per la formazione del personale propedeutica all'utilizzo dei beni.
3. Nel caso di applicazione del regime di aiuti "de minimis" gli incentivi di cui al comma 1 possono avere a oggetto spese sostenute a decorrere dall'1 gennaio dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda da parte dell'impresa.
4. Nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, gli incentivi di cui al comma 1 sono cumulabili con altri incentivi pubblici.
5. In conformità alla normativa europea in materia di aiuti di Stato, con il regolamento di attuazione degli incentivi di cui al comma 1 sono stabilite le modalità per l'accesso alle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie e la presentazione delle richieste di intervento da parte degli operatori finanziari convenzionati, nonché la disciplina relativa alla gestione delle attività e dei procedimenti da parte di FVG PLUS SpA ed alla deliberazione degli atti di concessione da parte del Comitato di cui all’articolo 10 della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell’accesso al credito delle imprese).
6. Al fine di facilitare la realizzazione delle iniziative da parte delle imprese destinatarie di agevolazioni regionali, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, le garanzie rilasciate dai confidi possono essere cumulate con gli incentivi previsti dalla normativa della Regione.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 3, comma 1, L. R. 11/2020
2Parole aggiunte al comma 5 da art. 2, comma 12, L. R. 14/2023