LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 luglio 2020, n. 14

Disposizioni in materia di paesaggio, di urbanistica e di edilizia. Modifiche alle leggi regionali 5/2007, 19/2009 e 22/2009.

TESTO VIGENTE dal 16/07/2020

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/07/2020
Materia:
410.01 - Urbanistica
410.05 - Pianificazione territoriale

Art. 11
  (Modifiche all'articolo 61 della legge regionale 19/2009)
1. All' articolo 61 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 3 quater dopo le parole << Le domande per il rilascio del permesso di costruire >> sono inserite le seguenti: << e le SCIA alternative al permesso di costruire >>;

b)
dopo il comma 3 quater sono inseriti i seguenti:
<<3 quinquies. Gli interventi da attuare in forza di convenzioni urbanistiche già deliberate alla data di entrata in vigore della legge regionale 29 aprile 2019, n. 6 (Misure urgenti per il recupero della competitività regionale), rimangono assoggettati alla legislazione edilizia vigente al momento di detta deliberazione, ferma restando la facoltà per gli interessati di optare per l'applicazione della disciplina sopravvenuta in relazione alle opere non ancora realizzate.
3 sexies. I termini quinquennali di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 23, comma 2, come modificato dall' articolo 66, comma 1, della legge regionale 8 luglio 2019, n. 9 (Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale), e di cui all'articolo 23, comma 4, lettera b), come modificato dall' articolo 6, comma 8, della legge regionale 6/2019 , trovano generale e automatica applicazione nei confronti dei titoli abilitativi edilizi in corso di validità alla data di entrata in vigore delle leggi regionali 9/2019 e 6/2019 e dei titoli abilitativi edilizi in corso di validità alla data dell'11 luglio 2016, senza necessità di alcuna comunicazione o richiesta di proroga.>>.