LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 novembre 2020, n. 20

Modifiche alle disposizioni di coordinamento della finanza locale di cui alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali) e norme sulla concertazione delle politiche di sviluppo.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  12/11/2020
Materia:
130.00 - ENTI LOCALI - FORME ASSOCIATIVE - DELEGHE
170.01 - Norme finanziarie e di contabilità

Art. 13
  (Sostituzione dell'articolo 35 della legge regionale 18/2015)
1.
L' articolo 35 della legge regionale 18/2015 è sostituito dal seguente:
<<Art. 35
 (Andamento e monitoraggio della finanza pubblica locale)
1. La Regione assicura a favore degli enti locali il supporto alla corretta programmazione e gestione delle risorse pubbliche per individuare carenze e prevenire criticità nell'interesse del Sistema integrato.
2. La Regione favorisce una cultura di attento e costante controllo degli equilibri finanziari, di condivisione delle buone pratiche e di valorizzazione dei territori, per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte del Sistema integrato.
3. Ai sensi di quanto previsto al comma 1, la Regione effettua un monitoraggio dei conti pubblici, anche tramite l'attività di cui all'articolo 31, comma 1, allo scopo di valutare la sostenibilità del Sistema integrato.
4. Per le attività previste ai commi da 1 a 3 la Regione può avvalersi del contributo dell'organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali.
5. La Giunta regionale può definire con deliberazione ambiti specifici di monitoraggio, nonché le modalità di attuazione del medesimo, anche mediante tecniche di campionamento.
6. La Giunta regionale informa il Consiglio regionale e il Consiglio delle autonomie locali, con cadenza periodica, sull'andamento e sugli esiti dei monitoraggi della finanza pubblica locale del Sistema integrato.>>.